Scioglimento convivenza di fatto: sì a tasse e imposte per il trasferimento di immobili

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Al trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza dei “conviventi di fatto” a favore di uno dei due, non può essere applicata l’esenzione delle imposte e tasse, di cui all’art. 19 della l. n. 74/1987.

Esenzione da bolli e tasse

Rispondendo a un quesito in interpello, l’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 244/2022) ha fornito un’interpretazione dell’art. 19 della l. n. 74/1987, dove si dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Legge cd. Cirinnà

In riferimento alla specie esaminata è stata richiamata la l. n. 76/2016 (cd. “Legge Cirinnà”), recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, art. 1:

  • il comma 36 definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”;
  • il comma 37 precisa che per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b) del c. 1 dell’art. 13 del d.P.R. n. 223/1989;
  • il comma 38 elenca una serie di situazioni giuridiche (es. diritto di visita, assistenza ospedaliera, ecc.);
  • il comma 50 prevede che “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”.
  • il comma 51 prevede che detti contratti “sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico” e, ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione “deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe”.

Omessa regolamentazione dello scioglimento della convivenza

La l. n. 76/2016 non prevede e non regolamenta alcuna modalità di scioglimento del “rapporto di convivenza”, per l’effetto, non è previsto legislativamente alcun procedimento o tutela giurisdizionale o paragiurisdizionale per porre rimedio ad un’eventuale crisi tra i conviventi.

Mancata equiparazione alla negoziazione assistita

Gli atti e i documenti con cui i “conviventi di fatto” regolamentano i loro rapporti patrimoniali per la risoluzione di una crisi del loro legame non possono essere equiparati agli accordi conclusi a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, d.l. n. 132/2014. In base a tale norma, l’accordo concluso tra coniugi a seguito della convenzione e trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente “produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” che definiscono i procedimenti di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se ritenuti regolari dal Procuratore della Repubblica, sulla base di tali accordi possono essere effettuate le dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi.

Esenzione in favore della negoziazione assistita

La risoluzione n. 65/E del 2015 ha chiarito che l’esenzione di cui all’art. 19 opera verso gli accordi di negoziazione assistita in virtù della parificazione ex lege degli effetti dell’accordo ai provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, sempreché dal testo dell’accordo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, ivi contenute, siano funzionali e indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale.

Mancata operatività verso la convivenza di fatto

L’Agenzia ha quindi non ritenuto sussistente il presupposto per l’applicazione dell’art. 19, l. n. 74/1987, che fa riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”, alle convivenze di fatto. Per l’effetto, al trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza dei “conviventi di fatto” a favore di uno dei due, non può essere applicata l’esenzione di cui all’art. 19 della l. n. 74/1987.

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