Scivola dalle scale sui resti di un sacchetto d’immondizia, nessuna responsabilità del condominio

L’art. 2051 Cc prevede la responsabilità per i danni da cosa in custodia, fondandola sulla presunzione di colpa di colui che ha un dovere giuridico di custodia sull’oggetto che ha prodotto il danno.

Tale responsabilità può essere esclusa solo in presenza di due motivi: a) il “caso fortuito”, vale a dire la presenza di un fattore, estraneo al custode, che sia stato idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, che può anche identificarsi nel fatto di un terzo o nella colpa dello stesso danneggiato; b) la “forza maggiore”, che si sostanzia nell’evento derivante dalla natura o dall’uomo che, quand’anche preveduto, non può essere impedito.

Tali fattori causali esterni, tuttavia, devono essere tali da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo.

Ciò posto, considerata la natura delle esimenti sopra dette, la responsabilità di cui all’art. 2051 Cc si basa sul particolare rapporto esistente tra la cosa e il suo custode, tenuto alla vigilanza della cosa stessa in ragione della sua materiale disponibilità materiale e, pertanto, nel potere di controllo e di intervento al fine di impedire il verificarsi di pregiudizi nei confronti di terzi.

In virtù di ciò, l’amministratore di condominio non può essere ritenuto responsabile della caduta verificatasi per la presenza di residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali.

Tale circostanza, infatti, rappresenta un evento estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore del condominio e, quindi, circostanza eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito, siccome unica causa costitutiva dell’evento dannoso.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25856, pubblicata in data 31 ottobre 2017.

Una condomina cita in giudizio il condominio per vedersi risarcita dei danni subiti a seguito di una scivolata sulle scale condominiali.

Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello di Roma, rigetta la domanda.

Ricorre per cassazione la condomina, eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 1117, 2055, 1292, 1293, 1294 e 2697 Cc, nonché la nullità della sentenza per omessa, contraddittoria o illogica motivazione.

La Corte di Cassazione opera un breve ricostruzione dei principi di diritto che sorreggono la responsabilità per i danni causati da beni in custodia e sul riparto dei relativi oneri probatori, ricordando come <<a) in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (nella specie, la S. C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest’ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l’incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 – 01); b) ai sensi dell’art. 2051 c. c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv. 628725 – 01); c) in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato» (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10014 del 20/04/2017, Rv. 643830 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004, Rv. 571873 – 01)>>.

Ciò posto, nel caso concreto la corte di merito ha evidenziato come <<la ricorrente era caduta scivolando sui residui di un sacchetto di immondizia lasciato aperto sulle scale condominiali, e che tale circostanza rappresentava un evento estraneo alla sfera di custodia dell’amministratore del condominio, eccezionale, imprevedibile e non evitabile, tale da poter configurare il caso fortuito, e quindi costituiva l’unica causa del danno, il che era sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c.. L’esclusione della sussistenza del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, escludono in radice, d’altra parte, la possibilità di affermare una responsabilità per colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c. da parte dello stesso amministratore del condominio>>.

Appare evidente, pertanto, come la Corte d’Appello abbia congruamente valutato tutte le risultanze istruttorie, sicché rimane preclusa ogni diversa valutazione delle prove e un riesame del merito del giudizio, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso, quindi, deve essere rigettato senza nulla disporre per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Sentenza collegata

53566-1.pdf 338kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Accoti Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento