Sanzioni al Codice della strada:la questione sulla competenza è rimessa alle Sezioni Unite

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Con l’Ordinanza interlocutoria n. 4176 del 16 febbraio u.s., le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a dirimere la questione di massima importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative inflitte per violazione delle norme sul Codice della Strada con particolare riferimento al preavviso di iscrizione del fermo amministrativo del veicolo.

 

In particolare, la questione è giunta al vaglio del Supremo organo nomofilattico in seguito alla proposizione ex officio da parte del Tribunale Ordinario di Roma di un regolamento di competenza in ordine ad una controversia avviata da un cittadino nei confronti di Equitalia sud nel corso di un’opposizione avverso il preavviso di iscrizione del fermo amministrativo, sulla quale il Giudice di Pace preventivamente adito aveva dichiarato la propria incompetenza per materia ai sensi dell’art. 9 comma 2 c.p.c., ritenendo trattarsi di opposizione alla procedura esecutiva.

 

Tuttavia poiché, invece, ad avviso del Tribunale Ordinario trattavasi di opposizione avverso misura coercitiva distinta dagli atti di espropriazione, la competenza andava fissata in base al criterio di riparto per materia delle cause a cognizione ordinaria, come disciplinato – per quanto concerne le controversie aventi ad oggetto l’applicazione delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della Strada – dall’art. 7 del D.Lgs 150/2011, e come affermato nei precedenti di legittimità.

 

Ebbene – considerato che nella specie l’azione proposta dalla ricorrente con atto di citazione ex art. 615 cpc, istando sul presupposto della inesistenza del credito, mirava alla dichiarazione di illegittimità e nullità del preavviso di fermo iscritto sulla propria autovettura (con conseguente condanna dell’Agente della Riscossione a revocare il predetto atto ovvero a cancellare il fermo eventualmente iscritto ed a risarcire i danni determinati dalla indisponibilità dell’autoveicolo) – la Sez. VI della Cassazione, con l’Ordinanza in commento, ha ritenuto, anzitutto, dirimente ai fini di che trattasi procedere ad una corretta qualificazione dell’azione giudiziaria in parola.

 

A tal proposito, è stato rilevato come detta questione fosse già stata in precedenza affrontata dalle Sezioni Unite che, con sentenza n. 15354 del 2015, hanno ravvisato nell’atto comunicativo del preavviso di fermo di beni mobili registrati un atto autonomamente impugnabile volto a portare a conoscenza del destinatario la pretesa della PA e che, in quanto misura pienamente afflittiva “volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione”, deve “ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria

 

Ebbene, a seguito di tale precisazione, il Collegio remittente ha ripercorso il complesso iter delle modifiche normative della disciplina del riparto di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale Ordinario in materia di controversie concernenti la irrogazione di sanzioni amministrative, rilevando – all’esito – come le nuove disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 el DLgs 150/2011 costituiscano l’unico riferimento per l’individuazione del riparto di competenza anzidetto, atteso che le norme che ad esse rinviano si limitano a prevedere soltanto che le opposizioni si propongono dinanzi all’AGO, dovendosi distinguere tra giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione ex L. 689/81 e giudizio concernente il ricorso proposto ai sensi dell’art. 204-bis D.lgs 285/91, in alternativa al Ricorso al Prefetto.

 

Tuttavia, poichè le nuove norme richiamate non hanno apportato modifiche al precedente assetto della competenza, tanto da aver dato luogo a precedenti giurisprudenziali non sempre coerenti ed uniformi della giurisprudenza di legittimità sul punto, il Collegio remittente ha così ritenuto necessario l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite volto a definire, in particolare:

a)     la natura giuridica della competenza relativa alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada del Giudice di Pace e se, in proposito, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione (art. 6) e opposizione al verbale di accertamento (art. 7);

b)     se siffatti criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15354 del 2015.

Si attende, quindi, l’auspicato intervento chiarificatore.

 

Sentenza collegata

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Avv. Cusumano Celine

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