Sanzioni alle violazioni di misure urgenti per contenere la diffusione del Covid-19, aggiornate all’entrata in vigore del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.

L’attuale emergenza sanitaria ha imposto l’adozione di misure urgenti volte a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Tali misure, adottate già con il Dpcm 9 marzo 2020 e prorogate con il Dpcm 1° aprile 2020 fino al 13 aprile 2020, in linea generale comportano su tutto il territorio nazionale:

  • limitazioni alla circolazione di persone, salvo che per ragioni di lavoro, di assoluta necessità e di urgenza;
  • chiusura o limitazione di attività produttive e commerciali, con talune eccezioni;
  • chiusura o limitazione di spazi pubblici e di attività o luoghi di aggregazione;
  • sospensione o limitazione delle attività di trasporto, pubbliche e private;
  • ulteriori misure specifiche per il contenimento della diffusione del virus.

Le violazioni

La violazione delle misure d’urgenza previste con i menzionati decreti comporta, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo nei casi di maggiore gravità.

Se nella generalità delle ipotesi, dunque, la violazione delle misure adottate non ha alcun rilievo sul piano penale, in taluni casi la violazione integra fattispecie di reato. Ciò accade, ad esempio, nelle ipotesi di epidemia dolosa o colposa, di lesioni e di omicidio, e quindi allorquando il soggetto agente, volutamente o per colpa, adotti comportamenti tali da integrare particolari fattispecie sanzionate penalmente, peraltro con pene particolarmente onerose.

Parimenti, il detto decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 contempla espressamente una precisa ipotesi di condotta penalmente rilevante di matrice contravvenzionale; invero, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il soggetto risultato positivo al virus Covid-19 che vìola il divieto di rimanere in casa in quarantena, ai sensi dell’art. 260 R.D. n. 1265/1934 (T.U. leggi in materia sanitaria), è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da € 500,00 ad € 5.000,00.

Si legga anche:

Diversamente, salvo che il fatto non costituisca una ipotesi di reato, nella generalità dei casi la violazione delle misure volte al contenimento della diffusione del Covid-19 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, predeterminata in un minimo di € 400,00 ed un massimo di € 3.000,00.

La sanzione amministrativa, peraltro, è aumentata fino ad un terzo in ipotesi di violazione commessa con l’uso di un veicolo; nonché, è aumentata del doppio in ipotesi di reiterazione della stessa violazione.

La violazione cui consegue la sanzione amministrativa pecuniaria è contestata immediatamente dall’Agente accertatore oppure notificata entro i 90 giorni successivi.

Peraltro, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere pagata in misura ridotta, in presenza di determinate condizioni.

Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, infatti, richiama espressamente talune disposizioni previste dall’art. 202 del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada), per le quali la sanzione amministrativa pecuniaria può essere versata in misura pari al minimo (€ 400,00) se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione; nonché, in misura pari al minimo (€ 400,00), ridotta ulteriormente del 30 %, se la sanzione è pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.

Il pagamento della sanzione può essere eseguito mediante versamento sul conto corrente o pagamento elettronico, o anche immediatamente alla contestazione se l’Agente accertatore è munito della strumentazione idonea.

In ogni caso, in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle misure imposte per contenere la diffusione del Covid-19, il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione è impugnabile dinanzi all’Autorità ordinaria, e quindi al Giudice di Pace, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, infatti, richiama espressamente le disposizioni previste dalla legge n. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative.

A tal proposito, tuttavia, è opportuno precisare che i procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, sono attualmente sospesi sino al 15 aprile 2020, sicché un’eventuale impugnazione dovrà necessariamente attendere la cessazione del periodo di sospensione.

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La disciplina anteriore

Per completezza espositiva pare opportuno interrogarsi sulle sorti delle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della disciplina sin qui richiamata e, dunque, commesse prima del vigente decreto legge 25 marzo 2020 n. 19.

Fino all’introduzione del nuovo decreto legge, infatti, le violazioni alle misure contenitive della diffusione del virus Covid-19, per espressa previsione del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, assumevano rilevanza penale ed erano punite, salvo che il fatto non costituisse più grave reato, ai sensi dell’art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

Orbene, il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 ha previsto che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ma in tali casi le sanzioni  amministrative  sono  applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Conseguentemente, in relazione alle violazioni anteriori al decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, per i procedimenti penali ancora in corso alla data di pubblicazione del detto decreto, gli atti saranno trasmessi alla competente Autorità amministrativa che, dunque, procederà ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria. Diversamente, per i procedimenti penali già definiti con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, potrà essere esperito l’istituto della revoca di cui all’art. 673 c.p.p., con conseguente cancellazione della condanna dal casellario giudiziale; in quest’ultimo caso, tuttavia, si procederà comunque alla riscossione delle multe o ammende inflitte con il provvedimento revocato, al pari delle spese del procedimento.

 

Pare doveroso concludere sottolineando che il rispetto delle misure adottate per il contenimento del virus Covid-19, ancor prima che un mero dovere giuridico, è anzitutto un dovere morale per tutelare la propria persona e la salute dell’intera popolazione, sicché la più efficace difesa legale, come sempre, rimane il rispetto della normativa in vigore.

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