Indice:
- L’obbligo vaccinale agli over 50, tra regola ed eccezione
- La sanzione di 100 euro
- La procedura
- Il Parere positivo dal Garante
L’obbligo vaccinale agli over 50, tra regola ed eccezione
Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore), ha introdotto l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli ultra 50enni, dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022. Lo stesso articolo 1, al comma II, statuisce che l’obbligo non sussiste, per cui la somministrazione dell’antidoto può essere tralasciata o differita, in ipotesi di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito, ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto della disciplina ministeriale in materia.
La sanzione di 100 euro
Ove l’obbligo vaccinale non venga rispettato, il decreto prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro in tre specifiche ipotesi:
a) soggetti che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
La procedura
Dal comma III in poi, l’articolo 1 descrive una procedura piuttosto articolata:
- attraverso l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), il Ministero della Salute comunica ai non adempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio, invitando gli stessi, entro 10 giorni dalla ricezione, di comunicare all’ASL competente per territorio l’eventuale certificazione afferente al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, oppure ulteriore motivo di assoluta e oggettiva impossibilità;
- negli stessi 10 giorni i medesimi inadempienti hanno l’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate-Riscossione l’avvenuta presentazione di detta documentazione;
- l’ASL competente per territorio trasmette ad Agenzia Entrate Riscossione, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa alla mancata sussistenza dell’obbligo vaccinale, oppure all’impossibilità di adempiervi;
- ove l’ASL competente non confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, verrà notificato un avviso di addebito all’inadempiente, con valore di titolo esecutivo;
- per l’eventuale opposizione alla sanzione la competenza appartiene al giudice di pace.
Il Parere positivo dal Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali, con una nota del 18 febbraio, ha comunicato di aver trasmesso il parere necessario all’attuazione della norma che individua le sanzioni per gli ultra 50enni destinatari dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19.
Più precisamente, la normativa che dà attuazione alle disposizioni sulle certificazioni verdi Covid-19 e gli obblighi vaccinali per gli ultracinquantenni, come anche per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica coreutica e musicale e degli istituti tecnici superiori, ha vigenza dal 1° febbraio 2022, tuttavia il Ministero della salute ha inviato al Garante la richiesta di parere sullo schema di decreto, che dà attuazione a detto quadro normativo, solo il 15 febbraio.
Il Garante ha rilasciato il parere favorevole sullo schema di decreto dopo appena due giorni. Il testo del decreto prevede che i trattamenti di dati personali connessi all’attuazione dell’obbligo vaccinale e alle nuove modalità di verifica del green pass in diversi contesti (scuola, lavoro) avvengano nel rispetto della disciplina sulla privacy, adottando misure di garanzia adeguate al fine di tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche. Il tutto con una precisazione da parte della stessa Autorità Garante: “È destituita di ogni fondamento l’affermazione che il Garante per la protezione dei dati personali abbia rallentato o bloccato l’attuazione della norma che individua le sanzioni per i cittadini e i lavoratori ultra 50enni sottoposti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19”. Ergo, se l’obbligo, in vigore dal 1° febbraio, è eluso e non sanzionato, l’addebito va imputato ai ritardi della macchina burocratica.
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