Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Messina ha sollevato un quesito cruciale al Consiglio Nazionale Forense (CNF) riguardo alla cancellazione dall’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, il COA ha chiesto se tale cancellazione debba essere disposta anche in presenza di una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento, ma non ancora esecutiva. A sostegno della sua richiesta, il COA ha richiamato la massima della sentenza n. 185/2016 del Consiglio Nazionale Forense. Per approfondimenti si consiglia: Compendio di deontologia e ordinamento forense
Indice
1. Il parere CNF: la sanzione disciplinare non esecutiva comportala cancellazione?
Il CNF ha risposto al quesito con il parere n. 8 del 19 aprile 2024, pubblicato il 2 maggio dello stesso anno. Nel suo parere, il CNF ha sottolineato l’importanza dell’articolo 81, comma 4, del D.P.R. n. 115/2002, il quale stabilisce che “È cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento”.
Il parere del CNF chiarisce che, in assenza di ulteriori specificazioni, la disposizione deve intendersi riferita a sanzioni disciplinari definitive ed esecutive. Ciò significa che la cancellazione dall’elenco dei difensori ammessi al gratuito patrocinio si verifica solo in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare che sia diventata definitiva ed esecutiva. Per approfondimenti si consiglia: Compendio di deontologia e ordinamento forense
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2. Esclusione di altre interpretazioni
Il CNF ha specificato che il contenuto della decisione n. 185/2016, citata dal COA di Messina, non fornisce elementi utili a supportare una diversa interpretazione della normativa in questione. Pertanto, non vi sono motivi per ritenere che la cancellazione dall’elenco possa avvenire prima che la sanzione disciplinare diventi definitiva ed esecutiva.
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3. Conclusione
In conclusione, il CNF ha stabilito che un avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato è cancellato dall’elenco dei difensori solo a seguito di una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento che sia definitiva ed esecutiva. Questo chiarimento assicura che la cancellazione avvenga solo quando la sanzione ha raggiunto il suo stadio finale, evitando interpretazioni che potrebbero penalizzare ingiustamente i professionisti in attesa della conclusione del procedimento disciplinare.
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