Sentenza che dispone la confisca: legittimità terzi per revoca

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Effetti della sentenza con cui è disposta la confisca: legittimità dei terzi per chiedere la revoca in esecuzione. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia.

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 5530 del 12-12-2023

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Indice

1. La questione: legittimità per chiedere la revoca di sentenza che dispone la confisca


Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile un’istanza di restituzione dei beni sottoposti a confisca avanzata dall’amministratrice unica e legale rappresentante di una società, proprietaria di detti beni.
Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore di questa amministratrice proponeva ricorso per Cassazione. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, riteneva, tra le argomentazioni poste a sostegno di questa decisione, come il provvedimento impugnato fosse incorso nel vizio di violazione di legge anche laddove aveva giustificato il rigetto dell’incidente di esecuzione sulla definitività della confisca, disposta con sentenza divenuta irrevocabile.
Invece, la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, ma i terzi, i quali non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio, sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva (Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018).
Ebbene, per la Corte di legittimità, tale orientamento nomofilattico rilevava nel caso di specie posto che la ricorrente, in qualità di rappresentante legale rappresentante della società proprietaria dei beni confiscati, aveva fondato l’istanza di restituzione sulla circostanza che, al momento dell’accertamento del reato e del sequestro, l’imbarcazione era di proprietà di detta società e non dell’imputato, producendo documentazione a sostegno di tale prospettazione.
Inoltre, sempre secondo i giudici di piazza Cavour, non risultava, né il provvedimento impugnato lo affermava, che la società in questione, per il tramite della sua rappresentante legale, avesse rivestito la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza di applicazione della pena con la conseguenza che la statuizione di confisca in essa contenuta non precludeva all’odierna ricorrente di richiederne la revoca in sede esecutiva.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che anche i terzi, rispetto al giudizio di merito, possono chiedere, in sede di esecuzione penale, la revoca della confisca disposta per l’appunto dal giudice della cognizione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la statuizione, contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile, con cui sia stata disposta la confisca fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, ma i terzi, i quali non abbiano rivestito la qualità di parte nel predetto giudizio, sono legittimati a richiedere la revoca della confisca in sede esecutiva.
Dunque, questa pronuncia può essere presa nella dovuta considerazione ogni volta un terzo, che abbia ovviamente interesse alla restituzione del bene confiscato, intenda adire il giudice dell’esecuzione penale per chiedere la revoca di siffatta misura ablatoria.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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