Partendo dall’assunto che per coloro i quali sono soggetti all’IVA non costituisce costo l’IVA dei beni o dei servizi dagli stessi acquistati (ricadendo l’IVA, secondo la partita di giro, sul consumatore finale che è il soggetto non titolare della partita IVA), l’amministrazione,dovendo valutare il costo finale del servizio e non potendo negare il beneficio fiscale attribuito dalla legge all’Onlus, bene ha fatto ad aggiudicare alla detta Associazione che, anche se aveva offerto il terzo prezzo in ordine di graduatoria, rappresentava l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione; la quale, siccome consumatore finale, non avrebbe dovuto pagare l’IVA diversamente dalla situazione ordinaria.
Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:
< E’ vero che i prezzi andavano offerti al netto dell’IVA. Ma l’Associazione aggiudicataria, essendo una Onlus, aveva dichiarato di essere soggetto esente dall’IVA. Ciò, comportando che sui servizi resi dalla stessa non si doveva pagare l’IVA e che essa stessa invece non poteva scalare l’IVA gravante sui propri acquisti e spese, non dava luogo alla violazione della par condicio; in quanto per coloro i quali sono soggetti all’IVA non costituisce costo l’IVA dei beni o dei servizi dagli stessi acquistati (ricadendo l’IVA, secondo la partita di giro, sul consumatore finale che è il soggetto non titolare della partita IVA).
L’amministrazione, inoltre, dovendo valutare il costo finale del servizio e non potendo negare il beneficio fiscale attribuito dalla legge all’Onlus, bene ha fatto ad aggiudicare alla detta Associazione che, anche se aveva offerto il terzo prezzo in ordine di graduatoria, rappresentava l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione; la quale, siccome consumatore finale, non avrebbe dovuto pagare l’IVA diversamente dalla situazione ordinaria.
Infine, una volta che la detta Associazione aveva dichiarato di essere esente dall’IVA per essere una Onlus, all’amministrazione non competeva accertare il fondamento della dichiarazione. Essendo sufficiente la previsione dell’esenzione da parte della legge per diverse prestazioni svolte da Onlus e oggetto di contratto (si veda l’art. 10 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e, in particolare, il n. 15)>
A cura di *************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.185/08
Reg.Dec.
N. 3543 Reg.Ric.
ANNO 2002
Disp.vo n. 559/2007
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3543/02, proposto da:
COMPRENSORIO N. 5 – VALLE DELL’ADIGE, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Roma, via Celimontana, n. 38;
contro
CONSORZIO ALFA S.C.A.R.L. (******), in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
ASSOCIAZIONE BETA (A.T.S.) ONLUS, C.A.B. – COOPERATIVA ASSISTENTI BAGNANTI S.C.A.R.L. E PROVINCIA AUTOMOMA DI TRENTO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, 4 febbraio 2002, n. 725;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
vista la memoria prodotta dall’appellante;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 4 dicembre 2007 il consigliere ************* e udito l’avv. *********** per l’appellante;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il primo giudice, con la sentenza suindicata, ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio ALFA S.C.A.R.L. (******) avverso:
a) il verbale di deliberazione della giunta del Comprensorio n. 5 – Valle dell’Adige 22 giugno 2000, n. 1193, con cui venne affidato all’Associazione BETA (A.T.S.) Onlus il servizio di vigilanza balneare denominato “Spiagge sicure” per il triennio 2000/2002, sui laghi comprensoriali;
b) ogni altro atto eventualmente presupposto e/o consequenziale, ivi compresa l’allegata convenzione per la gestione del servizio, nonché il decreto della giunta provinciale di Trento 17 dicembre 1998, n. 157, con il quale venne riconosciuto lo status di onlus alla detta Associazione.
Il primo giudice ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione del detto servizio, avvenuta a trattativa privata previo confronto concorrenziale, all’Associazione BETA (che è una Onlus), per eccesso di potere per disparità di trattamento, nonché violazione dei principi in materia di pubbliche gare e delle norme tributarie sull’applicazione dell’IVA. Egli, in particolare, ha affermato che:
a) l’offerta del Consorzio ricorrente era la più vantaggiosa per l’amministrazione (lire 224.595.000 a fronte di lire 246.800.000 offerti dalla Cooperativa assistenti bagnanti e di lire 254.950.000 dall’Associazione aggiudicataria), ma solo con l’esenzione dall’IVA, nella misura del 20%, l’offerta della detta Associazione era diventata la migliore in assoluto;
b) nel sistema delle gare pubbliche la valutazione del prezzo richiesto alle ditte offerenti deve essere riferito al netto dell’IVA, al fine di garantire l’effettiva par condicio tra tutte le offerte;
c) nella specie alla citata Onlus non andava applicata l’esenzione dall’IVA, anche perché si sarebbe trattato dello svolgimento di vere e proprie attività commerciali.
La sentenza viene appellata dal Comprensorio n. 5 – Valle dell’Adige che ne sostiene l’erroneità.
L’appellante ha prodotto memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie difese.
Il ricorso in appello è fondato.
La sezione ritiene che le tesi svolte dall’appellante siano condivisibili.
Non vi è stata, innanzitutto, violazione della par condicio.
E’ vero che i prezzi andavano offerti al netto dell’IVA. Ma l’Associazione aggiudicataria, essendo una Onlus, aveva dichiarato di essere soggetto esente dall’IVA. Ciò, comportando che sui servizi resi dalla stessa non si doveva pagare l’IVA e che essa stessa invece non poteva scalare l’IVA gravante sui propri acquisti e spese, non dava luogo alla violazione della par condicio; in quanto per coloro i quali sono soggetti all’IVA non costituisce costo l’IVA dei beni o dei servizi dagli stessi acquistati (ricadendo l’IVA, secondo la partita di giro, sul consumatore finale che è il soggetto non titolare della partita IVA).
L’amministrazione, inoltre, dovendo valutare il costo finale del servizio e non potendo negare il beneficio fiscale attribuito dalla legge all’Onlus, bene ha fatto ad aggiudicare alla detta Associazione che, anche se aveva offerto il terzo prezzo in ordine di graduatoria, rappresentava l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione; la quale, siccome consumatore finale, non avrebbe dovuto pagare l’IVA diversamente dalla situazione ordinaria.
Infine, una volta che la detta Associazione aveva dichiarato di essere esente dall’IVA per essere una Onlus, all’amministrazione non competeva accertare il fondamento della dichiarazione. Essendo sufficiente la previsione dell’esenzione da parte della legge per diverse prestazioni svolte da Onlus e oggetto di contratto (si veda l’art. 10 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e, in particolare, il n. 15).
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto. Le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:
a) accoglie il ricorso in appello;
b) in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;
c) condanna il Consorzio appellato al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro tremilacinquecento/00;
d) spese compensate nei confronti degli altri appellati;
e) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
************** presidente
************* consigliere, estensore
************** consigliere
************************ consigliere
********** consigliere
Presidente
**************
Consigliere Segretario
************* ***************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
****************
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero………………………………………………………………………………….
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
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