Scambio elettorale politico-mafioso: continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 416-ter c.p.

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La decisione in esame è assai interessante essendo ivi postulato che tra la versione dell’art. 416-ter cod. pen., antecedente alla sua riformulazione avvenuta per effetto della legge n. 43/2019, e quella attualmente vigente, vi è perfetta continuità avendo, ad avviso degli Ermellini, tale legge solo rimodellato l’art. 416-ter cod. pen. cristallizzando l’interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità.

(Riferimento normativo: Codice penale, art. 416-ter)

Indice:

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva rigettato un appello proposto da un indagato avverso una decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che, a sua volta, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione, avanzata dall’interessato per decorrenza del termine di fase.

Il Tribunale premetteva che l’indagato era stato ristretto presso la propria abitazione perché gravemente indiziato di concorso nel delitto di cui all’art. 416-ter c.p., per aver fatto da tramite tra un politico ed un associato mafioso nella stipula di un patto di scambio elettorale politico-mafioso.

Orbene, ad avviso del Tribunale, il reato contestato rientrava tra quelli contemplati dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3 c.p.p. (delitti commessi avvalendosi delle condizioni dall’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) sicché il termine di fase, relativo alle indagini preliminari, era quello di un anno dall’inizio di esecuzione della misura, non ancora decorso alla data di proposizione della richiesta.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Contro l’ordinanza suddetta proponeva ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto lamentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 303, comma 1, lett. a, n. 3 e 407, comma 2, lett. a), n. 3 del cod. proc. pen..

In particolare, il ricorrente rimarcava che – una volta fatto presente che, a seguito della modifica apportata all’art. 416-ter cod. pen. dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, il delitto di scambio elettorale politico-mafioso può essere realizzato con due modalità: a) con l’accettazione della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis; b) con l’accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis cod. pen. – solo nella seconda ipotesi l’utilizzo della violenza è “consustanziale” al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. sicché, solo in tal caso, si cade nella previsione dell’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., che rimanda all’utilizzo del metodo mafioso, mentre, nella specie, invece, all’indagato era stato contestato di aver favorito un accordo di scambio tra un politico ed un mafioso in guisa tale che, ricadendosi nella prima ipotesi sopra formulata, l’art. 407 cit. restava, ad avviso della difesa, inapplicabile alla fattispecie.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto infondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito innanzitutto che, se l’art. 407, comma 2, lett. a, n. 3, rimanda esplicitamente a qualsiasi delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose, a sua volta, il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso) era caratterizzato, fino all’avvento della legge n. 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti era attuato o promesso “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen.” (id est, col metodo mafioso) mentre la nuova formulazione ha esteso – puramente e semplicemente – la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l’appartenente ad un’associazione mafiosa; inoltre, tra gli elementi della corrispettività ha inserito la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa.

Di conseguenza, ad avviso del Supremo Consesso, vi è, quindi, perfetta continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 416-ter cod. pen. dal momento che, ribadita la punibilità dell’accordo che contempli l’utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d’applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell’accordo illecito e ai contenuti dello scambio, e tanto consente, per gli Ermellini, di ritenere pienamente utilizzabile, per l’individuazione del regime cautelare riservato al delitto suddetto, la giurisprudenza antecedente alla legge 43/2019 la quale aveva chiarito che le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis, richiamate dall’art. 416-ter, ricorrono anche quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell’interesse di quest’ultima, sicché non è necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all’art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all’illecita pattuizione (cass., n. 25302 del 19/5/2015; n. 31348 del 2015; n. 41801 del 2015); in pratica, per la Corte di legittimità, la legge 43 del 2019 ha solo rimodellato l’art. 416-ter cod. pen. cristallizzando l’interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità.

Tal che se ne faceva conseguire la piena applicabilità, al caso di specie, dell’art. 407, comma 2, lett. a, n. 3), cod. proc. pen. sicché il termine cautelare non era scaduto alla data di presentazione dell’istanza.

Al rigetto del ricorso, inoltre, se ne faceva discendere, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi postulato che tra la versione dell’art. 416-ter cod. pen., antecedente alla sua riformulazione avvenuta per effetto della legge n. 43/2019, e quella attualmente vigente, vi è perfetta continuità avendo, ad avviso degli Ermellini, tale legge solo rimodellato l’art. 416-ter cod. pen. cristallizzando l’interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione in quanto sostenere, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, che tale continuità, invece, non ricorra, con tutte le ricadute applicative che ne discendono (con particolar riguardo a quanto disposto dall’art. 2 cod. pen.), potrebbe non trovare accoglimento in sede giudiziale.

Per l’importanza del tema trattato, sarebbe comunque auspicabile che su tale questione intervenissero le Sezioni unite.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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