Massima |
Nessuna sanzione disciplinare di corpo può infliggersi senza la contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite, nonché vagliate, le giustificazioni addotte dal militare. |
1. Premessa
Con la decisione in commento i giudici del Consiglio di Stato sono intervenuti sulla materia del procedimento disciplinare del personale militare, precisando che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 383, non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare di corpo senza contestazione degli addebiti e senza che siano state ascoltate le giustificazioni del militare interessato.
2. La fattispecie de qua
Il TAR aveva respinto il ricorso presentato da un tenente dell’Aeronautica militare avverso il rigetto del ricorso gerarchico presentato nei riguardi di un provvedimento di comminazione della sanzione disciplinare di un giorno di consegna, impugnato insieme a tutti gli altri atti presupposti, collegati e consequenziali.
Al ricorrente veniva contestata la violazione dell’articolo 25 d.P.R. n. 545/1986, per non aver obbedito con prontezza all’ordine legittimo impartito da un superiore.
Avverso tale decisione il tenente proponeva appello per:
– violazione del principio della adeguata ponderazione tra quanto presuntivamente accertato e quanto addotto a titolo di giustificazione;
– violazione dell’articolo 23 d.P.R. n. 545/1986;
– violazione dell’articolo 72 d.P.R. n. 545/1986;
– confusione tra il disposto dell’articolo 23 e il 25 d.P.R. citato.
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della impugnata sentenza veniva respinta dal Consiglio di Stato.
3. Conclusioni
I giudici del Consiglio di stato, con la sentenza in commento, hanno precisato che, nel caso di specie, è risultato, con riguardo al procedimento disciplinare impugnato, che sono state valutate tutte le giustificazioni addotte dal militare a propria discolpa.
Il procedimento disciplinare, pertanto, secondo il pensiero del Consiglio di Stato, si era svolto in tempi e modi conformi a quelli prescritti (1).
Precisano ancora i giudici che il militare deve, in ogni caso, obbedire all’ordine ricevuto da un superiore da cui non dipende direttamente, informando, quanto prima, il diretto superiore (2); in modo tale da soddisfare l’obbligo di immediata comunicazione ex art. 23 d.P.R. 545/1986.
Per il Consiglio di Stato non sussiste nemmeno la pretesa violazione dell’articolo 72, sempre del citato d.P.R. 545/1986; il circostanziato rapporto trasmesso all’autorità competente a decidere è un documento formale ed ufficiale che non può essere equiparato ai pareri e/o commenti in relazione a cui l’articolo 72 pone il divieto evocato dall’appellante.
Da ciò ne consegue che la impugnata sentenza non merita le censure rivolte e deve, quindi, essere confermata; le spese seguono la soccombenza.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente nel corso di preparazione all’esame da avvocato c/o Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini”; Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano
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(1) Provvedimento adottato il 10 aprile 2006 in relazione ad un episodio avvenuto in data 7 aprile.
(2) Cfr. art. 25, lett. b d.P.R. 545/1986.
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