Accuse mosse dal comitato investigativo russo contro la Corte penale internazionale
Indice
1. Le accuse formulate dal Comitato investigativo russo
Come emerso dagli organi di stampa russi (esempio: la Tass), il “comitato investigativo russo ha dichiarato (…) di aver accusato in contumacia il pubblico ministero e il giudice della Corte penale internazionale (CPI) che hanno emesso un mandato di arresto del presidente russo Vladimir Putin e della difensore civica per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova” (url: https://tass.com/emergencies/1620805).
In particolare, il “pubblico ministero della CPI è accusato ai sensi della parte 2 dell’articolo 299, della parte 1 dell’articolo 30 e della parte dell’articolo 360 della Corte penale russa (procedimento penale di una persona notoriamente innocente, nonché preparazione di un attacco a un rappresentante di uno Stato estero che gode di protezione internazionale al fine di complicare le relazioni internazionali)” (url: https://tass.com/emergencies/1620805), mentre il “giudice è accusato ai sensi della parte 2 dell’auricle 301, della parte 1 dell’articolo 30 e della parte 2 dell’articolo 360 del tribunale penale russo (detenzione consapevolmente illegale e preparazione per un attacco contro un rappresentante di uno stato straniero che gode di protezione internazionale al fine di complicare le relazioni internazionali)” (url: https://tass.com/emergencies/1620805).
Orbene, tale accusa si pone come risposta alla decisione della Corte penale internazionale che, il 17 marzo scorso, “ha emesso mandati di arresto per il presidente russo Vladimir Putin e il commissario per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova” (url: https://tass.com/emergencies/1620805), contestandosi a costoro di essersi resi responsabili “del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione (bambini) e di trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa” (url: https://tass.com/emergencies/1620805).
Difatti, per questo comitato investigativo, sempre citandosi la notizia proveniente dalla Tass, ai “sensi della Convenzione sulla prevenzione e repressione dei crimini contro le persone protette a livello internazionale del 14 dicembre 1973, i capi di stato godono dell’assoluta immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri” (url: https://tass.com/emergencies/1620805).
Potrebbero interessarti anche:
2. Le prime reazioni
Le prime reazioni, formulate in merito a tale decisione, si sono tradotte in una palese stigmatizzazione di tale messa in stato di accusa,
Nel dettaglio, il Consiglio scientifico regionale del Siracusa, International Institute for criminal justice and human rights, ha deprecato la scelta intrapresa dal Comitato investigativo russo, rilevando a tal riguardo, tra le argomentazioni addotte nel loro comunicato del 23 maggio scorso (url: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1684915063_comunicato-finale-solidarieta-csr-corte-penale-internazionale-1.pdf), che, a “fronte di gravissime violazioni di diritti umani di soggetti vulnerabili nessuna immunità di soggetti che sono ai vertici della catena di comando può essere riconosciuta”, essendo “questo principio a base del moderno diritto penale internazionale che è stato fatto valere dalla Corte Penale Internazionale in relazione ai fatti di deportazione di massa di minori ucraini in Russia dopo l’occupazione militare di parti del territorio ucraino”.
Ciò posto, analoga posizione critica è stata assunta da Magistratura democratica, avendo quest’organo rappresentativo della magistratura ritenuto anch’esso come siffatta prospettazione accusatoria consista in “una incriminazione evidentemente illegale dal punto di vista del diritto internazionale e internazionale penale” (url: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1684929540_md-su-incriminazione-icc.pdf).
3. Considerazioni personali
Ove il fondamento legale di questa accusa sia riconducibile unicamente alla Convenzione sulla prevenzione e repressione dei crimini contro le persone protette a livello internazionale del 14 dicembre 1973, come riportato dal Tass, non avendo lo scrivente a disposizione il testo scritto di questo stato di accusa, si ritiene come essa, al di là delle posizioni critiche appena menzionate, sia comunque di per sé non in grado di costituire un valido fondamento legale, atto a renderla giustificata.
Se, infatti, andiamo ad esaminare siffatta Convenzione, ad avviso del sottoscritto, non è vero che si conferisce una immunità assoluta ai capi dello Stato rispetto alla giurisdizione degli Stati stranieri (il che, comunque, non sarebbe pertinente al caso di specie, atteso che sarebbe la Corte penale internazionale, e quindi un organo di giustizia sovranazionale, a dovere decidere sul presidente russo Vladimir Putin, e non un organo giurisdizionale domestico).
Difatti, secondo quanto sancito in codesta Convenzione, una volta preso atto, in premessa, “che i reati commessi contro gli agenti diplomatici e le altre persone che godono di una protezione internazionale compromettono la sicurezza di tali persone e creano così una grave minaccia per il mantenimento delle normali relazioni internazionali, necessarie alla cooperazione tra gli Stati”, ritenendosi al contempo “che la perpetrazione di questi reati costituisce un grave motivo di preoccupazione per la comunità internazionale”, e convinti – gli Stati firmatari della suddetta Convenzione – “della necessità di adottare urgentemente misure appropriate e efficaci per prevenire e reprimere questi reati”, si giunge a definire persona che gode di una protezione internazionale “ogni membro di un organo collegiale che esplica le funzioni di capo di Stato in virtù della Costituzione dello Stato in questione; ogni capo di Governo o ogni ministro degli affari esteri quando tale persona si trova in uno Stato straniero, come pure i membri della sua famiglia che lo accompagnano”.
Va da sé quindi come siffatta normativa non preveda tanto una sorta di immunità, quanto piuttosto una protezione di tali soggetti nei confronti di aggressioni perpetrate a loro danno fermo restando che, da un lato, “l’espressione «presunto autore del reato» comprende [solo] ogni persona contro la quale vi sono elementi di prova sufficienti per ritenere di primo acchito che essa ha commesso uno o più reati previsti all’articolo 2 o che vi ha partecipato” (art. 1, par. 2), dall’altro, i reati, che possono rilevare nel caso di specie, stante quanto disposto dall’art. 2, sono l’omicidio, il rapimento e ogni altro attacco contro la persona o la libertà di una persona che gode di una protezione internazionale (così: il par. 1), oltre che “ulteriori offese alla persona, alla libertà o alla dignità [sempre] di una persona che gode di una protezione internazionale” (par. 2).
Orbene, delineati, a sommi capi, quali prerogative sono riconosciute ai capi dello Stato con tale Convenzione, sempre ad avviso di colui che scrive, essa non può essere utilmente richiamata nella fattispecie in esame.
Difatti, si è trattato semplicemente di organi di giustizia sovranazionale che, lungi dal volere perpetrare uno degli illeciti penali summenzionati, hanno emesso, nell’ambito delle loro prerogative, un mandato di arresto, in conformità ai poteri che li spettano, nell’ambito della normativa internazionale che li consente di agire in tal senso.
Questa, almeno, è la posizione personale di chi scrive.
Non ci si può pertanto che associarsi alle critiche summenzionate, stimandosi siffatta messa di accusa, perlomeno alla luce di quanto preveduto dalla Convenzione richiamata nel presente scritto, destituita di qualsivoglia fondamento legale.
Per rimanere informati
Le nostre newsletter tengono informati i lettori sulle novità e le sentenze più interessanti della settimana
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento