Non si può procedere allo svincolo delle garanzie prestate in sede di convenzione poichè resta ancora da definire il ristoro al Comune, da parte della ditta lottizzante, delle spese sostenute per I’esproprio
polizza fideiussoria per ogni eventuale maggiore spesa a qualunque titolo sostenuta in conseguenza della procedura espropriativa.
Sulla base di quanto sopra ne consegue che il disposto della Convenzione, nella parte in cui prevede la polizza fideiussoria nr. 241686057 per un importo pari a Euro 15.494,00 a garanzia delle spese sostenute per l’esproprio in detto ambito, non può non ricomprendere quell’indennità che, pur determinata dal Giudice Civile in sede di opposizione alla stima costituisce comunque un indennizzo correlato alla perdita della proprietà dell’area.
Ulteriore conseguenza è che la polizza fideiussoria non può essere svincolata rispetto ad un adempimento principale che deve considerarsi ancora non pienamente concluso.
Passaggio tratto dalla sentenza numero 485 del 12 aprile 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
Deve al contrario essere rigettato in quanto infondato il secondo motivo del ricorso.
A seguito dell’emanazione dei provvedimenti impugnati il Comune di Verona ha ritenuto di non procedere allo svincolo della polizza fideiussoria nr. 241686057, per un importo pari a Euro 15.494,00, riservandosi di rivalersi sulla ditta lottizzante per ogni eventuale maggiore spesa a qualunque titolo sostenuta in conseguenza della procedura espropriativa. Il Comune rileva come sia tutt’ora pendente un giudizio, presso la Corte d’Appello di Venezia, e diretto ad ottenere la rideterminazione dell’indennità di esproprio. Ne conseguirebbe il diritto del Comune di mantenere la disponibilità della fidejussione in considerazione del fatto che la condizione per il venir meno dei suoi effetti non si è ancora verificata.
L’art. 12 della Convenzione dispone che “la ditta rifonderà al Comune di Verona, ai sensi del 4° comma dell’articolo 62 della legge regionale del 27giugno 1985 n.61, le spese sostenute per l’esproprio.
A garanzia della rifusione da parte della Ditta al Comune di Verona delle spese sostenute per l’esproprio viene costituita una fideiussione di Euro 15.494,00 (quindicimilaquattrocentonovantaquattro/00) rilasciata dalle Assicurazioni Compagnia garante S.p.a., polizza n.241686057 sottoscritta in data 22.03.2004. Tale garanzia avrà termine solo dopo che sarà stato determinato e rifuso al Comune di Verona il costo dell’area relativa. In considerazione del testo della norma negoziale sopra citata il Comune di Verona con provvedimento del 10.03.2011 ha affermato che non si può procedere allo svincolo delle garanzie prestate in sede di convenzione poichè resta ancora da definire il ristoro al Comune, da parte della ditta lottizzante, delle spese sostenute per I’esproprio ed invitava, quindi, la ditta lottizzante a versare al Comune di Verona, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento la somma di Euro 49.680,00 già depositata dal Comune presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore dei degli espropriati (somma poi in concreto versata dalla ricorrente).
Ai fini della risoluzione della controversia è indispensabile chiarire se nell’ambito delle spese per l’esproprio debba farsi ricomprendere non solo l’indennità di espropriazione, ma anche quelle eventuali somme il cui obbligo di pagamento potrebbe essere sancito dalla Corte d’Appello di Venezia in conseguenza del giudizio di opposizione alla stima tutt’ora in corso di svolgimento. Sul punto va rilevata inoltre l’assenza di una disciplina specifica nella convenzione di lottizzazione, così come l’inesistenza di qualunque disposizione della convenzione medesima, diretta a sancire l’obbligo in questione direttamente a carico della ditta lottizzante.
Per costante Giurisprudenza, correttamente ricordata dalla parte resistente, il giudizio di opposizione alla stima non ha natura impugnatoria, ma è diretto ad offrire una tutela giurisdizionale per quanto concerne la determinazione del giusto ammontare dell’indennità dovuta dall’espropriante. Ne consegue che il giudizio di apposizione alla stima pur costituendo, almeno in astratto un giudizio autonomo, in realtà costituisce un’appendice al procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio, in quanto strettamente correlato alla tipologia dell’area e alla procedura seguita dall’Amministrazione espropriante e dal soggetto privato della proprietà dell’area.
Come ha ricordato la Suprema Corte (per tutte si veda Sez. Unite, Sent. n. 2442 del 01-02-2008) ..”In tema di giudizio di opposizione alla stima dinanzi al giudice ordinario, …l’azione giudiziaria di determinazione della giusta indennità fondata sull’art. 42 Cost., si configura non come opposizione alla determinazione dell’indennità, ma come domanda di accertamento della giusta indennità, con la conseguenza che il giudice adito ha l’obbligo di provvedere nel merito, sempre che sussista il presupposto di tale azione costituito dal decreto di esproprio (in applicazione del suddetto principio, la S.C. – constatato che nella specie non risultava emanato il decreto di esproprio – ha rigettato, correggendo la motivazione, il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva respinto l’opposizione alla stima ritenendo irrilevante l’intervenuto annullamento del decreto di stima da parte del giudice amministrativo e corretto il calcolo dell’indennità ivi contenuto).
Sulla base di quanto sopra ne consegue che il disposto della Convenzione, nella parte in cui prevede la polizza fideiussoria nr. 241686057 per un importo pari a Euro 15.494,00 a garanzia delle spese sostenute per l’esproprio in detto ambito, non può non ricomprendere quell’indennità che, pur determinata dal Giudice Civile in sede di opposizione alla stima costituisce comunque un indennizzo correlato alla perdita della proprietà dell’area. Ulteriore conseguenza è che la polizza fideiussoria non può essere svincolata rispetto ad un adempimento principale che deve considerarsi ancora non pienamente concluso.
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