Scatole nere e big data. Il Reg. UE 2019/2144: discrasie ed occasioni mancate

Dal 7 luglio 2022 entrerà in vigore in Italia il Regolamento UE n. 2144 del 2019, con cui il legislatore comunitario ha introdotto importanti novità in fatto di dispositivi da installarsi obbligatoriamente sui veicoli di nuova omologazione.

Nel corposo elenco contemplato dall’atto normativo “self-executing”, una delle novità più interessanti sul piano giuridico è rappresentata dall’obbligo di installazione di un “registratore dati di evento”, ovvero di un dispositivo in grado di registrare, nel caso di sinistri stradali, ogni dato utile per una sua verisimile ricostruzione.

L’innovazione normativa offre non pochi spunti di approfondimento agli studiosi di infortunistica stradale, segnatamente per quanto attiene la privacy e il rapporto tra il dispositivo di cui alla riforma e quelli, per certi versi simili e già in operatività, che siamo soliti definire, anche alla stregua dell’art. 145bis del Codice delle Assicurazioni, “scatole nere”.

Il Regolamento

Partendo dall’esame del Regolamento, si segnala che una prima ricostruzione della fisionomia strutturale del dispositivo si rinviene nei considerando n. 13 e n. 14, ove la funzione del dispositivo viene individuata nella registrazione e nella memorizzazione dei parametri relativi agli incidenti. Ancora, l’art. 3 del Reg. incide sul concetto di “collisione” piuttosto che di sinistro, rimarcando la destinazione del dispositivo alla memorizzazione di ogni dato ed informazione relativa al veicolo “prima, durante ed immediatamente dopo una collisione”.

Di assoluto rilievo, ai fini della ricostruzione della volontà del legislatore UE, è, poi, il contenuto dell’art. 6, par. n. 4), ove vengono stabiliti i requisiti del registratore dati evento, tra cui, ex multiis, viene previsto che il dispositivo non sia suscettibile di disattivazione, che i dati da esso registrati giacciano su un sistema a circuito chiuso, venendo anonimizzati e protetti da manomissioni ed abusi. Inoltre, il par. n. 5) dello stesso articolo stabilisce che i dati così memorizzati possano essere messi a disposizione delle Autorità nazionali sono per finalità di ricerca ed analisi rispetto al singolo eventuale sinistro.

L’esame della normativa citata lascia facilmente intuire che le novità introdotte dal Reg. abbiano finalità di indagine giudiziaria, tenuto conto che la possibilità di acquisire i dati registrati dal dispositivo è attribuita solo alle Autorità Nazionali.

Partendo da tale ultima affermazione, è agevole osservare l’evidente discrasia che vi è nel trattamento normativo attribuito  ai dati raccolti dal registratore previsto dal Regolamento e quanto previsto dall’art. 145bis del Codice delle Assicurazioni italiano rispetto ai dati registrati dalle scatole nere già in uso nel nostro mercato assicurativo.

Infatti, tali ultime risorse, normativa vigente alla mano, svolgono come è noto le seguenti funzioni:

  1. Consentire alle Imprese assicuratrici di calibrare, almeno in parte, il rischio assicurativo rispetto ai dati raccolti sullo stile di guide dell’assicurato, con debita modulazione del premio da praticarsi in relazione a ciascuna singola polizza;
  2. Determinare la responsabilità della causazione di un sinistro;
  3. Costituire prova processuale precostituita nei giudizi di risarcimento danni che vedono convenute le imprese assicuratrici.

Dunque, è possibile prevedere che le autovetture, almeno quelle di omologazione in un futuro prossimo, avranno ben due dispositivi di rilevamento dati, speculari per fisionomia ma non per finalità ed accessibilità, con il non-sense rappresentato dal fatto per cui mentre i dati registrati dal registratore saranno accessibili solo alle pubbliche autorità, mentre i dati della scatola nera saranno acquisibili, alle condizioni fissate dal Codice delle Assicurazioni, anche da soggetti privati per finalità commerciali e di tutela processuale.


Leggi anche:


Chi può accedere ai dati dei dispositivi?

D’altronde, non poche perplessità desta la scelta del legislatore comunitario di individuare i soggetti ammessi ad accedere ai dati del dispositivo con la dicitura di “autorità nazionali”.

Come noto, infatti, l’utilità di dati di tal guisa sussiste soprattutto nell’ambito dei giudizi risarcitori derivanti da sinistri stradali, ove costituiscono una prova di grande rilevanza per la determinazione delle responsabilità dell’incidente e le conseguenti statuizioni risarcitorie.

Ciò premesso, potrebbe l’automobilista che sta in giudizio ottenere l’acquisizione processuale di tali dati attraverso un ordine di esibizione da parte dell’Autorità Giudiziaria?

Dubbi, questi, che paiono  ad essere risolti dalla prassi forense che verrà, mentre non sono spiegabili i silenzi normativi del Regolamento in ordine all’accessibilità dei dati da parte del proprietario dell’autovettura, ferma la necessità, ovviamente, di impedirne ogni alterazione.

Da ultimo, troppo timido è stato legislatore UE nella disciplina del registratore di fati evento nella parte in cui ha escluso la possibilità che i relativi dati siano utilizzati, seppur in forma anonima, per uso commerciale, ovvero per rendere più concorrenziale il mercato delle assicurazioni rc auto tramite la possibilità che le assicurazioni rivolgano offerte ai proprietari dei veicoli attraverso il profiling degli stessi alla stregua dei dati del dispositivo; in tal senso, si auspica una vero e proprio mercato dei “dati” inerenti la guida degli utenti della strada, che consenta:

a)agli automobilisti di utilizzare i dati del dispositivo per ottenere tariffe più vantaggiose dalle imprese assicuratrici;

b)alle imprese assicuratrici, di realizzare offerte più concorrenziali sulla scorta dell’analisi dei cd. “big data”.

L’impossibilità del proprietario dell’autoveicolo di accedere ai dati del dispositivo non si spiega , poi, anche alla luce della pietra miliare in fatto di privacy ovvero il “General Data Protection Regulation” – Regolamento UE N. 2016/679.

Si ricorda, infatti, come l’art. 15 del GDPR prevede un diritto di accesso ai propri dati generalizzato ed onnicomprensivo in favore del relativo titolare; nel caso dei dati attinenti la guida memorizzati dal registratore di prossima adozione, allora, deve necessariamente presupporsi la natura, appunto, di dati personali del proprietario dell’autovettura, con l’ovvia conseguenza per cui non è dato comprendere il perché, senza un interessamento della pubblica autorità, il titolare non ne possa fare l’uso che ritiene più opportuno, a seconda delle circostanze.

Sotto il profillo dell’accessibilità, d’altronde, il nostro legislatore nazionale si è mostrato più accorto rispetto al pari grado UE: sempre il comma primo del novellato (2017) art. 145bis del Codice delle Assicurazioni, infatti, impone al terzo gestore delle risultanze del dispositivo di rendere le stesse fruibili alle parti.

In conclusione, l’attuazione delle novità del Regolamento 2144/2019 dovrà avere come principio ispiratore il coordinamento con le disposizioni già in vigore in fatto di scatole nere, in un’ottica di maggiore accessibilità dei dati ai soggetti che ne abbiano diritto da una parte, e la creazione di un mercato dei dati degli automobilisti assicurati al fine di rendere più concorrenziale l’offerta assicurativa.

Edoardo Italiano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento