In caso di scontro tra veicoli senza guida di rotaie, il conducente responsabile è obbligato a risarcire il danno prodotto alle persone o alle cose dalla circolazione del veicolo, salvo non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il tenore del sopradetto I comma dell’art. 2054 Cc è mitigato dalla presunzione di pari responsabilità posta dal II comma del medesimo articolo a mente del quale, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
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Tale ipotesi di identica responsabilità, tuttavia, risulta avere carattere residuale in considerazione del fatto che la stessa risulta applicabile solo allorquando appare impossibile accertare effettivamente il grado di colpa di ciascuno dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro, atteso che siffatta presunzione ha carattere meramente sussidiario.
Siffatta indagine è devoluta al giudice di merito il quale, in sentenza, dovrà in maniera chiara, oltre che logica, indicare le fonti del proprio convincimento.
Questi i principi di diritti espressi dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 3696, depositata in data 15 febbraio 2018.
Un motociclista evocava in giudizio il conducente del veicolo antagonista, nonché la compagnia di assicurazioni dello stesso, al fine di vedersi risarciti i danni allo stesso cagionati dalla condotta di guida imprudente e imperita del convenuto.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sulla scorta del ravvisato concorso di colpa, fissato nel 10%, accoglieva parzialmente la domanda attrice e, sull’appello interposto dalla medesima parte, la Corte d’Appello di Messina accoglieva l’appello limitatamente alla compensazione delle spese, confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione parte attrice eccependo, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 Cc, per avere la Corte d’Appello erroneamente sostenuto come la responsabilità del conducente del veicolo antagonista non escludesse affatto la sua, nonostante egli avesse dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
Tanto è vero che la corte di merito, a dire del ricorrente, non avrebbe tenuto conto delle deposizioni testimoniali in virtù delle quali sarebbe emersa l’irreprensibile condotta di guida dello stesso, circostanza che dimostrerebbe l’assenza di motivazioni logiche e giuridiche atte a sostenere l’esistenza di un suo concorso di colpa nella verificazione del sinistro, per come statuita nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione condivide il ragionamento del ricorrente evidenziando come <<la Corte d’Appello di Messina, infatti, ha reso una motivazione non aderente alle risultanze istruttorie in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente, omettendo di dar conto compiutamente delle deposizioni testimoniali assunte (testi (omissis) e (omissis)) e di argomentare in modo idoneo a rendere verificabile il ragionamento seguito rispetto all’affermazione espressa (“nulla avendo riferito al riguardo i testi escussi”, pag. 6 sentenza impugnata) che appare, invero, contrastante con il contenuto delle predette deposizioni le quali, riverificate nel loro insieme, potrebbero costituire una prova completamente liberatoria per il ricorrente in ordine al concorso, sia pur minimo, ravvisato.>>.
In realtà, per come affermato dalla costante giurisprudenza, <<la presunzione di colpa concorrente, pur nell’ambito interpretativo dell’art. 2054 co 2 c.c., postula il carattere sussidiario della presunzione di pari responsabilità, “dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente”. (cfr. Cass. 21130/2013; Cass. 124/2016).>>.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, la quale dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto: <<1) “il giudice di merito deve indicare, nella motivazione della sentenza, in modo chiaro, logico e sintetico gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento attraverso un completo esame delle prove raccolte e la loro disamina logico-giuridica, in modo da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, tenendo conto, ove sia giudice d’appello, dei limiti posti dal principio devolutivo”; 2) “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 co 2 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.”>>.
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