Vi è l’obbligo per i concorrenti di segnalare l’importo degli oneri economici imputati esclusivamente alle misure di sicurezza sul lavoro
anche se ciò non è previsto dal bando, così da consentire alla stazione appaltante di valutare la congruità dell’importo destinato ai citati costi
l’art. 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici, testualmente prevede che i costi relativi alla sicurezza “devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
Il comma 3 bis del precedente art. 86 recita : “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture”.
Infine sii deve osservare che l’art. 131 del codice dei contratti pubblici prevede – per i bandi di gara relativi agli appalti di lavori – la necessità di evidenziare gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale evenienza normativa comporta, in via analogica, anche per le altre procedure di gara, in cui la stazione appaltante ha omesso di specificare e prevede i costi per la sicurezza, che il relativo importo venga, comunque, scorporato nelle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare la sua congruità rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori
La mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie, quindi, che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea ad eterointegrare le regole procedurali, imponesse agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza per le ragioni precedentemente esposte
Passaggio tratto dalla sentenza numero 341 del 9 marzo 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
la mancanza di una previsione espressa, nella disciplina speciale di gara, della prescrizione contenuta nella norma primaria circa la necessità di indicare separatamente i costi di sicurezza, comporta, conseguentemente ed automaticamente, la sanzione dell’esclusione dalla gara, proprio perchè l’offerta è, sotto diversi profili, non ultimo quello costituzionale, incompleta, ed impedisce alla stazione appaltante un concreto e puntuale controllo circa la sua affidabilità.
Diversamente si verrebbe ad autorizzare un’integrazione dell’offerta originaria, alterando irreversibilmente (non solo la par condicio tra i concorrenti, ma anche) la procedura in contraddittorio che, invece, è riservato, esclusivamente, alla verifica ed al controllo sulle offerte anomale di cui all’art. 88 del codice dei contratti pubblici.
In altre parole, così facendo, si avrebbe una vera e propria interpretatio abrogans della disciplina normativa inerente ai costi della sicurezza che, invece, impone, per le ragioni sopra esposte, tale formale indicazione già in sede di offerta.
SI LEGGA ANCHE
Il combinato disposto delle due norme _. 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici CON comma 3 bis del precedente art. 86 _ impone, quindi, ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza.
Ai sensi dell’art. art. 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici, vigente ratione temporis, i costi relativi alla sicurezza “devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.
Il comma 3 bis del precedente art. 86 dispone altresì che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture”.
La circostanza che solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fa sì che nelle altre procedure di gara, in assenza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell’amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.
La mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie, quindi, che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea ad eterointegrare le regole procedurali, imponesse agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza per le ragioni precedentemente esposte.
Deve altresì convenirsi che, nonostante la mancanza di una comminatoria espressa nella disciplina speciale di gara, l’inosservanza della prescrizione primaria che impone l’ indicazione preventiva dei costi di sicurezza implica la sanzione dell’esclusione in quanto rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa.
Una diversa opzione interpretativa, che consentisse l’integrazione del dato mancante nell’ambito della procedura in contraddittorio relativa al controllo sulle offerte anomale di cui all’art. 88 del codice dei contratti pubblici, si risolverebbe, d’altronde, in un’ interpretatio abrogans della disciplina normativa che dedica una specifica attenzione ai costi di sicurezza imponendo l’indicazione in sede di offerta in ragione della particolare delicatezza dei valori in giuoco.
L’applicazione delle coordinate ermeneutiche al caso di specie consente di condividere la soluzione abbracciata dal Primo Giudice, constando in atti che nelle giustificazioni prodotte dalla SIRAM in sede di presentazione dell’offerta gli oneri di sicurezza non erano indicati separatamente come preteso dalla norma primaria imperativa ma erano “ricompresi nella voce spese generali” con riferimento ai servizi a forfait compresi nell’appalto. Di qui il precipitato dell’obbligo di disporre l’esclusione dalla procedura in ossequio alla disciplina imperativa recata dal disposto dell’art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
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