Seguendo il filo logico, i possibili scenari della segnalazione certificata di agibilità, ho pensato di condividere con i lettori alcune riflessioni relative alla c.d. SCIA in sanatoria, creazione di alcuni legislatori regionali.
Vediamo come possa essere mutato lo scenario rispetto alla DIA in sanatoria.
Con l’entrata in vigore dei decreti legislativi 126 e 222 del 2016, il Governo ha attuato la delega della legge c.d. Madia n. 124/2015, innovando, in materia edilizia, alcuni istituti e procedure ed innovando, soprattutto, la legge 241 del 1990, sul procedimento amministrativo in generale, per dare un ulteriore impulso agli istituti di semplificazione.
Le innovazioni più rilevanti, infatti, hanno riguardato la SCIA, il silenzio-assenso, introdotto anche tra pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi, la conferenza dei servizi e il capo IV-bis relativo all’autotutela amministrativa.
La SCIA in sanatoria
Per quanto riguarda le procedure in materia di segnalazione certificata di inizio di attività, vale la pena, dunque, alla luce delle innovazioni introdotte, porsi la domanda relativa alla disciplina della SCIA in sanatoria, disposta, in alcune leggi regionali, come strumento di semplificazione della sanatoria degli abusi edilizi, in luogo del procedimento a domanda di parte e con risposta della pubblica amministrazione di accertamento di conformità.
Il procedimento con il quale il privato può sanare un abuso o una difformità edilizia è quello previsto dall’articolo 36 del d.P.R. 380/2001 (1) che, si è detto, è a domanda di parte, e attende una risposta dalla pubblica amministrazione.
Se la risposta non arriva nei tempi definiti, cioè 60 giorni, si intende negativa con il rigetto della richiesta presentata (e avvio, successivamente, del procedimento sanzionatorio, di cui il rigetto è la naturale premessa).
La precisazione può apparire quasi superflua ma non lo è affatto, perché il legame, stretto, che esiste tra il procedimento, con il quale si chiede di sanare gli abusi, e la risposta amministrativa, cioè l’esito del procedimento e il correlato potere/dovere di perseguire gli abusi stessi, è molto stretto e foriero di parecchie conseguenze, sempre previste dalla legge.
(continua a leggere…)
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