Sci e fuoripista: quali leggi per gli sport sulla neve?

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Sono passati quasi due anni, ma c’è ancora molta disinformazione sulle normative che sono state introdotte con il d. lgs. n. 40/2021; reso attuativo dal 1° gennaio 2022 è stato foriero di nuove norme che regolano le attività sulle piste da sci e fuoripista.

Indice

1. Il decreto legislativo 40/2021: la regolamentazione sulle piste da sci


La legge, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha imposto alle Regioni di adeguare la loro normativa entro un anno, ovvero entro il 1° gennaio 2023, per incorporare i nuovi dettami in materia di sicurezza all’interno dei comprensori sciistici. La normativa include un periodo transitorio di due anni per consentire ai gestori di adattare gli impianti di risalita e le piste da sci alle nuove misure di sicurezza.
Il fondamento di questa direttiva è radicato nella legge n. 86 del 2019, la quale propugna un’ampia riforma dell’ordinamento sportivo.
Questo rinnovamento si estende in modo esplicito anche alla normativa inerente alla sicurezza all’interno dei comprensori sciistici, con l’obiettivo di disciplinare con precisione la pratica degli sport invernali.
La legislazione classifica esplicitamente l’atto dello sci come un’attività sportiva, ribadendo la sua distinzione dalla sfera delle attività turistiche.
Tale qualificazione sportiva conferisce una maggiore enfasi al principio di accettazione del rischio da parte dello sciatore e all’assunzione di responsabilità personale da parte di coloro che praticano lo sci, anche ai fini della determinazione di eventuali responsabilità in caso di incidente.
La nuova normativa, con l’esplicita abrogazione delle disposizioni di sicurezza previste dalla precedente legge nazionale (L. n. 363 del 2003), sebbene recepisca e integri molti dei principi precedenti, fornisce senza dubbio contributi significativi.
Il decreto, in estrema sintesi, apporta le seguenti innovazioni che, nel prosieguo dell’articolo verranno più specificamente analizzate:

  • Obbligatorietà del casco protettivo per minori di 18 anni nelle attività sciistiche come sci alpino, snowboard, telemark, slittini;  
  • Evoluzioni acrobatiche negli spazi appositi;
  • Assicurazione obbligatoria che copre danni a terze persone, con l’obbligo per i gestori delle aree sciistiche di fornire la polizza assicurativa agli utenti al momento dell’acquisto dello Skipass se non già in possesso di una;
  • Divieto di praticare lo sci in stato di ebbrezza a causa di alcol o sostanze tossicologiche;
  • Presunzione che entrambi gli sciatori coinvolti in uno scontro abbiano contribuito all’incidente fino a prova contraria;
  • Necessità per coloro che praticano lo sci fuori pista, lo sci alpinismo e attività escursionistiche in ambienti innevati di dotarsi di dispositivi di segnalazione e ricerca e di attrezzature di sicurezza come Artva, pala e sonda da neve;
  • Responsabilità dello sciatore per la condotta sulle piste da sci, con l’obbligo di rispettare le disposizioni pubblicate dal gestore delle piste;
  • Condotta prudente in relazione alle proprie capacità tecniche e alle condizioni ambientali, con particolare attenzione alla velocità in condizioni sfavorevoli e in presenza di principianti;
  • Regole specifiche per sorpassi e incroci, richiedendo spazio e visibilità sufficienti e la modifica della traiettoria negli incroci.

Siamo di fronte ad una casistica di prescrizioni la cui valutazione rimane prevalentemente soggettiva, ne deriva che le eventuali infrazioni dovranno essere esaminate caso per caso.
Il decreto ha fornito anche direttive riguardo allo stazionamento lungo le piste, all’approccio agli incroci e nei pressi dei rifugi, nonché sulla scelta delle piste in base alle capacità individuali degli sciatori, come precedentemente menzionato.
Inoltre, la mancata assistenza in situazioni di emergenza su pista può comportare accuse per omissione derivante da negligenza nell’assistenza.

2. L’obbligo della polizza assicurativa


In virtù delle nuove direttive concernenti la fruizione delle piste da sci, tutti gli utenti di tale attività devono essere muniti di una polizza assicurativa attiva che garantisca la copertura della Responsabilità Civile per eventuali danni o lesioni arrecate a terzi.
La mancanza di tale copertura espone gli utenti a sanzioni pecuniarie che oscillano tra i 100 e i 150 euro secondo quanto prescritto dall’art. 33 del suddetto decreto, accompagnate dal sequestro dello skipass a opera delle autorità competenti.
L’obbligo introdotto per tutti gli sciatori di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile ha risolto una problematica persistente nei decenni scorsi, e fino a questo momento ha generato nella prassi ricadute estremamente positive.
Tale provvedimento assicura a tutti gli sciatori una copertura analoga a quella prevista per l’uso di veicoli a motore, prevenendo però il rischio di dover affrontare personalmente il 50% dei danni causati a terzi, nel caso in cui non si riesca a dimostrare la propria esenzione da responsabilità.
Comunemente inclusa nell’ambito della polizza di Responsabilità Civile del capofamiglia, si richiede però che detta polizza comprenda esplicitamente la garanzia per attività sportive e sciistiche e sia estesa a tutto il nucleo familiare, e non solo al suo intestatario. È casistica frequente quella per cui si presume di essere tutelati da una copertura assicurativa omnicomprensiva, o meglio che comprenda anche l’assicurazione per attività sportive “pericolose”, e poi, al momento del sinistro, si scopre di non avere una polizza adeguata e dover, quindi, rispondere personalmente dei danni causati.
Si consiglia, pertanto, di prestare attenzione alla tipologia di polizza stipulata, contattando direttamente l’assicuratore per avere delucidazioni a tal riguardo.
Qualora tale assicurazione non sia contemplata nel contratto assicurativo, è possibile acquisirla contestualmente all’acquisto del biglietto per accedere alla stazione sciistica. L’obbligo è posto in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, ad eccezione di quelle destinate alla pratica dello sci di fondo, di mettere a disposizione dei fruitori, al momento dell’acquisto del titolo di transito (c.d. skipass), l’opportunità di sottoscrivere una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni arrecati a persone o beni.

3. Una riflessione più approfondita sullo sci “fuori pista” e sci alpinismo


Gli aspetti più controversi della legge riguardano la regolamentazione dello sci fuori pista[1] e dello sci alpinismo, che includono l’obbligo di avere dispositivi di ricerca come l’Artva, una pala e una sonda.
Il tema dell’attività “fuori pista” è assai complesso in ordine alla responsabilità in capo al gestore dell’impianto nel momento che si verifichino incidenti.
I c.d. “fuori pista inconsapevoli” (skiweg[2]) sono considerati dalla giurisprudenza come dei passaggi obbligati, o quantomeno possibili o altamente probabile da un numero cospicuo di utenti. Ne deriva che i gestori delle aree sciabili collegate da un “percorso di raccordo” possano rispondere sia contrattualmente, a seguito dell’acquisto dello skipass, sia in via extracontrattuale sulla base degli artt. 2043 e 2051 c.c. nei confronti dello sciatore che si infortuni su tale percorso, ove omettano di segnalare con opportune delimitazioni gli eventuali pericoli che l’area, anche se fuori dalla regolare pista, può celare.
Infine, è di necessaria trattazione il “fuori pista volontario”, categoria residuale di tutte le attività che avvengono al di fuori dell’area sciistica limitata.
È evidente che questo tipo di “fuori pista” soggiaccia ad un regime di piena assunzione del rischio cui lo sciatore si deve fare carico, rifacendosi ad un principio di affidamento e di diligenza.
Affidamento che, sotto un profilo civilistico e nell’ottica di un giudizio che accerti le responsabilità, è strettamente collegato al concetto di buona fede nell’esecuzione del gestore nell’esecuzione delle obbligazioni assunte nei confronti dell’utente che ha concluso un contratto per la fruizione dell’area sciabile.
Siamo, quindi, di fronte ad un concetto in cui risulta opportuno distinguere le varie situazioni che possono verificarsi: da una parte l’obbligo del gestore dell’area di delimitare il confine spaziale della pista, o quantomeno segnalare e rendere conoscibili pericoli nelle zone limitrofe, dall’altra l’obbligo in capo allo sciatore di comportarsi secondo diligenza che è consequenziale nella conclusione del contratto, attenendosi alle segnalazioni presenti che rendono l’utente consapevole di essere in procinto di abbandonare il tratto di pista manutenuto e delimitato.
In altre parole, se lo sciatore, accortosi di uscire di pista, continua volontariamente nella sua azione, se ne assume i rischi e deresponsabilizza il gestore da eventuali incidenti che possano verificarsi nell’area di “fuori pista”.
Il costante aumento del numero di sciatori che si avventurano in suddetta zona, apre un tema di riflessione piuttosto sottovalutato: la responsabilità penale che potrebbe essere attribuita allo sciatore che, nel transitare in aree di “fuori pista”, causi ingenti distacchi nevosi capaci di trasformarsi in vere e proprie valanghe.
Tale fattispecie è sussumile nell’alveo del delitto di valanga colposa, punita dal combinato disposto di due norme, gli artt. 426 e 449 c.p. che prevedono pene piuttosto severe e la cui procedibilità è d’ufficio.
In relazione all’obbligo di adottare l’Artva[3], la pala e la sonda, ciò rappresenta un importante emendamento alla legislazione precedente, in quanto abroga il concetto di “evidente rischio di valanga”. L’esperienza pratica dimostra che è essenziale portare sempre con sé tali strumenti quando si pratica lo sci fuori pista, indipendentemente dalle condizioni.
L’attuazione di questo requisito di sicurezza generale spetta alle singole Regioni, le quali potrebbero adottare la scala di pericolo valanghe come parametro di riferimento per regolamentare l’uso di tali dispositivi.
Le sanzioni pecuniarie derivanti dal mancato rispetto di questa disciplina si collocano dai 100 ai 150 euro.

4. Divieto di praticare lo sci in stato d’ebrezza


Si è già anticipato come praticare qualunque attività sportiva su piste da sci è diventato proibito in condizioni di alterazione dovuta da alcol o stupefacenti.
Tale disposizione è intervenuta per cucire un buco normativo che permetteva l’impunità, o meglio, l’equiparazione di incidenti causati fortuitamente sia in stato normale che in stato d’ebrezza.
Gli sciatori sono, di fatto, considerati alla stregua degli automobilisti e lo skipass è come la patente, e di conseguenza per chi scia in stato di ebbrezza, sono previste multe e sanzioni.
Il decreto che, all’articolo 31, prevede come sia vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, e che gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti attraverso appositi apparecchi, oppure basandosi su una valutazione generale del quadro fattuale.
Per stabilire l’esito dell’accertamento si prende in prestito la disciplina del codice della strada. Qualora risulti un valore del tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l nel sangue, lo sciatore sarà considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
Queste ultime possono variare dai 250 a 1.000 euro, con gradazione in base al valore alcolemico rilevato, e in caso di violazioni di particolare gravità o reiterate, si può arrivare al ritiro dello skipass, oltre che all’inibizione di attività sciistiche fino a tre giorni, o addirittura al ritiro definitivo in caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, qualora si tratti di skipass stagionale. 
Dal punto di vista penalistico non vi è alcuna rilevanza con riguardo al comportamento che il soggetto pone in essere sulle piste da sci in stato di alterazione psicofisica dovuta da alcol e/o stupefacenti. La violazione di cui all’art 31 del d. lgs. 40/2021 rimane nell’alveo dell’illecito amministrativo.
Deputati ai controlli ed elevare le sanzioni son la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza ed i corpi di Polizia Locale che pattugliano le piste, con l’intento di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

5. Altre disposizioni


Nel contesto delle recenti prescrizioni concernenti la pratica dello sci, è obbligatorio mantenere una velocità “particolarmente moderata” in tratti critici, considerando anche le condizioni meteorologiche e il traffico presente.
Gli sciatori che discendono, o per meglio dire che sono a “monte”, devono adottare una traiettoria che eviti collisioni, interferenze e situazioni di pericolo con gli sciatori che seguono una direzione discendente, c.d. a “valle”.
Al momento di sorpassare un altro sciatore è essenziale garantire uno spazio adeguato, una visibilità sufficiente e mantenere una distanza tale da non intralciare la persona che viene superata.
Nei punti di intersezione è richiesto modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare collisioni con sciatori provenienti da altre direzioni o piste.
Coloro che si fermano devono posizionarsi ai bordi della pista, evitando di ostruire il passaggio o di fermarsi in prossimità di ostacoli o zone con scarsa visibilità, al fine di evitare pericoli per gli altri sciatori; qualora ciò succeda, anche se lo sciatore a “valle” è quello normalmente più tutelato, potrebbe rispondere di colpa esclusiva nella causazione dell’eventuale sinistro.
Inoltre, in caso di caduta o incidente, è necessario liberare tempestivamente la pista posizionandosi ai margini, segnalando immediatamente la presenza di un infortunato tramite tutti i mezzi adeguati.
Nel caso di soccorso, è obbligatorio fornire l’assistenza necessaria o segnalare immediatamente l’incidente all’operatore attraverso ogni modalità possibile.
L’omissione di soccorso o di avviso può comportare sanzioni pecuniarie che vanno da 250 a 1.000 euro.
È vietato camminare lungo le piste da sci, salire la pista con gli sci o con attrezzature da neve, come racchette, ciaspole ecc., salvo in casi di necessità urgenti. Le violazioni di tali divieti possono essere punite con sanzioni pecuniarie che vanno da 100 a 150 euro.
È stato introdotto il concetto di “standard minimo di diligenza” per gli sciatori che affrontano piste di particolare difficoltà.
Secondo l’art. 27 del decreto di cui in narrazione, per accedere alle piste classificate come “nere” con una pendenza superiore al 40%, è richiesta un’elevata capacità fisica e tecnica. Le sanzioni per la violazione di tali norme vanno da 250 a 1.000 euro, applicabili anche agli snowboarder e ai telemarkers.

6. Il tipo di responsabilità del gestore dell’impianto sciistico in caso di sinistri


È opportuno considerare che per lungo tempo si è ritenuto necessario inserire la responsabilità dei gestori per i danni subiti dagli utenti durante la discesa in pista nell’ambito delle norme sul comportamento illecito.
In passato, era comune l’idea che gli effetti del vincolo contrattuale tra il gestore e lo sciatore riguardassero solo la fase di risalita; di conseguenza, per gli infortuni durante la discesa, si dovevano applicare le regole relative alla responsabilità extracontrattuale.
Questa opinione, originariamente sostenuta sulla base della circostanza che l’esercente dell’impianto di risalita e il proprietario o gestore della pista di discesa – che, si riteneva, non stipulava alcun contratto con l’utente poiché la pista era lasciata alla libera disposizione di quest’ultimo – non è stata abbandonata nemmeno dopo che, a causa dell’evoluzione normativa, i due ruoli sono stati concentrati nella stessa entità.
Per sostenere la persistente validità di questo tipo di concetto, favorevole a individuare l’illecito extracontrattuale anziché l’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di risalita come fonte della responsabilità del gestore per la manutenzione difettosa della pista, si è fatto notare principalmente che solo la risalita, e non anche la discesa, costituisce oggetto del contratto stipulato con l’utente.
Pertanto, per gli infortuni in pista, il gestore dell’impianto di risalita che non abbia provveduto a una scrupolosa manutenzione potrebbe essere chiamato a rispondere solo in base all’articolo 2043 del codice civile, con l’onere probatorio che ricadrebbe esclusivamente sullo sciatore, il quale dovrà dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo e il conseguenziale nesso di causalità.
Per elemento soggettivo si fa riferimento, evidentemente, allo stato manutentivo dei pendi ed a mancanze nella predisposizione di segnalazioni, prendendo a riferimento quanto viene prescritto all’art. 8 del d. lgs. 40/2021.
Lo stesso fornisce puntuali direttive circa le caratteristiche dei pendii sciistici: sul punto viene ribadito come le piste di discesa debbano possedere i seguenti requisiti tecnici:

  • devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;
  • devono presentare un franco verticale libero, inteso come l’altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;
  • se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m;
  • tutte le aree sciabili attrezzate devono essere dotate di misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.

Importante ribadire come le misure di sicurezza di cui all’ultimo punto sono spesso cumulative, ma possono essere anche alternative.
Vale a dire che, nel caso in cui venga segnalato con estrema chiarezza un pendio pericoloso, adatto a sciatori esperti, possono anche non essere predisposte delle reti di sicurezza laterali, anche in relazione alla conformazione della pista.
Da ultimo, si deve tener presente che il gestore responsabile degli impianti deve garantire la messa in sicurezza delle piste conformemente alle normative attualmente in vigore.
A titolo esemplificativo, sono richieste misure di protezione e l’installazione di imbottiture per coprire eventuali ostacoli presenti sulle aree sciabili.
Per quanto riguarda specificamente le reti, queste possono essere classificate nelle seguenti categorie:

  • Rete di tipo A: una solida rete fissa ad alta sicurezza, che si estende per circa 3-4 metri ed è montata su supporti che superano di almeno 1,5 metri l’altezza della rete stessa. Il suo scopo principale è di contenere, assorbire e deviare l’eventuale impatto di uno sciatore;
  • Rete di tipo B: una rete mobile, conosciuta anche come “steccato di sicurezza”, posta per ottenere un effetto di rallentamento degli sciatori o, alternativamente, un effetto deviatore; è una tipologia ampiamente impiegata nelle piste destinate a competizioni agonistiche.
  • Rete di tipo C: una rete conosciuta anche come “barriera di delimitazione”; serve per delimitare le aree adibite alla sosta oppure per regolare il flusso in punti specifici, rallentando gli sciatori, o per chiudere le piste o recintare spazi riservati.

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Nicolò Pigatto Zanotti

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