Al docente neo immesso in ruolo che chiede l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01, non si applica il c.d. “blocco triennale” previsto dalla L. 128/2013 e dall’allegato A alle istruzioni operative dettate dal MIUR con circolare prot. 7955 del 7/8/2014 sulle assunzioni a tempo indeterminato.
È questo, in buona sostanza, il succo della recentissima ordinanza n. 8151 del 10.3.1015 con cui anche il Tribunale di Milano – sino ad oggi, per quanto noto, contrario all’applicazione del beneficio nel comparto scuola della P.A. – ha accolto il ricorso presentato da una docente patrocinata dallo scrivente avvocato e ordinato al Ministero di disporre la sua assegnazione temporanea presso una sede di servizio ubicata in provincia di Catania o Messina, al fine di realizzare il ricongiungimento familiare.
La norma prevede che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l´altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L´eventuale dissenso deve essere motivato. L´assenso o il dissenso devono essere comunicati all´interessato entro trenta giorni dalla domanda.”.
Il caso in esame ha riguardato un’insegnante di scuola secondaria di I grado, neo-immessa in ruolo in provincia di Milano su posto di sostegno nonché madre di una bimba di età inferiore a tre anni, che aveva presentato domanda amministrativa per ottenere l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/01 presso una sede di servizio ubicata in provincia di Catania (dove il coniuge e padre della bambina svolgeva l’attività lavorativa) ed in quelle limitrofe di Siracusa, Enna e Messina.
Mentre gli uffici scolastici di Catania, Enna e Messina omettevano radicalmente di esitare l’istanza, quello di Siracusa la rigettava nel convincimento, poi risultato erroneo, che per i docenti neo immessi in ruolo vigesse il blocco triennale di ogni forma di mobilità, previsto dall’allegato “A” alle istruzioni operative dettate dal Ministero con circolare prot. 7955 del 7/8/2014 sulle assunzioni a tempo indeterminato e, prima ancora, dall’art. 15, comma 10 bis della L. 128/2013, normativa per la quale i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia, dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. Con identiche motivazioni, altresì, veniva negato l’assenso all’assegnazione anche da parte dell’UST di Milano.
Alla docente, dunque, temendo che la lontananza dalla figlia in tenera età potesse arrecarle gravi e irreparabili pregiudizi di carattere psico-fisico, non rimaneva che proporre ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c e stigmatizzare l’illegittimità del diniego e la carenza di congrua motivazione.
Nel decidere sul ricorso presentato, anche il Foro Meneghino si è allineato a quella Giurisprudenza che negli ultimi anni ha sancito la piena applicabilità dell’istituto al comparto scuola della P.A..
Del resto, nonostante le resistenze del Ministero, è indubbio che l’art. 42 bis del D.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, preveda un istituto applicabile anche al personale docente stante l’esplicito richiamo ai dipendenti delle “…amministrazioni pubbliche di cui all´articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni” (id est: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative”).
Particolarmente rilevante nella decisione, però, è che il Tribunale, accogliendo il ricorso, abbia sancito l’applicabilità dell’art. 42 bis anche al caso del docente neo-immesso in ruolo, il quale, alla luce della normativa contrattuale e ministeriale, sarebbe stato soggetto al c.d. “blocco triennale” previsto dalla L. 128/2013. In effetti per l’adita Curia ha prevalso l’appartenenza della lavoratrice madre a categoria protetta, circostanza che ha determinato il totale rigetto delle avverse motivazioni che, solo in fase amministrativa, erano state opposte all’istanza avanzata.
Nella contumacia degli uffici scolastici, infatti, il Giudice del Lavoro ha ritenuto la totale assenza di qualsivoglia legittima, seria e congrua motivazione del diniego, obbligatoria per espressa disposizione di Legge.
Ancora una volta, in conclusione, si segna un importante successo per la lavoratrice madre con figli di età inferiore a tre anni che aspiri a ricongiungere la famiglia nell’unico luogo, quello in cui l’altro genitore del bambino svolge l’attività lavorativa, ove il ricongiungimento può di fatto realizzarsi e dare i suoi frutti.
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