L’art.19 del D.L. 112/98 convertito in Legge dal Parlamento il 5 agosto scorso abolisce il divieto di cumulo tra redditi da pensione e altri redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente; in particolare la norma stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente….”.
Per comprendere la portata della norma dobbiamo necessariamente fare qualche passo indietro e illustrare in cosa si concretizzasse il citato divieto di cumulo.
Come da italica abitudine si erano stratificate un gran numero di norme di legge e circolari di Ministeri ed Enti Previdenziali che rendevano oggettivamente proco praticabile il terreno interpretativo.
Il divieto di cumulo integrale era sostanzialmente sempre esistito, ma riguardava soprattutto situazioni di lavoro dipendente che si andavano ad affiancare alla pensione.
Nel 1993 c’è una prima importante innovazione. L’art.10 del D.Lgs. 503/92 stabiliva che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, tutte le pensioni dirette, di vecchiaia e invalidità, rientravano nel divieto di cumulo sia con redditi derivanti da lavoro dipendente (come nel passato) sia con redditi da lavoro autonomo (vera novità). Il lavoro autonomo veniva interpretato come “
tutti i redditi comunque ricollegabili ad un attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione[1]”. Quindi rientravano agricoltori, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori con contratti di collaborazione.
L’art.1 comma 7 dello stesso D. Lgs. 503/92 prevedeva inoltre che “il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”, ossia chi aveva la pensione di vecchiaia non poteva svolgere lavoro dipendente pena la sospensione dell’intera pensione.
Rimanevano fuori solo alcune categorie di lavoratori/pensionati e la maggiore eccezione riguarda coloro che avevano raggiunto la quota contributiva di 40 anni e coloro che sono pensionati di vecchiaia dopo aver raggiunto il limite minimo di età (60 anni per le donne, 65 per i maschi).
Per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo, oggetto del divieto di cumulo sono i redditi netti da pensione eccedenti il trattamento minimo, nella misura del 50% e fino a concorrenza dei redditi stessi. In sostanza, in caso di accertata sussistenza dell’ulteriore reddito da sommarsi alla pensione, quest’ultima veniva sospesa nella misura del 50%, calcolato dopo aver detratto il trattamento minimo INPS. Al momento della conclusione dell’anno solare ci sarebbe la verifica se i redditi aggiuntivi erano inferiori o superiori alla quota di pensione sospesa. Nel primo caso – quando cioè gli ulteriori guadagni non avessero compensato la quota di pensione sospesa, quest’ultima sarebbe stata ripristinata per la differenza -, nel secondo caso il pensionato avrebbe avuto una decurtazione della pensione pari alla quota sospesa.
A conti fatti una misura che appariva iniqua per le pensioni medie e per coloro che guadagnavano relativamente poco dal lavoro svolto in costanza di pensione. Infatti la decurtazione era uguale per guadagni pari alla sospensione ma anche per cifre molto maggiori, e senza limite di importo; quindi – se proprio si doveva incorrere nel divieto di cumulo – tanto valeva farlo (se possibile s’intende) guadagnando cifre alte.
Questo sistema di calcolo del cumulo ha indotto molti pensionati – nei fatti – a orientarsi verso il “lavoro nero”, ossia in violazione delle norme in materia, sia fiscali, che contributive che assicurative; infatti per guadagni di scarsa rilevanza, svolti magari per integrare la pensione non altissima, si verificava che i redditi guadagnati – se sottoposti alla tassazione e al divieto di cumulo – portavano ad una sostanziale neutralità, ossia il pensionato non guadagnava nulla, pur avendo lavorato di più.
Con la L.388/2000 vengono introdotte alcune novità; in particolare il comma 2 dell’art. 72 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole”. Stabilendo quindi una diminuzione della decurtazione si realizza un doppio regime:
· Totale in cumulabilità tra pensione e lavoro dipendente
· Cumulabilità al 70% tra pensione e altri redditi da lavoro autonomo.
Rimanevano ferme le norme anzianità e servizio per la cumulabilità totale.
Il regime appena descritto era stato mitigato dalla Finanziaria per l’anno 2003 che disponeva la totale cumulabilità per i lavoratori che avessero compiuto 58 anni di età e 37 di contributi, equiparandoli a coloro che avevano raggiunto 40 anni di contributi o il limite per la pensione di vecchiaia.
Veniva introdotta una novità interessante in materia di totale cumulabilità relativa a coloro che rientravano nel regime di divieto di cumulo. Infatti il divieto parziale o totale poteva essere escluso con il versamento di una quota “una tantum” pari al 30% della pensione lorda (comprensiva dell’IIS) relativa a gennaio 2003, ridotta del trattamento minimo INPS, moltiplicata per il numero risultante dalla differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e età anagrafica (quota 95 per quell’anno) e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento.
In sostanza si proponeva ai pensionati “giovani” una sorta di sanatoria preventiva, con la quale riducevano ad un unico versamento la decurtazione della pensione.
È ovvio che questa norma – rimasta in vigore per poco tempo – favoriva ancora una volta coloro che avevano ulteriori redditi molto consistenti, mentre penalizzava fortemente i redditi extra pensione bassi o medi, o comunque non facilmente determinabili al momento del versamento dell’una tantum. Per avere un’idea concreta, un collocato a risposo di 57 anni di età e 36 anni di servizio con una pensione lorda di 1.500,00 euro al mese, pagava una tantum 329,36 euro qualunque fosse la cifra incassata dall’ulteriore lavoro. Si è arrivati al paradosso di pensionati che – volendo svolgere un piccolo impiego regolare – hanno versato una quota di una tantum maggiore dei guadagni.
Nell’anzidetta maniera potevano anche essere regolarizzate situazioni di incumulabilità precedenti non dichiarate
[2].
Dopo il 2003 non è stata confermata per gli anni successivi la sanatoria del cumulo dei redditi, e quindi dal 2004 al 2008 la normativa in vigore è stata quella esposta in precedenza e quindi, per coloro che non avevano raggiunto il massimo dell’anzianità contributiva o la pensione di vecchiaia:
· Totale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente
· Divieto parziale di cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo
La vera novità viene introdotta, come accennato all’inizio con l’art.19 del D.L.112 del 25 giugno 2008
[3] approvato dal Parlamento il 5 agosto 2008.
La decorrenza del provvedimento è dal 1 gennaio 2009. I pensionati che svolgevano attività in costanza dell’assegno di quiescenza potranno incassare – al netto delle tasse s’intende – tutto ciò che guadagnano senza alcuna penalizzazione.
Si tratta di una norma che è in linea con le precedenti per quanto riguarda i maggiori beneficiari; infatti in questo caso potranno contare su un maggiore introito tanto più alta è la pensione e gli ulteriori redditi.
Chi ha – per esempio – una pensione di 30 mila euro e un reddito di lavoro autonomo di 25 mila euro, risparmia intorno a 7.200 euro circa
[4].
Le uniche eccezioni alla totale cumulabilità sono quelle dei dipendenti pubblici riammessi in servizio presso la P.A., per i quali rimane in vigore la norma che prevede la sospensione dell’assegno fino al definitivo collocamento a riposo.
Le novità del D.L. 112/08 sono valide anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, ed è questa una novità particolarmente importante considerato che questo regime previdenziale è penalizzante di per sé, senza necessità di ulteriori decurtazioni. Infatti se nel passato il lavoro in costanza della rendita pensionistica poteva essere considerato un privilegio o comunque un surplus, oggi per molti è una necessità, sia per il numero sempre maggiore di prepensionamenti, sia per la costante diminuzione del tasso di sostituzione, ossia il rapporto tra la pensione e l’ultima retribuzione in servizio.
12.08.2008
Dott. Antonello Podda
[1] Cfr. Circolare INPS n.270 del 29.11.1993
[2] Cfr. informativa INPDAP n.4 del 23.01.2003 e Circolare INPS n.197 del 23.12.2003
[3] Art. 19.
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro (D.L.112/98)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonche’ della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2. I commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
[4] Cfr. Analisi Sole 24Ore del 3 agosto 2008 pag.5
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