Con una recente pronuncia emessa in sede di procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., poi confermata in sede di reclamo, il Tribunale di Brindisi[1], discostandosi dalla recente giurisprudenza di altri Tribunali[2], ha negato la sussistenza del diritto per il medico di base convenzionato con la A.S.L. a prorogare il proprio rapporto in convenzione per un biennio successivo al raggiungimento del limite di età pensionabile (oggi fissato a 70 anni).
Con tale decisione, si è creata la seguente situazione: a Brindisi i medici di base possono lavorare in regime convenzionale con le A.S.L. fino a 70 anni; invece, in altri luoghi quali Ferrara, Crotone, Terni, Pordenone ed altri ancora, i medici di base possono continuare a lavorare in convenzione fino a 72 anni di età.
Quello della prorogabilità biennale del rapporto convenzionale è problema affrontato solo di recente dai Tribunali: la giurisprudenza più “risalente”sul punto, infatti, risulta essere quella del Tribunale di Terni del 18.10.2001.[3] Allo stato, iniziano ad essere più numerose le ordinanze cautelari emesse dalla magistratura del lavoro in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c., ma non vi sono ancora pronunce della Cassazione sul punto.
La giurisprudenza che si è formata in materia e che, con la eccezione del Tribunale di Brindisi, si è sempre espressa nel senso della sussistenza del diritto alla proroga biennale del rapporto in convenzione con la A.S.L., ha affrontato ogni volta la medesima vicenda: quella di un medico generico in convenzione con la A.S.L. che, prossimo al compimento del 70° anno di età, e quindi (prossimo) alla cessazione del rapporto convenzionale, manifestava alla A.S.L., mediante lettera raccomandata A/R, la propria intenzione di avvalersi della facoltà di rimanere in servizio per altri due anni, argomentando ai sensi dell’art. 16 d.lgs 503/1992. La A.S.L. rispondeva che per i medici convenzionati tale facoltà di proroga non era prevista e che pertanto il rapporto convenzionale si sarebbe interrotto non appena il medico avesse compiuto il settantesimo anno di età, così come previsto dalla legge[4]. Da tali rifiuti delle A.S.L. nascevano contenziosi, correttamente incardinati innanzi al giudice ordinario poichè aventi ad oggetto un diritto soggettivo.[5]
Se questa appena esposta è sommariamente la vicenda affrontata da tutti i Tribunali adìti nelle decisioni riportate in questa sede, le pronunce degli stessi sono state tutte nel senso di riconoscere la sussistenza del diritto alla proroga biennale del rapporto convenzionale; e solo il Tribunale di Brindisi, con la decisione del dicembre 2004-gennaio 2005, ha “cambiato rotta” statuendo nel senso della non sussistenza di tale diritto a prorogare il rapporto convenzionale, aprendo così un contrasto giurisprudenziale di indubbio interesse.
Per potere risolvere il problema della sussistenza o meno del diritto alla proroga biennale delle convenzioni, occorre affrontare e districare un groviglio di norme pubblicistiche succedutesi a partire dal 1992 e che si riporta in nota[6].
Questo, dunque, è il frastagliato panorama normativo alla luce del quale risolvere il problema della sussistenza o meno del diritto alla proroga biennale del rapporto convenzionale.
Dal quadro normativo esposto risulta che il limite di età pensionabile per i medici in convenzione con le A.S.L. è fissato a 70 anni di età: infatti è ancora in vigore la normativa che prevede tale limite (il menzionato d.p.r. 484/1996) non essendo mai entrato in vigore per i medici convenzionati il nuovo limite di età dei 65 anni previsto dalla cd. legge Bindi (dlgs 229/99 citato). Nessun dubbio, quindi, che oggi il limite di età pensionabile per i medici di base è fissato a 70 anni, e che tale limite è di portata generale, e non eccezionale o transitoria: esso verrà meno quando (e se) entrerà in vigore una diversa normativa, segnatamente quella che abbassa il limite di età a 65 anni; finchè tale nuova e diversa normativa non entrerà in vigore, la disciplina generale del limite di età continua ad essere quella attualmente in vigore dei 70 anni[7].
Ciò premesso, la normativa esposta presenta a ben vedere un solo vero problema: quello della interpretazione della norma di cui all’art. 8, comma 2 ter del dlgs. 502/1992 (articolo inserito, come abbiamo visto nella precedente nota 6, dall’art. 6 u.c. del dlgs. 254/2000). Tale norma, infatti, pur occupandosi esclusivamente del nuovo limite di età pensionabile dei medici convenzionati, dispone testualmente che “l’efficacia della disposizione di cui all’art. 15 nonies, comma 3 dlgs 502/1992 (n.d.r. che estende ai medici convenzionati sia il nuovo limite dei 65 anni sia il diritto di proroga biennale)…è sospesa…”. Il punto allora è il seguente: se tale ultima norma è stata sospesa nella sua interezza ovvero solo limitatamente alla previsione relativa al nuovo limite di età.
Questo è il problema affrontato dalla giurisprudenza, ed in particolare dai Tribunali di Terni e di Ferrara, i quali hanno ritenuto che la sospensione della norma di cui al menzionato comma 3 art. 15 nonies dovesse essere intesa limitatamente alla introduzione del nuovo limite di età e non anche del diritto alla proroga biennale del rapporto in convenzione.
Il Tribunale di Terni[8] a tal proposito precisa che “a tale quesito non può che darsi risposta negativa, ovvero ciò che è stato sospeso, in attesa di definizione non è l’età pensionabile (o di cessazione del rapporto convenzionale per limite di età) o la facoltà di scivolo di due anni, ma solo ed esclusivamente il termine per l’entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del rapporto convenzionale (cioè 65 anni invece di 70 anni) – cfr. norma transitoria n° 8 del DPR n. 270/2000-”.
Sembra di capire da tale inciso che il Tribunale di Terni risolva il problema interpretativo de quo anche avvalendosi della (più chiara) disposizione regolamentare (l’art. 8 d.p.r. 270/2000 che congela esclusivamente l’entrata in vigore del nuovo limite di età) emanata dal Governo lo stesso giorno della (meno chiara) norma legislativa di cui all’ art. 8 comma 2 ter menzionato. Aggiunge inoltre il Giudice del lavoro di Terni che a tale interpretazione “conduce sia il tenore letterale (art. 12 preleggi) sia l’interpretazione logico sistematica e, a maggior ragione l’interpretazione costituzionalmente orientata. Infatti una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale poiché tratterebbe in maniera diversa due posizioni (il medico convenzionato ed il medico dipendente) senza un ragionevole interesse contrario. Da ultimo, ma non per ultimo, si sta per abbandonare nel nostro sistema giuslavoristico la figura del rapporto di lavoro parasubordinato (cfr. Legge 14 febbraio 2003, n. 3, cd. riforma Biagi), e quindi ogni differenza tra il lavoro dipendente ed il parasubordinato, che non sia utile e specificamente prevista, deve abbandonarsi (per effetto della cd. ratio legis)”[9].
Di analogo tenore la menzionata decisione del Tribunale di Ferrara[10] che risolve il problema interpretativo in questione affermando che “la norma transitoria di cui all’art. 8 comma 2 ter del d.lvo n. 502/1992 (introdotto dall’art. 6 del dlgs n. 254/2000) sospende soltanto l’efficacia della disposizione di cui al citato art. 15 nonies fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione che dovrà essere istituita con decreto del Ministro della Sanità; e, dunque, rinvia nel tempo esclusivamente l’entrata in vigore del nuovo regime (che abbassa da 70 a 65 anni l’età pensionabile); ne consegue che, in generale, attualmente continua ad operare il diverso limite di età (pari a 70 anni) previsto dal precedente d.p.r. 484/1996 e che, in particolare, attualmente l’età di cessazione del rapporto per i medici di base convenzionati con il S.S.N. deve continuare ad essere individuata in 70 anni, ai fini dell’esercizio dell’opzione biennale ex art. 16 dlgs 502/1992”.
A fronte di tali soluzioni giurisprudenziali del problema interpretativo in esame, di diverso avviso è stato invece il Tribunale di Brindisi[11] che, nel primo grado cautelare, ha risolto la questione della sospensione totale o solo parziale dell’art. 15 nonies comma 3 citato nel senso di ritenere tale sospensione come totale, comprendente, quindi, anche il diritto alla proroga.
In tale decisione, il Tribunale risolve il problema di interpretazione (dell’art. 6 u.c. dlgs 254/2000) facendo il seguente ragionamento: la attribuzione (fatta con l’art. 15 nonies comma 3) al medico convenzionato del diritto alla proroga biennale è avvenuta con la stessa norma che abbassa il limite di età pensionabile dello stesso (dagli storici 70 anni a 65), e pertanto il diritto di proroga viene riconosciuto al fine di mitigare l’impatto dell’abbassamento del limite di età pensionabile. Per cui, se è sospesa (come certamente è sospesa) la entrata in vigore del nuovo limite di età, allora è sospeso anche il diritto di proroga, poiché geneticamente e funzionalmente collegato con la disposizione sospesa.
Si legge infatti nella menzionata ordinanza cautelare che “ l’estensione al personale convenzionato dell’art. 16 cit previsto in generale per i dipendenti dello stato e degli pubblici non economici, si giustificava con la necessità di attenuare l’impatto della nuova disciplina che portava da 70 a 65 anni l’età pensionabile e permetteva la prosecuzione sino al 67 anno di età. La sospensione della operatività della norma sulla riduzione dell’età comporta anche la sospensione della operatività del diritto a ricorrere alla proroga di cui all’art. 16 del dlgs 503/92”. Ed ancora, quanto alla norma del dlgs 254/2000 che sospende il comma 3 art. 15 nonies citato “qui è esplicito ed espresso il richiamo al terzo comma dell’art. 15 nonies cit il quale, si ribadisce, richiama tutte le disposizioni di cui al comma 1 e quindi sia il limite a 65 anni e sia la possibilità di proroga. Entrambe le statuizioni restano quindi inefficaci sino all’attuazione degli accordi Stato-Regione non ancora intervenuti”
La argomentazione del Tribunale di Brindisi, per quanto logica, non appare però convincente perchè basata su un errato presupposto: la ratio della attribuzione del diritto alla proroga biennale ai medici convenzionati.
Non è affatto vero, infatti, che tale diritto è stato loro attribuito al fine di mitigare l’impatto dell’abbassamento del limite di età pensionabile, come ha ritenuto il Giudice del primo grado cautelare. Tale attribuzione, infatti, non è collegata all’abbassamento del limite di età, nè tantomeno è finalizzata a compensare le conseguenze dello stesso; tale attribuzione è dovuta, piuttosto, a quel processo di progressivo avvicinamento del lavoratore parasubordinato (quale è il medico convenzionato) al lavoratore pubblico dipendente, processo compiuto dalla giurisprudenza prima, da legislazione di settore poi ed ora consacrato più in generale dalla cd. legge Biagi di riforma del mercato del lavoro, che sancisce la equiparazione del parasubordinato al subordinato, con conseguente medesimo trattamento giuridico (stessi diritti!).
Quando, infatti, con legge del 1992 il legislatore ha attribuito a tutti i pubblici dipendenti il diritto di prorogare il loro rapporto di lavoro per un biennio oltre il limite di età pensionabile previsto per le specifiche categorie (art. 16 dlgs 503/1992 cit), lo ha fatto senza prevedere contestuali abbassamenti dei limiti di età pensionabile: ha semplicemente aggiunto ai lavoratori pubblici dipendenti un nuovo ulteriore diritto, essenzialmente al fine di creare risparmi di spesa previdenziale. E non solo il legislatore del 92 ha attribuito a tutti i pubblici dipendenti tale diritto alla proroga biennale senza, come detto, abbassare i limiti di età pensionabile, quanto anche il legislatore successivo ha realizzato un generale innalzamento dei limiti di età pensionabile[12], fermo restando il diritto alla proroga biennale del rapporto. Questo a riprova del fatto che il diritto di proroga non nasce per compensare abbassamenti di età pensionabile: è un diritto conquistato dai lavoratori del comparto pubblico.
Con il processo di progressivo avvicinamento ed equiparazione del lavoratore parasubordinato al subordinato, il legislatore ha attribuito anche al parasubordinato (medico convenzionato) tale diritto alla proroga originariamente concepito per i soli dipendenti, come inevitabile conseguenza di questo processo di avvicinamento e di equiparazione giuridica delle due figure.
Pertanto, la circostanza che il diritto alla proroga sia stato attribuito al medico convenzionato con la stessa norma che prevede per lo stesso il nuovo limite di età pensionabile, appare essere una mera coincidenza e comunque non prova che il diritto di proroga è stato attribuito al fine di mitigare gli effetti dell’abbassamento del limite di età pensionabile.
Per tali ragioni, quindi, non appare condivisibile la decisione del Tribunale di Brindisi emessa nel primo grado cautelare.
E nessuno spunto al riguardo viene fornito dalla ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in sede di reclamo: in quest’ultima, infatti, si addiviene alla medesima conclusione del primo grado cautelare (secondo cui il medico convenzionato non ha il diritto alla proroga biennale del rapporto), ma non perché è sospesa tutta la norma di cui al più volte menzionato comma 3 art. 15 nonies, ma perché la proroga è configurabile solo in relazione al limite di età ordinario, mentre quello attualmente previsto per i medici convenzionati (70 anni) sarebbe “eccezionale e transitorio” (così si legge nella ordinanza decisiva del reclamo) per cui non spetterebbe il diritto di proroga.[13]
Condivisibili, invece, appaiono le argomentazioni degli altri Tribunali, ed in particolare quelle prima esaminate dei Giudici del lavoro di Ferrara e Terni, per i quali, preso atto del problema nell’interpretare la portata sospensiva dell’ art. 6 u.c. dlgs 254/2000 più volte menzionato, lo hanno agevolmente superato con le argomentazioni viste addivenendo alla conclusione secondo cui tale norma sospende la disposizione di cui al comma 3 art. 15 nonies solo limitatamente alla previsione relativa al limite di età e non anche quella del diritto alla proroga biennale che, quindi, non essendo sospesa deve essere applicata, così come è stata applicata da tali Tribunali.
Viene ben messo in evidenza (in particolare dal Tribunale di Terni), infatti, che in caso di dubbio nella interpretazione di una norma (dubbio che certamente si pone in relazione all’art. 8 comma 2 ter citato), il Giudice deve ricorrere ai criteri interpretativi posti dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e quindi alla interpretazione letterale nonché a quella logico sistematica: nel caso di specie, pertanto, non ci si può limitare a constatare che un inciso della norma in questione prevede che “l’efficacia della disposizione di cui all’art. 15 nonies comma 3… è sospesa” perché il criterio della interpretazione logico sistematica impone di leggere tale inciso unitamente alla restante parte della norma che, lo ripetiamo, si occupa esclusivamente del limite di età pensionabile e non anche del diritto alla proroga biennale. Leggendo ed interpretando la norma nella sua completezza, allora, si può correttamente ritenere che la stessa, occupandosi solo di limite di età pensionabile, spieghi la propria efficacia sospensiva limitatamente alla normativa relativa al limite di età e non anche alla disposizione relativa al diritto di proroga biennale del rapporto. E tale conclusone appare confermata anche da una interpretazione costituzionalmente orientata della norma de quo: ove, infatti, si ritenesse di interpretarla nel senso di ritenere sospesa anche la previsione del diritto di proroga, si tratterebbe in maniera diversa il medico di base (privandolo del diritto alla proroga biennale) ed il medico dipendente pubblico (cui è pacificamente riconosciuto tale diritto), senza un ragionevole interesse contrario, in violazione dell’art. 3 Cost..Pertanto, anche in una logica di interpretazione costituzionalmente orientata, la soluzione interpretativa da preferire appare essere quella di riconoscere non sospesa la operatività del diritto di proroga biennale per i medici convenzionati.
La giurisprudenza che si è occupata della prorogabilità biennale del rapporto tra medico di base ed A.S.L., spesso[14] ha affrontato la questione se l’art. 16 citato fosse norma di natura generale ovvero eccezionale e quindi, in quest’ultimo caso, non applicabile analogicamente. Una tale discettazione appare però essere del tutto superflua perché assorbita da quella che deve considerarsi l’unica problematica della fattispecie (ossia l’ampiezza della portata sospensiva dell’art. 8 comma 2 ter citato). Infatti, la applicazione dell’art. 16 menzionato (diritto di proroga biennale) ai medici di base è espressamente prevista dalla legge (art. 15 nonies comma 3 cit): è dunque la legge a risolvere direttamente il problema della applicabilità dell’art. 16 ai medici convenzionati, prevedendola espressamente. Il punto è, però, che tale legge è temporaneamente sospesa, come ampiamente visto. Quindi il problema torna ad essere quello della ampiezza della sospensione: se infatti si ritiene, come ha fatto il Tribunale di Brindisi, che la sospensione sia totale, allora l’art. 16 è compreso nella sospensione (nei confronti dei medici convenzionati) e non può pertanto essere applicato ai medici di base proprio in virtù di una specifica volontà legislativa: non si può pertanto ricorrere ad applicazioni analogiche o estensive di una norma (l’art. 16) perché (e se) la sua applicazione nei confronti dei medici di base è sospesa da una precisa norma legislativa. Analogamente, se si ritiene di risolvere il problema interpretativo in esame nel senso (auspicato) di ritenere sospesa solo una parte dell’art. 15 nonies comma 3, allora l’applicazione dell’art. 16 ai medici di base è diretta, perché avviene in base ad una norma di legge (la parte non sospesa del comma 3 appena menzionato), e non certo in base ad una interpretazione analogica o estensiva dell’art. 16 cit, così come talvolta affermato da qualche Tribunale.
(Avv. Giuseppe Lucarini)
Note
[1] Trib. Brindisi, ordinanze del 13.12.2004 e del 25.01.2005.
[2] Tribunale Terni, sentenza 586/2001; Tribunale di Palmi, ord. n. 580 del 09.02.2002; Tribunale di Fermo, ordinanza n. 488 del 19.10.2002; Tribunale di Crotone, ord. del 07.02.2003; Tribunale di Pordenone, sentenza del 13.11.2003 n. 233; Tribunale di Terni, ordinanza del 15.01.2004 e Tribunale di Ferrara, ordinanza del 27.03.2004.
[3] Tribunale di Terni, sentenza 18.10.2001 n. 586 cit.
[4] D.P.R. 484/1996, art. 6 comma 1 lettera a.
[5] Affermano infatti le Sezioni Unite della Cassazione che “il rapporto tra U.S.L e medici convenzionati…rientra nell’ambito della prestazione d’opera professionale , svolta con caratteristiche di parasubordinazione. Pertanto, scaturendo da tale rapporto posizioni di diritto soggettivo, le controversie ad esso inerenti …sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario…”. (Cassazione civile, sez. un., 8 giugno 1993, n. 6368). Nello stesso senso anche le Sezioni Unite del 22 novembre 1999, nell’arresto numero 813, quest’ultimo quasi sempre menzionato nella giurisprudenza formatasi in materia di proroga biennale del rapporto convenzionale tra medico di base ed U.S.L.
[6] 1) art. 16 dlgs. 503/1992 ai sensi del quale. “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”;
2) art. 6 comma 1 lettera a D.P.R. 484/1996: (cessazione del rapporto convenzionale): “il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa: a) per compimento del 70° anno di età da parte del medico di medicina generale, a norma dell’art. 2 comma 4 della legge 28 dicembre 1995 n. 549”;
3) art. 15 nonies, commi 1 e 3 dlgs 502/1993 (articolo introdotto dall’art. 13, comma 1, del dlgs 229/99, la cd. legge Bindi) ai sensi del quale (comma 1): “il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del S.S.N. …è stabilito al compimento del 65° anno di età, fatta salva l’applicazione dell’art. 16 dlgs 503/1992. E’ abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50…”; comma 3 : “le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all’art. 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione”;
4) D.P.R. n. 270 28.07.2000, art. 6 (cessazione del rapporto convenzionale), comma 1 lettera a: “ il rapporto tra le aziende e i medici di medicina generale cessa per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 15 nonies del dlgs 229/99, che è facoltà del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 dlgs 30.12.1992 n. 503”; art. 8 (norma transitoria), comma 1: “premesso che l’art. 15 nonies, comma 3, del dlgs 229/99 dispone che in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalità di attuazione per l’applicazione di quanto sancito al comma 1 dell’articolo medesimo, le parti convengono che il termine per l’entrata in vigore a regime del limite di età per la cessazione del rapporto convenzionale previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a del presente accordo collettivo nazionale , sarà individuato a seguito di specifica intesa tra le parti firmatarie della presente convenzione nazionale, dopo che saranno definiti e disciplinati nelle sedi competenti con il concorso dell’ENPAM e delle parti firmatarie stesse, gli aspetti ed effetti previdenziali conseguenti all’introduzione dei nuovi limiti di età, secondo quanto stabilito dall’art. 15-nonies del dlgs n. 229/99; (comma 2): fino a quando non entrerà in vigore il limite di età stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera a) del presente Accordo collettivo nazionale, continua ad applicarsi l’art. 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 484/96” (ndr. ossia il limite dei 70 anni);
5) art. 6 ultimo comma dlgs. n. 254 del 28.07.2000 (personale a rapporto convenzionale) inserisce il comma 2 ter all’art. 8 dlgs 502/1992: “ con decreto del Ministro della sanità è istituita , senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l’estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all’art. 8 del dlgs 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal dlgs. 229/99, dei limiti di età previsti dal comma 1 dell’art. 15 nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L’efficacia della disposizione di cui all’art. 15- nonies , comma 3, del dlgs 30 dicembre 1992 n. 502, come introdotto dall’art. 13 del dlgs 229/99, è sospesa fino all’attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma”.
[7] La giurisprudenza è uniforme nel considerare l’attuale limite dei 70 anni come disposizione di portata generale. Si veda, ad esempio, la già menzionata ordinanza del Tribunale di Ferrara del 27.03.2004 secondo cui “…in generale, attualmente, continua ad operare il diverso limite di età (pari a 70 anni) previsto dal precedente d.p.r. 484/1996. Ed ancora, Tribunale di Crotone, ordinanza del 07.02.2003 ai sensi della quale “…il limite di età è fissato al raggiungimento del 70°anno di età…e che fino a quando non entrerà in vigore il nuovo limite di età, continua ad applicarsi l’art. 6 comma 1 lettera a del d.p.r. 484/1996. In tal senso anche il Tribunale di Palmi con ordinanza del 09.02.2002 emessa in sede di reclamo. Conf. anche Tribunale di Fermo cit.
[8] Ordinanza ex art. 700 c.p.c del 15.01.2004 (pubblicata su diritto & diritti nonché, con nota di commento, su “GIUS” 8/2004)
[9] Occorre precisare che la natura giuridica del rapporto di lavoro del medico convenzionato con la A.S.L. è di tipo parasubordinato: in tal senso, infatti, si è espressa la giurisprudenza. Si vedano, a tal proposito, le già menzionate decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione civile (6368/1993 e 813/1999) ai sensi delle quali “il rapporto tra U.S.L. e medici convenzionati…esula dal pubblico impiego per difetto del vincolo di subordinazione, e rientra nell’ambito della prestazione d’opera professionale, svolta con caratteristiche di parasubordinazione…”
[10] Ordinanza del 27.03.2004 cit.
[11] Ordinanze citate del 13.12.2004 e del 25.01.2005.
[12] Si vedano, in tal senso, le due riforma del sistema pensionistico compiute negli anni novanta.
[13] Si legge in tale ordinanza, infatti, che “la sospensione dell’entrata in vigore dei nuovi limiti età massima ha determinato la temporanea reviviscenza della precedente normativa che fissava il limite di età in 70 anni senza diritto di proroga”. L’affermazione è sorprendente, oltre che difforme da tutta la giurisprudenza in materia, perché il nuovo limite di età dei 65 anni non è mai entrato in vigore e quindi è sempre rimasto in vigore il precedente limite dei 70 anni, relativamente al quale non si può in alcun modo parlare di “temporanea reviviscenza”.
[14] Si veda in proposito le già citate decisioni dei Tribunali di Ferrara e di Tribunale di Palmi.
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