Scatola nera e valore probatorio in sede processuale

Ancora una volta la Magistratura onoraria coglie l’occasione per offrire spunti giurisprudenziali innovativi e sistematici in fatto di scatola nera e valenza dei relativi dati in sede processuale civile.

Nel caso di specie, è toccato al Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza n. 2611/2021, elaborare nuovi principi giurisprudenziali di pronta applicazione con riferimento all’uso processuale degli estratti della scatola nera e dei dati dalla stessa registrati.

Indice:

  1. Sulla fattispecie contenziosa
  2. Il principio di “contestualizzazione dei dati della scatola nera”
  3. La mancata contestazione delle risultanze della scatola nera
  4. Considerazioni finali

1. Sulla fattispecie contenziosa

L’Assicurazione Alfa viene convenuta da Tizio, assumendo questi che il proprio autoveicolo Mini cooper sarebbe stato urtato e danneggiato dall’autocarro di Caio il giorno 3 aprile alla Via Roma nel Comune di propria residenza, con contestuale richiesta di risarcimento danni.

A fronte della citazione notificata, si costituiva in giudizio la Alfa Assicurazioni, eccependo l’infondatezza della domanda attorea con contestuale deposito della degli estratti della scatola nera installata a bordo del veicolo di Tizio; la difesa della Alfa faceva rilevare al Giudice che giammai era stato registrato alcun urto e che l’auto asseritamente danneggiata mai era transitata, nell’ora e nel giorno indicati dal sedicente danneggiato, lungo la strada indicata come luogo del sinistro.

Nonostante il testimone Nevio confermava la versione del presunto danneggiato Caio, il Giudice di Pace, anche alla stregua della Consulenza tecnica d’ufficio espletata, rigettava la domanda attorea, ritenendo che, in assenza di qualsivoglia contestazione inerente il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera, i dati ivi registrati formassero prova contraria alle avverse richieste, idonea a determinarne il mancato accoglimento.

2. Il principio di “contestualizzazione dei dati della scatola nera”

Di notevole rilevanza, laddove rappresenta arresto effettivamente innovativo in materia, è il principio di “contestualizzazione” dei dati della scatola nera alla stregua del quale il Giudice di Pace di Palermo interpreta il disposto dell’art. 145 bis CdA.

Secondo la citata AG, infatti, i dati della scatola nera, nonostante il valore di prova privilegiata loro attribuito dalla legge, devono comunque essere valutati contestualmente agli altri elementi istruttori acquisiti nel giudizio.

In sintesi, in assenza di prove atte a far ritenere che la scatola nera sia stata affetta da malfunzionamento o sia stata manomessa, le relative registrazioni formano piena prova di quanto in esse rappresentato.

Il Giudice Onorario, ancora, è dell’avviso per cui l’esigenza di confrontare i dati della scatola con gli altri elementi istruttori sia tanto più impellente atteso che la mancata adozione da parte del Ministro competente del decreto ministeriale avente ad oggetto le caratteristiche del dispositivo determina non poca incertezza sulla cogenza del disposto dell’art. 145bis CdA.

3. La mancata contestazione delle risultanze della scatola nera

Di non secondaria importanza è, poi, quanto osservato dal Giudice di Pace in ordine alla mancata contestazione delle risultanze della scatola ad opera della parte processuale contro cui le stesse sono prodotte.

Dalla lettura della parte motiva della sentenza, sembra doversi dedurre che la mancata contestazione vada equiparata al riconoscimento della bontà dei dati contenuti nella scatola.

4. Considerazioni finali

Le osservazioni del Giudice di Pace di Palermo in argomento appaiono coerenti, seppur per certi versi innovative,con la prassi giurisprudenziale in materia di scatola nera.

Nello specifico, nella sentenza che si commenta si dà ampio risalto al contegno inerte della parte contro cui vengono prodotti i citati estratti, a tal punto da potersi ritenere che tale silenzio sia interpretabile esso stesso come prova presuntiva dell’infondatezza della propria domanda.

Da ultimo, non si può che costatare che, alla luce dei precedenti giurisprudenziali fin’ora noti, cruciale importanza viene data all’eccezione di malfunzionamento o manomissione.

Dalla rassegna delle pronunce intervenute in argomento, l’eccezione in discorso può alternativamente intendersi o come determinativa di una inversione dell’onere della prova in capo all’Assicurazione, tale da obbligare quest’ultima a provare il corretto funzionamento o l’integrità del dispositivo, o, altrimenti, come eccezione di merito a tutti gli effetti – tale da intendersi un’eccezione che comparti l’obbligo per chi la formula di dar prova dei fatti che la supportano.

In tale ultimo caso, la parte che eccepisce il malfunzionamento o la manomissione deve, a sua volta, dar prova di tali evenienze.

A tal proposito, deve rilevarsi come non vi è chiarezza assoluta circa la nozione di prova di malfunzionamento e manomissione, ovvero non si è certi se la stessa debba intendersi come prova tecnica o meno.

Nel primo caso, allora, la prova del malfunzionamento deve intendersi come ogni strumento utile a specificare perché il dispositivo non abbia funzionato correttamente o sia stato manomesso; dunque, tale attività probatoria si caratterizza per la natura tecnica delle valutazioni che essa comporta.

Se, invece, per prova del malfunzionamento o manomissione, deve intendersi ogni elemento probatorio utile a far ritenere, alla stregua del criterio del “più probabile che non”, che la scatola nera abbia sofferto un malfunzionamento o una manomissione, allora la relativa eccezione garantisce un più ampio ventaglio di difese alla parte sfavorita dai dati della scatola.


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Sentenza collegata

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Edoardo Italiano

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