L’omessa o tardiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva che costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento di evidenza pubblica (e coinvolge l’interesse del soggetto controinteressato, aggiudicatario della gara, che verrebbe pregiudicato dall’accoglimento dell’impugnazione del provvedimento di esclusione, senza avere avuto la possibilità di controdedurre nel giudizio di impugnazione del provvedimento di esclusione), rende improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso già proposto avverso l’esclusione, non potendo l’impresa ricorrente trarre alcun concreto vantaggio dall’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione, dovendosi ritenere che è venuta meno la possibilità per la ditta ricorrente di conseguire il bene della vita sperato, e cioè l’aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto di appalto (cfr. C.d.S. Sez. V 26 novembre 2008, n. 5845; id. 2 settembre 2005, n. 4472; TAR Piemonte, Sez. I 7 luglio 2009, n. 2000; TAR Lombardia, Milano, Sez. III 5 giugno 2009, n. 3925; TAR Sicilia, Palermo Sez. III 15 aprile 2009, n. 688 del 15.4.2009).
Ricorso avverso il punto 7 del Disciplinare di Gara inerente la procedura aperta di cui al Bando di Gara ANAS n. 31, prot. 25974 del 16/09/2008, in parte qua, ovvero nella parte in cui prevede che “la sottoscrizione della cauzione provvisoria da parte dei soggetti rappresentanti gli enti fideiussori deve essere oggetto di legalizzazione nei modi previsti dagli artt. 1 lett. l e 30 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. che attesti il possesso dei necessari poteri di firma”
Con il provvedimento indicato in epigrafe parte ricorrente veniva esclusa dalla procedura in questione non avendo provveduto, così come stabilito punto 7 del disciplinare di gara, a produrre cauzione provvisoria munita di sottoscrizione da parte dei soggetti rappresentanti gli enti fideiussori “autenticata nei modi previsti dagli artt. 1, lett l e 30 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445”.
Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Condividendo l’assunto della difesa erariale, il Collegio rileva che, nella seduta del 16 dicembre 2008, la commissione di gara, procedendo all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e rilevata l’incompletezza della produzione del consorzio ricorrente, ne aveva disposto l’esclusione per i motivi precedentemente rassegnati. Contestualmente, esaminando le offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti e trattandosi di una procedura da aggiudicare attraverso il criterio del massimo ribasso, la commissione era pervenuta all’aggiudicazione definitiva della gara.
Ne segue che, unitamente al provvedimento di esclusione, la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche l’atto di aggiudicazione notificando il ricorso alla ditta controinteressata
Sulla scorta di tali argomentazioni non può essere seguita la tesi dell’interessata secondo cui tale onere non sarebbe sorto in quanto la comunicazione ad essa inviata dalla stazione appaltante relativamente all’esclusione non avrebbe fatto menzione della venuta aggiudicazione della gara e, quindi, non avrebbe reso noto l’esistenza di una controinteressata.
Invero, anche a voler seguire il surriferito ragionamento, non vi è dubbio che, attraverso le produzioni documentali dell’Amministrazione, nonché all’esito della fase cautelare del giudizio, il consorzio ricorrente è comunque venuto a conoscenza dell’esistenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva che, conseguentemente, avrebbe avuto l’onere di impugnare con motivi aggiunti di ricorso, sia pure successivamente all’atto introduttivo del giudizio (T.A.R. Basilicata, 21 dicembre 2009, n. 886).
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