Semplificazione e concorsi pubblici, domande di ammissione in via telematica

Redazione 31/01/12

Lilla Laperuta

Sarà presto obbligatorio utilizzare la modalità telematica per presentare una domanda di ammissione ad una procedura concorsuale indetta dalle pubbliche amministrazioni centrali, ivi comprese quelle regionali. Sono considerate nulle le clausole dei bandi in contrasto con tale previsione. A stabilirlo è l’art. 8 del decreto sulle semplificazioni.

Circa l’ambito oggettivo di applicazione di tale principio, si ritiene che esso sia riferibile a qualunque forma di reclutamento che determini l’accesso al pubblico impiego, sia con assunzione a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato. Sotto il profilo soggettivo, invece, come si desume dalla formulazione testuale della norma, il principio si applica solo alle amministrazioni centrali e regionali. Gli enti locali e gli altri enti pubblici, dunque, non sono tenuti ad accettare le domande di ammissione in forma telematica.

La norma di semplificazione rinvia, poi, all’art. 85 del D.Lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) per il dettaglio della procedura. E, nella specie, ad avviso dell’art. 85 citato, le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide, e dunque equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, solo:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione;

c) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i strumenti informatici diversi dalla carta di identità elettronica e nazionale dei servizi purché tali strumenti consentano di accertare l’identità del soggetto che richiede l’accesso.

In argomento, vale la pena di ricordare che in precedenza, con una circolare datata 3 settembre 2010, n. 12 (ma pubblicata in Gazzetta ufficiale il 28 ottobre 2010), il Ministro della funzione pubblica non solo aveva già chiarito che è perfettamente legittimo prevedere l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per l’invio della domanda di partecipazione ad un concorso, ma aveva anche invitato tutte le amministrazioni interessate ad incentivare l’uso di tale strumento, al fine di avviare “relazioni più semplici, rapide e meno onerose tra Pubblica amministrazione e cittadini, sfruttando e traendo vantaggio dai progressi della tecnologia, nonché dalle innovazioni che ne derivano nel campo della comunicazione”. È evidente che allora i tempi per l’attuazione tecnica non erano ancora maturi….ed ora???

Altra novità importante, prevista al comma 3 dell’art. 8, è la previsione che radica in capo al Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, la competenza ad equiparare i titoli di studio e professionali, nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello europeo. Con eguale procedura si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell’ammissione al concorso e della nomina.

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