Scatole nere e valutazione delle altre prove tipiche: novità giurisprudenziali

Continua a seguirsi con interesse il consolidamento della giurisprudenza di merito in ordine agli impatti che la riforma del regime probatorio delle cd. “scatole nere”, culminata con l’introduzione dell’art.145bis CdA, sta avendo sul piano processuale, segnatamente in quei giudizi in cui si controverte di richieste risarcitorie per danni derivanti dalla circolazione stradale.

     Indice

  1. Le novità della giurisprudenza di merito
  2. Prove contrastanti: scatole nere e dichiarazioni testimoniali
  3. Una fase istruttoria sempre in contraddittorio
  4. Un corollario per i giudizi che verranno

1. Le novità della giurisprudenza di merito

E’, allora, interessante la lettura della sent. n. 23921/2022 del Giudice di Pace di Napoli (Giudice Dott. Cantile, V^ sez. Civile), laddove il Giudice di Pace adito ha innovativamente affrontato la contrapposizione tra i dati della scatola nera prodotti in giudizio ed altri mezzi di prova “tipica”, nello specifico quella testimoniale, ritenendo la prevalenza, ai fini del rigetto della domanda risarcitoria dedotta in giudizio, dello strumento informatico rispetto a tutto quanto fatto acquisire in termini istruttori dal presunto danneggiato.

Venendo al giudizio di cui l’indicato provvedimento costituisce l’epilogo, si riporta brevemente quanto segue.

La Alfa Ass.ni (si usano nomi di fantasia per ragioni di privacy) veniva convenuta in giudizio dal Sig. Tizio, rappresentando che Mevia, sua assicurata, avrebbe arrecato danni al proprio veicolo nel corso di un tamponamento compiuto dall’auto della danneggiante.

Pertanto, il sedicente danneggiato domandava la condanna delle proprie controparti al risarcimento di tutti i danni materiali invocati.

Già in fase stragiudiziale, emergevano incoerenze che non consentivano una pacifica liquidazione del sinistro: infatti, i dati della scatola nera installata a bordo del veicolo assicurato dalla Alfa smentivano la versione dei fatti dell’attore, laddove alcun urto risultava registrato e, ancor più importante, la localizzazione del sistema g.p.s. collocava altrove il veicolo presunto danneggiante.

>>>Leggi la sentenza a questo link<<<

2. Prove contrastanti: scatole nere e dichiarazioni testimoniali

In esito al giudizio, che vedeva pure escusso un teste le cui dichiarazioni si apprezzavano limpidamente pro attore, il Giudice di Pace rigettava la domanda, senza invocare la prevalenza dei dati della scatola nera alla stregua dell’art. 145bis C.d.A., ma argomentando la propria decisione in termini di mancato superamento di un onere probatorio rigoroso da parte del danneggiato alla stregua di un dato scatola nera assolutamente sfavorevole.

Di assoluto interesse sono le valutazione compiute dal Giudicante circa l’attendibilità della testimonianza resa in giudizio su richiesta istruttoria del presunto danneggiato.

Nello specifico, il Giudice adito valuta la prova non attendibile, usando sì il proprio “prudente apprezzamento” – principio processualcivilistico non derogabile – ma coniugandolo con la rigidità del disposto normativo in fatto di valore probatorio delle scatole nere.

Pertanto, come è facilmente riscontrabile nella lettura della sentenza, nella valutazione della credibilità del teste entra preponderantemente il dato registrato dal dispositivo.


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3. Una fase istruttoria sempre in contraddittorio

Un indubbio vantaggio per chi articola la propria difesa imperniandola sui dati del dispositivo, tenuto conto che il principio del contraddittorio nell’acquisizione della prova in giudizio difficilmente collima con una strategia difensiva tendente a prevalere sulla controparte semplicemente invocando apoditticamente i dati sfavorevoli registrati dal sistema informatico installato su uno o più veicoli coinvolti nel sinistro.

Sul punto, pertanto, appare corretto il ragionamento che sorregge le scelte del Giudicante: no ad una valutazione della prova testimoniale come inutile, inefficacie – inutiliter data  – alla luce della mancata registrazione dell’urto o di una localizzazione incoerente effettuata dal dispositivo, quanto piuttosto una libera valutazione delle dichiarazioni rese che controbilanciate nella loro portata dai dati registrati dal dispositivo determinano la necessità logica di operare una valutazione negativa di attendibilità di quanto riferito dal teste.

Apprezzabile anche quanto osservato dal Giudicante in fatto di frodi assicurative: tenuto conto dell’atavico problema delle frodi assicurative che attanagliano alcune zone del Paese, il Giudice di Pace, elevando questa consapevolezza a vero e proprio “fatto notorio” e, quindi, attribuendogli valore processuale, predica la necessità di una prova assai più rigorosa da parte di un sedicente danneggiato che si veda opposti dati scatola nera ad egli sfavorevoli.

Sembrerebbe, sul punto, in via di acquisizione anche nella prassi processuale l’idea per cui la scatola nera è strumento di tutela in primis dell’utenza, ovvero degli assicurati.

Ad appendice delle osservazioni poc’anzi fatte circa la sentenza, è opportuno sottolineare che è auspicabile, data la novità dell’argomento, che si cristallizzi una consuetudine giurisprudenziale positiva, a prescindere dal mero dato normativo (cfr. art. 145bis C.d.A.), in fatto di valutazione del valore probatorio della scatola nera.

4. Un corollario per i giudizi che verranno

Quale memento per chi si trovi, in ottica difensiva a maneggiare gli estratti della scatola nera, si rileva l’opportunità di  non scadere nell’apodittica, ovvero tenere un comportamento difensivo improntato sic et simpliciter  alla mera allegazione delle registrazioni, confidando nel loro valore preminente. L’alternativa virtuosa deve passare dal confronto istruttorio in “contraddittorio”, in una attività di critica del materiale istruttorio fornito dalla controparte alla luce della moltitudine dei dati contenuti nelle registrazioni

Edoardo Italiano

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