Segnalazione nella Centrale Rischi di un credito a “sofferenza”

Andrea Ravelli 27/09/21
Scarica PDF Stampa
Qualora il creditore non dia prova di avere proceduto a trasmettere in favore del debitore la comunicazione di preavviso di segnalazione (ex art. 125, 3° comma TUB), essa resta legittima qualora il segnalato, a sua volta, non provi che avrebbe effettivamente, in caso di ricezione del suddetto preavviso, favorito un rientro in bonis.

Questo l’orientamento, innovativo nell’ambito delle controversie inerenti l’illegittima segnalazione in Centrale Rischi, affermato dal Tribunale di Foggia nella recentissima ordinanza n. 3017/2021 resa lo scorso 20/09/2021.

Il caso

Con ricorso ex art. 702 cpc, un ex cliente di una nota finanziaria, la quale medio tempore cedeva il credito a sofferenza ad un veicolo di cartolarizzazione, eccepiva la presunta illegittimità della segnalazione nella Centrale Rischi in quanto in suo favore non venne mai trasmessa, con un atto recettizio, il preavviso della suddetta segnalazione, del quale è onerato, ai sensi del TUB, il finanziatore la prima volta che ha il dovere legale di segnalare ad una banca dati le informazioni negative del proprio cliente.

Effettivamente, né il creditore cedente (la finanziaria), né il creditore cessionario (lo Special Purpose Vehicle), hanno dato prova della ricezione da parte del debitore dalla comunicazione di preavviso di segnalazione.

Consigliamo il volume:

La difesa del cliente dalle pratiche bancarie scorrette

Il volume ha come obiettivo l’esame delle forme di difesa del cliente in presenza di pratiche scorrette poste a vario titolo da parte delle banche.Al fine di fornire una panoramica completa sul credito in generale, l’opera si articola con un’introduzione che descrive la nozione del credito con la gestione bancaria e le seguenti due parti distinte:- Prima Parte: in cui sono stati trattati gli aspetti giuridici relativi al rapporto bancario e finanziario, alle aziende di credito e alle varie tipologie dei contratti bancari e finanziari;- Seconda Parte in cui sono stati esaminati gli strumenti di risoluzione delle controversie bancarie e finanziarie, con la valutazione delle pratiche commerciali scorrette.Particolare attenzione è stata posta alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (ABF e ACF), nonché a quelle di vigilanza delle operazioni di investimento.Renzo PravisanoDottore commercialista, Tributarista, Revisore legale, Maestro del Lavoro e Cavaliere della Repubblica. Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale del Veneto (1996-2015) e la Commissione Tributaria Centrale – Sezione Veneta (2010-2013). Esperto in diritto e pratica negli ambiti contrattuali, contabili, fiscali, doganali e del commercio internazionale. Docente a chiamata in diritto tributario e doganale presso la Scuola Superiore Economia e Finanze – Roma, nonché in corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo presso le CCIAA.

Renzo Pravisano | 2021 Maggioli Editore

38.00 €  30.40 €

L’orientamento del Tribunale. L’analisi del provvedimento

I requisiti di legittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi sono due: uno sostanziale ed uno formale ossia,

  • la veridicità circa l’inadempimento del cliente alla propria obbligazione e il conseguente passaggio a sofferenza del credito, nonché
  • il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione presso la Centrale Rischi.

Il suddetto adempimento procedurale, ossia anteporre alla segnalazione una comunicazione di preavviso da trasmettere al debitore, non può essere inteso come un mero orpello amministrativo la cui carenza rappresenta un vizio di forma del tutto scisso dal merito della questione.

Il preavviso di segnalazione, come riferito nel provvedimento n. 1070779 reso dal Garante per la protezione dei dati personali il 16 novembre 2004, trova la sua ratio nella necessità di rendere edotti gli interessati delle conseguenze di un perdurante inadempimento, dando così loro la possibilità di sanarlo prima di procedere all’effettiva iscrizione dei nominativi nelle banche dati dei cosiddetti “cattivi pagatori”. Pertanto, tale preavviso è strumentale a permettere al cliente, qualora effettivamente possibile, di eliminare per tempo il presupposto della segnalazione, adempiendo al proprio debito o contestando la fondatezza della pretesa.

L’eventuale carenza di una informazione preventiva che la banca ha il dovere di rendere al proprio cliente inadempiente circa la sua prossima iscrizione nella Centrale Rischi, possiamo ritenere essere una condizione necessaria ma non sufficiente per considerare illegittimo l’inserimento del nominativo del debitore nella black list tenuta da Banca d’Italia. L’altro presupposto, infatti, è rappresentato dalla concreta capacità economica che il debitore aveva, in prossimità della segnalazione nella Centrale Rischi, nel rientrare in bonis.

Il Tribunale, in altre parole, sostiene che, se è vero che incombe sulla banca l’onere di provare di avere effettivamente adempiuto al proprio onere procedurale rappresentato dalla trasmissione in favore del cliente del preavviso di segnalazione (ex art. 125, 3° comma TUB), è altrettanto vero che resta in capo al debitore la prova del fatto che in quel dato momento storico sarebbe potuto, se avvisato preventivamente, rientrare dalla sofferenza e, quindi, avrebbe impedito la segnalazione.

Presupposto che la Centrale Rischi è un sistema informativo sull’indebitamento della clientela e che ha come scopo la creazione di un valido supporto per la valutazione del merito creditizio, nonché il fine di tutela della stabilità del sistema finanziario, resta un obbligo del finanziatore iscrivere in tale banca dati un nominativo quando l’insolvenza è conclamata.

Consigliamo il volume:

La documentazione nelle controversie bancarie

Questo libro, aggiornato alla recente giurisprudenza, affronta in modo completo ed esaustivo le procedure per l’acquisizione della documentazione bancaria da parte del cliente.Ogni parte dell’elaborato che il lettore si accinge a leggere, è frutto dell’esperienza professionale dell’autore, nel corso della quale ha potuto constatare che vi sono diversi strumenti di diritto, processuale e sostanziale, per tutelare tutte le posizioni soggettive in ambito bancario, a seconda della fase in cui si trova la controversia con la banca.L’accesso alla documentazione bancaria riguardante il cliente è molto complessa e richiede non poco tempo: chi scrive è persuaso dall’idea che per realizzare una proficua e rapida azione giudiziaria sia indispensabile aver acquisito tutta la documentazione, sintetica ed analitica del rapporto bancario, in via preventiva.L’idea che la prova si acquisisca nel processo – concetto innestato dalle regole del processo penale – è fuorviante e non più realizzabile.Il testo è suddiviso in Parti per meglio identificare le varie caratteristiche e gli strumenti di diritto necessari per il reperimento della documentazione bancaria.Gianluca BozzelliAvvocato cassazionista, mediatore, arbitro e gestore della crisi, si occupa principalmente di diritto bancario e di diritto commerciale, diritto tributario e diritto della privacy. Attualmente è componente della Commissione di Diritto Bancario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. È relatore in convegni e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto bancario, sovraindebitamento e privacy. (www.avvocatobozzelli.it). È componente del comitato scientifico della banca dati “Diritto e contenzioso bancario” (www. contenzioso-bancario.it).

Gianluca Bozzelli | 2021 Maggioli Editore

52.00 €  41.60 €

Il debitore, pertanto, potrebbe evitare che la banca proceda alla segnalazione qualora riesca concretamente a dimostrare che in procinto del censimento nella lista dei cosiddetti “cattivi pagatori”, indipendentemente dall’avere o meno ricevuto la comunicazione di preavviso, possedeva la capacità economica e finanziaria di rientrare dalla esposizione debitoria.

Superando, pertanto, l’aspetto più squisitamente formale, il Tribunale di Foggia pone l’attenzione su un dato fattuale ovvero l’effettiva capacità del debitore – da provarsi adeguatamente – di incidere sul suddetto presupposto sostanziale che impone alla banca, al superamento di determinate soglie, di procedere inesorabilmente con la segnalazione nella Centrale Rischi.

Individuare quale esimente alla segnalazione nella Centrale Rischi un mero difetto procedurale (qual è il mancato invio del preavviso di segnalazione), senza osservare la persistenza dello stato di sofferenza e l’assoluta incapacità del debitore di rientrare in bonis attraverso il ricorso a provviste e/o strumenti di pagamento o finanziamento, esporrebbe l’intero sistema creditizio che non avrebbe contezza dello stato di insolvenza del cliente il quale potrebbe nuovamente accedere al credito e, attraverso un effetto moltiplicatore, creare in danno di altri intermediari finanziari ulteriori ed insanabili esposizioni.

Per i Professionisti, consigliamo il volume:

Come difendere il contraente debole nel contenzioso bancario

Questa nuovissima Opera è un’analisi operativa degli aspetti sostanziali e processuali della disciplina bancaria, alla luce della più recente giurisprudenza e delle ultime novità del settore sulla polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, il trattamento dell’usura sopravvenuta e la tutela della concorrenza e nullità contrattuale. Strumento indispensabile per il Professionista che deve affrontare le questioni più controverse, il testo esamina le fattispecie più comuni quali l’usura e l’anatocismo e quelle meno note ma di significativa importanza, in particolare i contratti di cessione del quinto, le clausole di chargeback, il prestito vitalizio ipotecario e il pegno mobiliare non possessorio.Il volume fornisce all’operatore del diritto, nella seconda e terza parte della trattazione, gli strumenti normativi ed operativi per una gestione efficace della controversia e per impostare la migliore strategia per la tutela del contraente debole in sede di giudizio, a partire dall’analisi del diritto bancario e diritto processuale bancario. Arricchisce la trattazione, l’accesso gratuito per 30 giorni alla piattaforma Diritto e Contenzioso Bancario DCB, il più innovativo strumento professionale per quanti operano in ambito bancario, una banca dati con news, pubblicazioni, normativa e giurisprudenza, che supporta il Professionista nella consultazione dei documenti e suggerisce i materiali collegati.Andrea Agnese, Avvocato in Milano con master in Giurista di Impresa.

Andrea Agnese | 2018 Maggioli Editore

87.00 €  69.60 €

Sentenza collegata

113419-1.pdf 263kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Andrea Ravelli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento