Sanatoria fiscale nel decreto cd. omnibus, la parola alla Camera

Tra gli emendamenti approvati nel decreto cd. omnibus si prevede il ravvedimento speciale 2018-2022 per chi aderisce al concordato, con un’imposta sostitutiva Irpef parametrata al livello di affidabilità fiscale e un’imposta sostitutiva Irap al 3,9%. Previsto più tempo per i controlli per chi decade, quindi un anno in più (deadline slitta al 31 dicembre 2025) per chi aderisce solo al concordato preventivo, e tre anni (fino al 31 dicembre 2027) per chi aderisce al ravvedimento.

Indice

1. L’ok del Senato al decreto cd. omnibus


Con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, martedì 1° ottobre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando con modificazioni il ddl di conversione del d-l n. 113/2024, che reca misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (cd. omnibus) , che quindi passa all’esame di Montecitorio per la seconda lettura.

2. Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono


L’articolo 2-ter, introdotto in sede referente, riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ipotesi in cui sia irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, con riferimento a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, verso un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Più nel dettaglio, il comma 1, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2 (secondo cui l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono), del decreto legislativo n. 13/2024, stabilisce che, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 13/2024, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997, previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, sono ridotte alla metà. Per il comma 2, le disposizioni del comma 1 si applicano pure verso i contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).

3. Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale


L’articolo 2-quater, introdotto in sede referente, permette a coloro che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare il regime di ravvedimento, di cui allo stesso articolo, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (comma 1). L’articolo:

  • indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6). In particolare il comma 4 specifica le aliquote con cui, per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti (di cui al comma 1) applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali: 10 % se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8, 12 % se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, 15 % se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6;
  • specifica che, in ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro (comma 7);
  • specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12);
  • indica il periodo di imposta di riferimento precisando che le disposizioni dell’articolo si applicano per i soggetti (di cui al comma 1) il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento (comma 13);
  • stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento (comma 14);
  • rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al medesimo articolo (comma 15);
  • reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 16).

4. Aliquote


Il comma 5 dell’art. 2-quater stabilisce che l’aliquota, per le annualità 2018, 2019 e 2022, con cui i soggetti (di cui al comma 1) applicano l’Irap è pari al 3,9 %, mentre il comma 6 riduce del 30 %, in considerazione della pandemia da COVID-19, e per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5.

5. Proroga dei termini di decadenza per i controlli


Il comma 14 dell’art. 2-quater, in dettaglio, stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212/2000, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento (di cui al comma 1 dello stesso articolo), i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, e all’articolo 57 del D.P.R. n. 633/1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento (di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 57 del D.P.R. n. 633/1972) in scadenza al 31 dicembre 2024, sono prorogati al 31 dicembre 2025.

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Avv. Biarella Laura

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