Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto della criminalità e del terrorismo degli Stati membri: il Governo interviene con decreto legislativo (vediamo come). È stato pubblicato il 2 dicembre del 2024 il decreto legislativo, 12 novembre 2024, n. 181 (d’ora in poi: d.lgs. n. 181 del 2024), con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, abrogandosi contestualmente la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di procedere ad una prima lettura di quanto prevede codesto atto avente forza di legge. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
- 1. Oggetto e ambito di applicazione del decreto
- 2. Definizioni
- 3. Principi sullo scambio di informazioni
- 4. Richieste di informazioni ai punti di contatto unici
- 5. Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici
- 6. Rigetto delle richieste di informazioni
- 7. Comunicazione di informazioni di propria iniziativa
- Note
1. Oggetto e ambito di applicazione del decreto
L’articolo 1 del d.lgs. n. 181 del 2024 “individua l’oggetto e l’ambito di applicazione del provvedimento nell’attuazione della direttiva (UE) 2023/977”[1], disponendo quanto sussegue: “1. Il presente decreto attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le suddette autorità competenti al fine della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini. 2. Il presente decreto non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell’Unione europea. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4,6,7 e 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica”.
Quindi, se, nel primo comma, come appena visto, si “precisa che il decreto legislativo in commento attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini”[2], a sua volta, il “comma 2, recependo integralmente quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (de qua), stabilisce che il provvedimento non si applica agli scambi di informazione inerenti a reati per la cui prevenzione ed individuazione vi siano già specifici atti giuridici dell’Unione Europea”[3].
“Il comma 3 stabilisce, inoltre, che le disposizioni dello stesso decreto legislativo non si applicano agli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell’applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica”[4].
“In particolare, si tratta:
- del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);
- dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
- dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);
- del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS)”[5].
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2. Definizioni
L’articolo 2 del d.lgs. n. 181 del 2024 “reca le definizioni utili all’applicazione del decreto in esame” [6], disponendo quanto sussegue: “1. Ai fini del presente decreto, si intendono per: a) «autorità di contrasto competente»: le forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121; b) «autorità di contrasto designata»: un’autorità di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell’articolo 4, comma 1; c) «autorità di un altro Stato membro»: le forze di polizia, i servizi doganali o altra autorità di un altro Stato membro o di un Paese associato Schengen che, in base alla legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l’autorità e adottare misure coercitive nell’ambito di tali funzioni; d) «direttiva»: la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; e) «reato grave»: uno dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonché dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; f) «informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale; g) «informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili; h) «informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui può accedere direttamente il punto di contatto unico o l’autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni; i) «informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l’autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazionale e a esso conforme, senza l’adozione di misure coercitive; l) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680; m) «mezzi coercitivi»: le attività di investigazione, di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall’autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell’ambito del procedimento penale, nonché gli altri provvedimenti ed accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l’acquisizione di dati o informazioni, altrimenti non acquisibili dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge; n) «punto di contatto nazionale»: l’articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, individuata, in attuazione dell’articolo 14 della direttiva, con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorità di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 15 del presente decreto; o) «punto di contatto dello Stato membro»: l’articolazione, individuata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 14 della direttiva”.
Quindi, alla luce di quanto statuito in siffatto precetto normativo, si definisce: “• autorità di contrasto competenti le forze di polizia così come individuate dall’articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) ovvero la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2023/977 che inquadra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri nelle forze di polizia, nei servizi doganali o nelle altre autorità degli Stati membri o di paesi associati Schengen competenti, ai sensi del diritto nazionale, ad individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali e ad adottare misure coercitive (lettera a); • autorità di contrasto designate, recependo l’articolo 2, punto 2), della direttiva, le autorità di contrasto competenti presenti nell’elenco compilato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, sentiti il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, e presentate alla Commissione europea secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 1 (…); tali autorità sono autorizzate a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici (…) di altri Stati membri purché conformi ai requisiti individuati dai commi 2 e 6 dell’articolo 4 (…) (lettera b)); • autorità di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva, le forze di polizia, i servizi doganali o altre autorità degli Stati membri o di paesi associati Schengen competenti, ai sensi del diritto nazionale, ad individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali e ad adottare misure coercitive (lettera c)); • direttiva, la direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (lettera d)); • reati gravi, recependo quanto disposto dall’articolo 2, punto 3) della direttiva, i reati che possono essere oggetto di un mandato di arresto europeo e di cui l’Europol è competente; si tratta, in particolare, sia di quelli di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI (recepita con la legge del 22 aprile 2005, n. 69), relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri alla quale la stessa direttiva rinvia, che di quelli di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l’Europol (lettera e)); • informazioni tutti quei contenuti relativi ad una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze rientranti nelle competenze dell’autorità di contrasto ai fini di prevenzione, individuazione dei reati o delle relative indagini incluse le informazioni di polizia di natura penale (lettera f)); il provvedimento, accogliendo quanto disciplinato nei paragrafi 4-7 della direttiva, definisce in particolare le «informazioni disponibili» (lettera g)), distinguendo quelle «direttamente accessibili» (lettera h)) cioè contenute in una banca dati cui il punto di contatto o l’autorità competente abbia libero accesso, e «informazioni indirettamente accessibili» (lettera i)), ovvero quelle che possono essere acquisite da altre autorità pubbliche o parti private stabilite nel medesimo Stato membro, conformemente al diritto nazionale e senza l’adozione di misure coercitive;
• dati personali quelli definiti, riprendendo l’articolo 2, punto 8), della direttiva, attraverso il rinvio all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680; si tratta, in particolare, di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, con riferimento al nome, ad un numero di identificazione, a dati relativi all’ubicazione, ad un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica (lettera l)); • mezzi coercitivi le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall’autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell’ambito del procedimento penale; sono, altresì, mezzi di coercizione i provvedimenti e gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l’ottenimento di dati altrimenti non acquisibili (lettera m)); • punto di contatto nazionale, individuandolo nell’articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, nel rispetto dell’articolo 14 della direttiva (lettera n))”[7] il quale, a sua volta, “costituisce l’entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni”[8].
3. Principi sullo scambio di informazioni
L’articolo 3 del d.lgs. n. 181 del 2024 “recepisce integralmente l’art. 3 della Direttiva” 9 2023/977, statuendo quanto sussegue: “1. In relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva, è assicurato che: a) le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilità»); b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all’interno di tale Stato membro («principio dell’accesso equivalente»); c) siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»); d) se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprietà dei dati»); e) i dati personali scambiati ai sensi della direttiva che risultino inesatti, incompleti o non più aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell’affidabilità dei dati»)”.
Quindi, in virtù di quanto stabilito da tale disposizione legislativa, “per tutti gli scambi di informazione deve essere assicurato il rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/977”[10].
“Si tratta, in particolare, del: a) principio di disponibilità per il quale le informazioni c.d. disponibili – ovvero sia quelle direttamente accessibili, se il punto di contatto o l’autorità competente può avere libero accesso, sia quelle indirettamente accessibili, qualora possano essere acquisite tramite richiesta ad altre autorità pubbliche o parti private (…) – possono essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità competenti degli altri Stati membri; b) principio dell’accesso equivalente secondo il quale le condizioni per la trasmissione e la comunicazione di informazioni tramite punto di contatto unico o autorità competenti di altri Stati membri devono essere equivalenti a quelle applicabili all’interno di ciascuno Stato; c) principio di riservatezza che impone venga offerto un livello di riservatezza analogo a quello previsto dal diritto nazionale dello Stato membro che comunica alcune informazioni contrassegnate come riservate ad un altro Stato membro che le protegge conformemente al proprio diritto nazionale; d) principio della proprietà dei dati secondo il quale le informazioni ottenute da uno Stato membro o da un paese terzo possono essere comunicate ad un altro Stato membro o a Europol solo con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che le ha comunicate inizialmente e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo; e) principio dell’affidabilità dei dati che implica, informato lo Stato destinatario, la cancellazione, la rettifica, o la limitazione del trattamento dei dati risultati inesatti, incompleti o non più aggiornati”[11].
4. Richieste di informazioni ai punti di contatto unici
L’art. 4 del d.lgs. n. 181 del 2024 “recepisce le indicazioni dell’art. 4 della Direttiva” [12] (UE) 2023/977, prevedendo quanto sussegue: “1. Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai requisiti stabiliti ai commi da 2 a 6. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, sentiti il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate e provvede al periodico aggiornamento in caso di modifiche di tale elenco. Le autorità di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviano contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale. 2. Le autorità di contrasto designate possono non inviare copia di una richiesta di informazioni al punto di contatto unico nazionale, contemporaneamente alla presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del comma 1, qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti casi: a) un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona. 3. Le richieste di informazioni sono presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che: a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalità di cui all’articolo 1, comma 1; b) le informazioni richieste sono a disposizione di tale altro Stato membro. 4. La richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro deve precisare se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, l’urgenza deve essere precisata. Le richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti: a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;
b) siano necessarie per prevenire un’imminente minaccia alla vita o all’integrità fisica di una persona;
c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà; d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l’individuazione dei reati o le relative indagini. 5. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità della direttiva e comprendono almeno i seguenti elementi: a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze; b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l’indicazione del reato base; c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta; d) una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono, se del caso; e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso, conformemente al comma 4; f) le restrizioni sull’utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata. 6. Le richieste di informazioni devono essere presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell’elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell’articolo 12”.
Di conseguenza, stante quanto sancito da siffatto precetto normativo, se “il comma 1 attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, sentiti il Comando generale dell’Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, il compito di presentare alla Commissione europea e aggiornare periodicamente un elenco delle autorità di contrasto designate”[13] e tali “autorità, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, sono tenute ad inviarne contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale”[14], fermo restando che esse sono “esonerate dal contestuale invio al punto di contatto nazionale, nei casi previsti dal comma 2, ossia qualora l’invio comprometta uno o più dei seguenti casi: a) un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona”[15], comunque, “ai sensi del comma 3, le informazioni richieste devono risultare necessarie e proporzionate rispetto all’obiettivo di prevenzione e individuazione del reato e delle relative indagini, nonché deve trattarsi di informazioni a disposizione di tale altro Stato membro”[16].
Oltre a ciò, è altresì disposto che, in “sede di richiesta, occorre precisare se vi sia urgenza oppure no e, nel primo caso, è necessario chiarire i termini dell’urgenza”[17] e, secondo “le disposizioni del comma 4, le richieste di informazioni sono considerate urgenti se vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti: a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro; b) siano necessarie per prevenire un’imminente minaccia alla vita o all’integrità fisica di una persona; c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà; d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l’individuazione dei reati o le relative indagini”[18].
Tra l’altro, in conformità alla direttiva (UE) 2023/977, “ai sensi del comma 5, le richieste di informazioni devono contenere almeno i seguenti elementi, al fine di consentirne un trattamento rapido e adeguato: a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze; b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, ivi inclusa una descrizione dei fatti e l’indicazione del reato base; c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta; d) una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta e la persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono; e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente; f) le restrizioni sull’utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata”[19].
“Da ultimo, ai sensi del comma 6, le richieste di informazioni devono essere presentate in una delle lingue incluse nell’elenco compilato dallo Stato membro del punto di contatto unico a cui sono inviate” [20].
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5. Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici
L’art. 5 del d.lgs. n. 181 del 2024 “disciplina la risposta dello Stato destinatario della richiesta, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva” [21] (UE) 2023/977 nel seguente modo: “1. Il punto di contatto unico nazionale comunica le informazioni richieste a norma dell’articolo 4 il più presto possibile e, in ogni caso, entro i termini seguenti, a seconda dei casi: a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili; b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili; c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste. 2. I termini di cui al comma 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni e possono essere superati nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall’autorità giudiziaria. In questi casi il punto di contatto unico nazionale: a) informa immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi; b) aggiorna il punto di contatto unico o, se del caso, l’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunica le informazioni richieste a seguito del ricevimento dell’autorizzazione giudiziaria. 3. Il punto di contatto unico comunica le informazioni richieste a norma dell’articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell’articolo 4, comma 6, del presente decreto. Il punto di contatto unico trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all’invio delle informazioni richieste all’autorità di contrasto designata di tale Stato membro. 4. Il punto di contatto unico nazionale può non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi: a) un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona”.
Quindi, per effetto di questa previsione di legge, innanzitutto, “il comma 1 indica i termini entro i quali il punto di contatto unico nazionale è tenuto a comunicare la risposta, che sono, a seconda dei casi: a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili; b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili; c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste”[22] e siffatti termini “decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni”[23].
Ad ogni modo, il “punto di contatto unico nazionale è autorizzato a superare i termini di cui al comma 1 solo nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall’autorità giudiziaria (comma 2)”[24] e, del “ritardo, specificandone durata e motivazioni, deve essere data immediata comunicazione all’autorità richiedente”[25].
Oltre a ciò, è per di più precisato che la “risposta deve essere fornita nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni”[26] fermo restando che, contestualmente “all’invio delle informazioni richieste all’autorità di contrasto designata da un altro Stato membro, il punto di contatto unico nazionale trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente (comma 3)”[27].
Si è però “esonerati da questo obbligo di invio contestuale qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi (comma 4): a) un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona”[28].
6. Rigetto delle richieste di informazioni
“L’articolo 6, concernente “Rigetto delle richieste di informazioni”, attua l’articolo 6 della Direttiva [(UE) 2023/977] elencando i diversi motivi per cui il punto di contatto nazionale può opporsi allo scambio di informazioni” [29] nei seguenti termini: “1. Il punto di contatto unico nazionale rigetta la richiesta delle informazioni inoltrata a norma dell’articolo 4 del presente decreto nei seguenti casi: a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta; b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4; c) quando l’autorità giudiziaria non ha concesso l’autorizzazione a comunicare le informazioni, nei casi in cui essa è prevista; d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 2; e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste: 1) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale o li danneggi in quanto le informazioni sono coperte dal segreto di Stato ovvero sussistono ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione delle informazioni, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica; 2) possa pregiudicare l’esito di un’indagine penale in corso o di un’operazione di intelligence criminale precedente all’incardinazione di un’indagine penale, nella quale l’autorità competente, ai sensi della legislazione nazionale, ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, oppure mettere in pericolo la sicurezza di una persona; 3) danneggi indebitamente gli interessi tutelati di una persona giuridica; g) la richiesta riguarda: 1) un reato, per il quale la legge nazionale stabilisce la pena della reclusione o dell’arresto non superiore ad un anno; 2) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta; h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni. 2. La richiesta di informazioni presentata al punto di contatto unico nazionale deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, in particolare per quanto riguarda l’eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali. Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al comma 1 e, se del caso, non riguarda l’obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della direttiva. 3. Il punto di contatto unico nazionale informa il punto di contatto unico o, se del caso, l’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all’articolo 5, comma 1. 4. Il punto di contatto unico nazionale richiede immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. I termini stabiliti all’articolo 5, comma 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell’autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti. 5. Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al comma 3, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell’articolo 4, comma 6”.
Di conseguenza, alla luce di quanto preveduto nel comma primo, “il rigetto della richiesta di informazioni è ammesso quando: a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti; b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti definiti ai sensi dell’articolo 4; c) l’autorità giudiziaria non ha concesso l’autorizzazione a comunicare le informazioni, ove prevista; d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie, che ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello schema possono essere comunicati negli scambi di informazioni (…); e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e che in ragione di ciò, non possono essere comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680; (…) f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste: sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale o li danneggi. Rispetto alla direttiva, in sede di recepimento lo schema precisa che il danneggiamento si verifica quando le informazioni sono coperte dal segreto di Stato ovvero, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, la comunicazione di tali informazioni sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica; possa pregiudicare l’esito di un’indagine penale in corso oppure mettere in pericolo la sicurezza di una persona; rispetto a queste due fattispecie considerate dalla direttiva, lo schema in esame ne aggiunge una ulteriore per cui la richiesta può essere rigetta anche ove possa pregiudicare l’esito di un’operazione di intelligence criminale precedente all’incardinazione di un’indagine penale, nella quale l’autorità competente ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto relativo allo svolgimento delle indagini penali ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies c.p.p.: danneggi indebitamente gli interessi tutelati di una persona giuridica. Nel prevedere tale ipotesi di discosta parzialmente dalla direttiva (articolo 6, co. 1, lett. iii) che fa riferimento ad ‘importanti’ interessi della persona giuridica di cui si tratti; g) la richiesta riguardi un reato per il quale è prevista la pena della reclusione o dell’arresto non superiore ad un anno, ovvero una questione che non costituisce reato; h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni” [30].
Ad ogni modo, se un “eventuale rifiuto a comunicare le informazioni richieste cui si riferiscono i motivi ora indicati non esime l’autorità nazionale dall’obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della direttiva”[31], i motivi del rigetto vanno comunque “comunicati allo Stato richiedente entro i termini già esaminati all’articolo 5 (comma 2), ed eventuali chiarimenti o precisazioni devono essere richiesti a quest’ultimo prima che la richiesta sia respinta (comma 3)”[32], fermo restando che la “richiesta di chiarimenti o di precisazioni sospende i termini fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti”[33].
“Da ultimo, il comma 4 prevede che il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta” [34].
7. Comunicazione di informazioni di propria iniziativa
L’articolo 7 del d.lgs. n. 181 del 2024, “recante “Comunicazione di informazioni di propria iniziativa” recepisce l’art. 7 della Direttiva”[35] (UE) 2023/977, prevedendo quanto sussegue: “1. Il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possono comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l’uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà non sussiste qualora le medesime informazioni formino oggetto dei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) o f). 2. Nei casi di cui al comma 1, quando comunica informazioni di propria iniziativa all’autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, il punto di contatto unico invia contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 3. Le autorità di contrasto competenti, nei casi di cui al comma 1, inviano contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. 4. Le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi: a) un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza; b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi; c) la sicurezza di una persona”.
Di conseguenza, se “il comma 1 prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possano comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l’uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell’individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista”[36] e tale “facoltà è esclusa nell’ipotesi in cui le suindicate informazioni formano oggetto dei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) o f) (ovvero quando l’autorità giudiziaria non ha concesso l’autorizzazione a comunicazione le informazioni e quando vi siano motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria o pregiudizievole per gli interessi della sicurezza nazionale ovvero possa pregiudicare l’esito di una indagine penale o di una operazione di intelligence criminale)”[37], dal canto loro, i “successivi commi 2 e 3 disciplinano le condizioni per l’invio di una copia delle informazioni, rispettivamente, da parte del punto di contatto unico al punto di contatto unico di altro Stato membro, e da parte delle autorità di contrasto competenti, nei casi previsti al comma 1, al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro”[38].
“Più precisamente il punto di contatto unico, quando comunica informazioni di propria iniziativa all’autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, è tenuto a inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato (comma 2)”[39] mentre le “autorità di contrasto competenti devono inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro (comma 3)”[40].
“Il comma 4, infine, disciplina i casi nei quali le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro”[41] e ciò “può verificarsi quando la trasmissione potrebbe compromettere un’indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza (lett. a) ovvero la sicurezza di una persona (lett. c) ovvero nei casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi (lett. b)”[42].
Note
[1]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 5.
[2]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 1.
[3]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 6.
[4]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 1.
[5]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 7.
[6]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 1.
[7]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 8 e p. 9.
[8]Ibidem, p. 9.
[9]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.
[10]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 11.
[11]Ibidem, p. 11.
[12]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.
[13]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 12.
[14]Ibidem, p. 12.
[15]Ibidem, p. 12.
[16]Ibidem, p. 12.
[17]Ibidem, p. 12.
[18]Ibidem, p. 12 e p. 13.
[19]Ibidem, p. 13.
[20]Ibidem, p. 13.
[21]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.
[22]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 14.
[23]Ibidem, p. 14.
[24]Ibidem, p. 14.
[25]Ibidem, p. 14.
[26]Ibidem, p. 14.
[27]Ibidem, p. 14.
[28]Ibidem, p. 14.
[29]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.
[30]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 15, p. 16 e p. 17.
[31]Ibidem, p. 17.
[32]Ibidem, p. 17.
[33]Ibidem, p. 17.
[34]Ibidem, p. 17.
[35]Relazione illustrativa riguardante lo schema del decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, in camera.it, p. 2.
[36]Servizio studi del Dipartimento Istituzioni della Camera dei Deputati, Atto del Governo n. 186 del 10 settembre del 2024, in camera.it, p. 18.
[37]Ibidem, p. 18.
[38]Ibidem, p. 18 e p. 19.
[39]Ibidem, p. 19.
[40]Ibidem, p. 19.
[41]Ibidem, p. 19.
[42]Ibidem, p. 19.
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