In particolare, questi i quesiti posti dal Coa di Savona:
- se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del d.lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 41 comma 9 della Legge 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti;
- se il testo dell’art. 3, comma 5 del D.m. 70/2016 (laddove si prevede che la frequentazione delle S.S.P.L. possa essere svolta “contestualmente al tirocinio professionale”), posto in correlazione al comma 1 del medesimo articolo ed al comma 4 dell’art. 8, debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense (da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 9, L. 247/2012) talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica.
Questa la concisa risposta del Cnf:
Quanto al primo quesito, il titolo conseguito presso le S.S.P.L. è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell’art. 41, comma 9 della Legge 247/2012, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti. Quanto al secondo quesito, il praticante può svolgere la pratica forense presso uno studio legale o presso l’Avvocatura dello Stato, contestualmente alla frequenza della S.S.P.L.
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