La Consulta, tramite la sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, ha riconosciuto l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo precedente all’entrata in vigore della legge che ha previsto l’obbligo di iscrizione nella gestione separata INPS per architetti e ingegneri.
Indice
- 1. La questione sollevata dalla Sezione Lavoro della Cassazione
- 2. Il sistema previdenziale di ingegneri e architetti
- 3. Ingegneri e architetti sulla scia degli avvocati
- 4. Una mancanza del legislatore
- 5. Illegittima la norma che non esonera dal pagamento delle sanzioni civili
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1. La questione sollevata dalla Sezione Lavoro della Cassazione
Con ordinanza del luglio scorso, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (Inarcassa), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), e che sono, pertanto, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento in favore dell’ente previdenziale delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla relativa entrata in vigore.
2. Il sistema previdenziale di ingegneri e architetti
In merito al sistema di previdenza degli ingegneri e architetti, ferma la legittimità costituzionale del precetto normativo unitario risultante dalla saldatura tra la disposizione interpretata, di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, e la disposizione interpretativa, di cui all’art. 18, c. 12, del d.l. n. 98/2011, come convertito, che, nell’esegesi consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, ha sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per gli ingegneri e gli architetti iscritti a ulteriori forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi alla Cassa di categoria (Inarcassa), alla quale versano soltanto un contributo integrativo di indole solidaristica poiché iscritti ad albi cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (sentenza n. 238/2022), sotto la lente della Corte è stata posta la tematica delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione nel periodo precedente l’entrata in vigore della norma censurata.
3. Ingegneri e architetti sulla scia degli avvocati
Dando seguito alla presa di posizione risultante dalla sentenza n. 104/2022 in merito alla categoria forense, la Corte Costituzionale ha ribadito che l’affidamento dell’ingegnere o architetto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria riposto, prima della vigenza della disposizione di interpretazione autentica censurata, nella certezza delle situazioni giuridiche afferenti alla propria posizione previdenziale, come risultanti dagli indirizzi giurisprudenziali formatisi, in ordine alla delimitazione dell’ambito operativo della norma interpretata, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione ermeneutica al canone di ragionevolezza, che discende dal principio di eguaglianza (art. 3, comma I, Cost.).
4. Una mancanza del legislatore
Secondo i giudici di Piazza del Quirinale nell’esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore risultava libero di optare, tra le plausibili varianti di senso della norma interpretata, pure quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca, tuttavia avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
5. Illegittima la norma che non esonera dal pagamento delle sanzioni civili
La Consulta, in definitiva, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della norma incriminata (art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111) nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa, per essere simultaneamente iscritti presso ulteriore gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
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