Lo sciopero in Italia, tra leva politica ed affermazione di diritti

Cosa sta succedendo nelle ultime ore? Si sente tanto parlare di scioperi del venerdì e di “weekend lunghi” (cit.) ma nessuno offre una chiara visione tecnico-giuridica delle motivazioni sottostanti al dibattito in atto.
È tutto ormai ridotto allo slogan “politico” e ciò quand’anche vi siano in ballo un diritto costituzionalmente garantito (quale il diritto di sciopero) e la forza concertativa del sindacato il cui ruolo sembra sempre più tendente alla marginalizzazione nei processi mediatici del Paese.
Ma preme chiarire sin da subito che occorre fare una netta distinzione tra le leve comunicative politiche (che storicamente si acutizzano ogni qualvolta vi sia la compressione di una parte ad opera di un’altra – ma questa è solo dialettica politica), e le motivazioni giuridiche sottostanti alla scelta di negare (o limitare) ai sindacati lo sciopero generale.

di Avv.ti Fabrizio Morelli (partner responsabile del dipartimento di diritto del lavoro) e Davide Maria Testa c/o DLA Piper – esperti in diritto del lavoro, relazioni industriali e riorganizzazioni aziendali
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Indice

1. La regolamentazione dello sciopero in Italia


Entrando nel merito, è noto che il diritto di sciopero (costituzionalmente tutelato – art. 40) consiste nell’astensione collettiva di una pluralità di lavoratori dall’esecuzione della prestazione lavorativa (con assenza di retribuzione per le ore o i giorni non lavorati). La Costituzione specifica che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano; tuttavia, tale previsione non ha però mai avuto una regolamentazione normativa di dettaglio.
Vi sono comunque tutele molto forti a favore di coloro che scioperano al fine di evitare che gli stessi possano essere bersaglio di ritorsioni o condotte (datoriali) che possano in qualche modo comprimere il loro diritto di scegliere liberamente se aderire o meno a uno sciopero (ad esempio, sono nulli licenziamenti, atti discriminatori nell’assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, provvedimenti disciplinari o motivati dalla partecipazione a uno sciopero del destinatario di tali atti e costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro volto a impedire o limitare l’esercizio del diritto di sciopero).
Sembrerebbe dunque che lo sciopero sia un diritto dalle tutele sconfinate. Ciò è vero fino a un certo punto.
Infatti, una regolamentazione molto particolare è prevista per i casi in cui lo sciopero sia invocato nell’ambito dei c.d. servizi pubblici essenziali.
Ma di cosa si tratta? Sono considerati “servizi pubblici essenziali” quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati (i.e. vita, salute, libertà e sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione).
In tali ambiti, il diritto di sciopero deve essere esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire – in ogni caso – l’erogazione dei servizi ritenuti indispensabili.
Trattasi di un contemperamento dei molteplici diritti (tutti di massimo profilo) in campo.
Tanto è che, in tali ambiti, non si può proclamare uno sciopero last minute (come di solito accade), ma è necessario garantire un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni, salvo termini diversi (e generalmente maggiori) previsti da accordi e contratti collettivi. La proclamazione deve avvenire per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché contenente le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro.
Le aziende fornitrici dei servizi devono concordare con le rappresentanze sindacali le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare (e.g. si può disporre l’astensione dallo sciopero di un numero di lavoratori strettamente necessario con relative modalità di individuazione degli stessi etc.). Generalmente, negli accordi si determinano anche luoghi e date e ore precise delle agitazioni sindacali ed astensioni lavorative e luoghi date e ore in cui i servizi sono garantiti (si prendano ad esempio le comunicazioni di erogatori dei servizi di trasporto su rotaia sui treni e fasce orarie garantiti).


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2. La c.d. precettazione


In caso di mancato accordo tra le aziende e le rappresentanze circa le prestazioni indispensabili che devono essere garantite, entra in gioco la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali la quale è una Autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge n. 146/1990 con il preciso compito di garantire l’equo contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionali della persona.
In caso di pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o alterazione del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, conseguente all’esercizio dello sciopero, generalmente su segnalazione della Commissione di Garanzia, si invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo: viene dapprima esperito un tentativo di conciliazione e, se il tentativo fallisce, vengono adottate – con ordinanza – le misure necessarie a prevenire il pregiudizio.
Solo nel caso in cui gli sforzi della Commissione di Garanzia (ed i relativi confronti con le parti sindacali) risultassero infruttuosi e la situazione di rischio persista, sempre su richiesta della Commissione, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, possono adottare con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Ai sensi dell’art. 8, L. n. 146/1990, l’ordinanza può disporre “il differimento dell’astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l’osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
In caso di mancata osservanza della precettazione, il successivo art. 9 prevede che “l’inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell’ordinanza di cui all’articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell’infrazione ed alle condizioni economiche dell’agente, da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all’ordinanza di cui all’articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 50.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell’organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell’infrazione”.
Ed è questo il vulnus della vicenda caratterizzante queste giornate di dibattito politico.
Infatti, al di là delle cavalcanti onde mediatiche e delle scintille politiche, la Commissione di Garanzia ha espressamente chiesto di rimodulare gli assetti per l’astensione collettiva del prossimo 17 novembre, invitando ad escludere i settori del trasporto aereo e dell’igiene ambientale e a rimodulare l’orario di sciopero per i vigili del fuoco e per il trasporto pubblico locale.
Non è nulla di nuovo e, come illustrato poc’anzi in via generale, si è già verificato numerose volte nel tempo che la Commissione utilizzasse i propri poteri per sensibilizzare le sigle sindacali a una maggiore attenzione nell’esercizio del proprio diritto di sciopero in ambiti così delicati (come quelli del trasporto, della salute etc.) e, in risposta a ciò, andando incontro alle volontà rappresentate, sembrerebbe che due delle principali sigle sindacali (CGIL e UIL) abbiano deciso di esentare il settore del trasporto aereo dallo sciopero di venerdì.
Fermo restando quanto sopra e stante il confronto in corso tra Commissione e sigle sindacali, il Ministero ha deciso di intervenire con ordinanza per la limitazione dell’entità dello sciopero proclamato e, stando alle ultime notizie, parrebbe che i sindacati avrebbero aderito a una riduzione delle fasce orarie di esercizio del diritto collettivo nella giornata di venerdì (si passa da 8 ore a 4 ore di sciopero).

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A cura di Giancarlo Perone e Maria Cristina Cataudella | Maggioli Editore 2022

Fabrizio Morelli

Davide Maria Testa

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