Precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 01/08/2014 n. 17557
Indice:
La vicenda
I proprietari di alcuni immobili facenti parte di un complesso edilizio (costituito da 6 palazzine) impugnavano una delibera con cui l’assemblea aveva approvato rendiconti e preventivi di gestione; in primo luogo gli attori sostenevano che a loro avviso era stato violato il regolamento che consentiva il rilascio di un massimo di due deleghe alla stessa persona (alcuni condomini avevano infatti 3 deleghe). In ogni caso lamentavano che in un rendiconto la divisione dell’importo del consumo dell’acqua effettuata sulla base dei millesimi di proprietà era errata poiché ogni palazzina era munita di autonomi contatori a lettura individuale; secondo gli attori, quindi, la ripartizione doveva essere effettuata per singolo contatore facente capo ai singoli condomini. Il condominio, si costituiva in giudizio e sottolineava che i condomini erano ben 200 per un totale di 6 palazzi, nonché un supercondominio e, comunque, in sede assembleare non erano state formalizzate lamentele.
La questione
È valida la ripartizione delle spese idriche per millesimi?
La soluzione
Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Lo stesso giudice ha considerato la delibera legittima. In via preliminare ha escluso che la costituzione dell’assemblea fosse invalida per eccesso di numero di deleghe: infatti il Tribunale ha ricordato che l’art. 67 disp. att. c.c. – norma che ai sensi dell’art. 72 disp. att. c.c. non può essere derogata dal regolamento condominiale – attribuisce la facoltà ad ogni condomino di intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta; ma soprattutto stabilisce che, nel caso in cui i condomini siano più di venti, il delegato possa rappresentare fino ad un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Per quanto riguarda poi i consumi idrici il Tribunale ha fatto presente che in ambito condominiale la ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 1123 c.c., da ritenere disposizione di riferimento per la disciplina del riparto interno di qualsiasi spesa inerente alle unità immobiliari. Ciò premesso il giudice romano ha rilevato che nel caso concreto le spese contestate riguardano il consumo dell’acqua relativo al mese di settembre 2014; gli attori però non hanno dimostrato che nell’anno 2014 erano stati installati singoli contatori facenti capo ai singoli condomini. Per il Tribunale, perciò, non può ritenersi illegittima la ripartizione per millesimi dei consumi idrici relativo al mese di settembre 2014.
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Le riflessioni conclusive
La ripartizione delle spese relative al servizio idrico deve avvenire, in via preferenziale, in base a quello che è l’effettivo consumo, a patto però che questo sia rilevabile oggettivamente utilizzando le opportune strumentazioni tecniche, come ad esempio mediante l’installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi. Del resto il D.P.C.M. 4 marzo 1996, recante disposizioni in materia di risorse idriche ed emanato in conseguenza della l. 5 gennaio 1994, n. 36, nell’ottica di un’organica regolamentazione dell’intera materia, aveva stabilito (art. 8.2.8) che, ove la consegna e la misurazione fossero effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi doveva essere organizzata, a cura e spese dell’utente, tramite l’installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.
Tale obbligo è stato, poi, previsto nell’art. 146, comma 1, lett. f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui le Regioni avrebbero dovuto adottare, entro un anno dall’entrata in vigore delle norme di gestione delle risorse idriche (parte terza del provvedimento), norme e misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi. Ciò chiarito, bisogna considerare che se mancano i contatori (molte Regioni hanno fatto poco per rendere “operativa” la previsione dell’installazione di contatori individuali), si potrà ancora utilizzare il criterio di divisione in base ai valori millesimali (Trib. Milano 6/2/2018, n. 1280).
La Cassazione ha già precisato che, salva diversa convenzione (cioè un criterio imposto dal regolamento), la ripartizione delle spese della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 1123 c.c., primo comma, in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno (Cass. civ., sez. II, 01/08/2014, n. 17557).
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