Sanzioni per errata applicazione del massimale contributivo Inps. Attenzione ai conguagli di fine anno

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di Massimiliano Matteucci e Francesca Laino – Consulenti del lavoro Nexumstp Spa

Siamo in piena fase di gestione di conguagli fiscali e previdenziali e come ogni anno dobbiamo avere la massima attenzione al rispetto della normativa sul Massimale contributivo Inps.

In particolare vogliamo riflettere sulle sanzioni applicabili in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18 della Legge 8 agosto 1995 n. 335.

Campagna di recupero dei contributi pensionistici

Facciamo un passo indietro, al 2020, quando con Messaggio n. 5062 del 31/12/2021 l’Inps aveva annunciato di aver avviato una campagna di recupero dei contributi pensionistici per tutti i lavoratori dipendenti che a partire dal 2015 hanno registrato un’omissione contributiva legata all’errata applicazione del massimale.

Così molte aziende si sono viste recapitare a mezzo email pec avvisi di “Diffida massimale – Tutoraggio aziende uniemens” che quantificano la contribuzione omessa oltre il massimale e applicano il regime sanzionatorio dell’omissione contributiva (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di  5,5  punti in ragione d’anno, disciplinato dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Ma l’applicazione di tali sanzioni non è stata accolta positivamente generando una richiesta di attribuzione del regime sanzionatorio più attenuato previsto dall’art. 116, comma 15 della legge 388/2000 che prevede la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali nel caso di (come viene indicato alla lettera a) “mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo”.

Quando applicare il massimale contributivo?

A questo punto è necessario una piccola nota sull’applicazione del massimale contributivo senza addentrarci troppo nello specifico ma limitandoci solo all’indicazione per cui l’applicazione del massimale ricorre qualora il nostro dipendente non abbia un’anzianità contributiva al 31/12/95  e che quindi si iscrive a fare data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo ai sensi del comma 23 dell’articolo 1 della legge 335/1995. Tale ultima opzione è effettiva dal mese successivo alla richiesta da presentare solo telematicamente: servizio “Domanda di prestazioni pensionistiche” – “Nuova prestazione pensionistica” – sottomenù “Certificazioni” “Diritto a pensione” “Opzione contributivo”.

NOTA BENE: L’articolo 1, comma 23 della legge 335/1995 consente ai lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di optare per la trasformazione e la liquidazione della pensione secondo le regole contributive.

Per l’esercizio della facoltà di opzione gli assicurati devono rispettare due condizioni:

1) non aver maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995;

2) vantare almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo (cioè successivi al 31 dicembre 1995).

In caso di accertamento positivo del diritto l’opzione comporta l’applicazione del metodo di calcolo contributivo all’intera pensione del soggetto che la effettua e diventa IRREVOCABILE a partire dal momento in cui il lavoratore riceve, successivamente all’opzione, una retribuzione eccedente il massimale il cui imponibile previdenziale viene abbattuto al massimale stesso.”

L’Inps dispone con circolare 177 del 7 settembre 1996 che i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva anteriori al 1° gennaio 1996, lo stesso obbligo non viene previsto in caso di variazione nel corso del rapporto di lavoro del proprio status da “nuovo iscritto” a “vecchio iscritto”( per effetto di una domanda di riscatto o di accredito figurativo).

Ed è proprio su quest’ultimo punto che con Messaggio numero 4412 del 10/12/2021 l’Inps ha dichiarato che “Ricorrendo tale fattispecie è evidente che il datore di lavoro, a causa del comportamento omissivo del lavoratore, ha continuato ad adempiere all’obbligo contributivo ritenendo ancora utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l’unica dichiarazione resa dal lavoratore all’atto dell’assunzione” e quindi ha ritenuto corretto con riguardo a tale specifica fattispecie – acquisizione di anzianità contributiva su domanda (riscatto o accredito figurativo) – considerare la possibilità di ritenere applicabile la previsione di cui alla lettera a), prima parte, del comma 15, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.

In ordine alla decorrenza della riduzione delle sanzioni, si precisa che la stessa dovrà farsi decorrere dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996.

Cosa succederà quindi a seguito del Messaggio 4412 del 10/12/2021?

Le Strutture territoriali avranno cura di procedere alla definizione delle contestazioni pervenute effettuando d’ufficio la rideterminazione delle sanzioni nella misura dell’interesse legale in luogo di quelle calcolate ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, come previsto nel messaggio n. 5062/2020.
>> CLICCA QUI per leggere il Messaggio Inps 4412 del 10/12/2021

Relativamente ai recuperi per i quali sono ancora in corso le attività di notifica delle diffide sulla contribuzione IVS oggetto di recupero una volta intervenuto il pagamento integrale della contribuzione richiesta, le sanzioni saranno dovute nella misura degli interessi legali ai sensi della lettera a), prima parte, del comma 15, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.

Si precisa infine che, ove il pagamento dell’importo della contribuzione dovuta sull’imponibile eccedente il massimale oggetto della diffida venga effettuato oltre il termine assegnato, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione da parte del lavoratore della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 fino alla scadenza del termine di pagamento indicato nella medesima diffida. A partire dalla predetta scadenza e fino al giorno dell’effettivo integrale pagamento della contribuzione richiesta saranno dovute le sanzioni civili nella misura di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.

La riduzione delle sanzioni nella misura degli interessi legali ai sensi della lettera a), prima parte, del comma 15, dell’articolo 116 della legge n. 388/2000 è riferita solo al caso di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, di una domanda di riscatto o di accredito figurativo.

E quindi i recuperi effettuati per lavoratori che hanno “dimenticato” di avere un’anzianità contributiva al 31/12/1995 dichiarando al proprio datore di lavoro sempre il contrario sembrerebbero non poter beneficiare di tale riduzione…

Attendiamo nuove richieste e chiarimenti dall’Istituto!

 

Dott. Massimiliano Matteucci

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