SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N°8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R. N°1182/09
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE OTTAVA UDIENZA DEL 17.03.10
SENTENZA N°473/08/10 PRONUNCIATA
Riunita con l’intervento dei Signori: il 25 mag.10
Dott. ************à Presidente
Dott. *********************** relatore
Dott. **************************
DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI 25 mag.10
ha emesso la seguente SENTENZA
Il Segretario S. Zappalà
sul ricorso n. 1182/09 R.G.R. introdotto da
**, rappresentato e difeso dal prof. **************, dal dott. ****************** e dagli avv.ti *********** e ***************** con studio in Catania Via G. Oberdan n. 119.
Contro L’AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Catania
avverso l’avviso di accertamento n. RJ801A601889/2008 per I.V.A., anno di imposta 2003, notificato il 12 novembre 2008.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l’atto impugnato per illegittimità e infondatezza; dichiarare non dovuta alcuna somma né a titolo di maggiore imposta né a titolo di sanzione con vittoria delle spese di giudizio.
Per la parte resistente: Voglia la Commissione rigettare il ricorso; confermare l’atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate di Catania, in seguito all’esame del modello Unico 2004 per l’anno d’imposta 2003 e del processo verbale di constatazione redatto in data 11 ottobre 2003 dalla Guardia di Finanza Comando 2^ Compagnia di Catania, accertava, ai sensi dell’art. 54 D.P.R. 633/72, ai fini IVA il volume d’affari di € 5.550,00 con l’imposta di € 1.110,00 ad aliquota ordinaria del 20%, considerato che l’esercizio della attività di “guida vulcanologica” è alla pari della “guida alpina” e quindi attività soggetta ad IVA perché subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali. I verificatori avevano rilevato che il signor ** Salvatore – esercente l’attività di “guida vulcanologica” – aveva percepito compensi per € 5.550,00 certificati da ricevute fiscali, riportanti la dicitura “esente IVA ai sensi dell’art. 10, punto 22, D.P.R. 633/72”,
Il signor ** Salvatore, ricevuto l’avviso di accertamento, con l’assistenza del prof. **************, del dott. ****************** e degli avv.ti *********** e *****************, introduceva ricorso chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato in quanto aveva correttamente considerato i compensi suindicati, quali operazioni esenti da IVA come disposto dall’art. 10, comma 1 punto 22 del D.P.R. 633/72 che stabilisce “sono esenti dall’imposta……22) le prestazioni…… inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”. Secondo il ricorrente, trattandosi del Parco dell’Etna nel quale esercitava l’attività di guida turistica e accompagnatore e, considerato che non vi era alcuna distinzione tra guida alpina e guida turistica, la prestazione era non solo esente dall’imposta ai fini IVA ma esente dall’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e dello scontrino come disposto dal comma 1 dell’art. 12 della Legge 413/91, riportato nella nota del 25 giugno 1994 dell’Ufficio IVA che richiama la nota del 7 giugno 1994 dalla Direzione Regionale delle Entrate per la Sicilia.
La parte ricorrente allegava in copia al ricorso: 1) l’avviso di accertamento n. RJ801A601889/2008; 2) la risoluzione ministeriale n. 528068 del 5 aprile 1973; 3) la ricevuta di avvenuta spedizione del ricorso all’Agenzia delle Entrate di Catania.
L’Agenzia delle Entrate di Catania in data 25 febbraio 2009 si costituiva in giudizio e con le controdeduzioni chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell’atto impugnato specificando che l’avviso di accertamento era stato emesso nel pieno rispetto dell’art. 42 del D.P.R. 600/73 in quanto conteneva un’ampia ed esauriente motivazione in riferimento alle fonti da cui traevano origine le somme da recuperare.
Chiedeva, altresì, la condanna, ex art. 15 del D.lgs. 546/92, della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
La parte resistente allegava in copia alle proprie controdeduzioni il Processo Verbale di Constatazione e la nota delle spese.
In data 10 novembre 2009, la parte ricorrente presentava alla segreteria della Commissione Tributaria l’istanza di sospensione relativa alla cartella di pagamento n. 293 2009 00304490 42 emessa ai fini IVA per l’anno 2002 e 2003 in seguito agli avvisi di accertamento n. RJ801A601886/2008 e n. RJ801A601889/2008 per la sussistenza del danno grave ed irreparabile considerata l’ingente somma da versare.
La parte ricorrente allegava all’istanza di sospensione copia della diffida per il pagamento di tributi iscritti a ruolo con la cartella n. 293 2009 9016018365.
La Commissione, all’udienza del 16 dicembre 2009, assenti le parti, sospendeva l’esecuzione dell’atto impugnato e fissava l’udienza per il prosieguo.
Successivamente all’udienza del 17 marzo 2010, avanti la Commissione comparivano l’avv. *********** per la parte ricorrente e la dott.ssa **************** per l’Agenzia delle Entrate.
L’avv. ***** insisteva sul ricorso e faceva riferimento al parere dell’ex Ufficio IVA del 25/6/1994, prot. 18832 ed alla sentenza n. 136/9/09 C.T.P. di Catania sulla esenzione IVA relativa alle prestazioni delle guide alpine.
L’Agenzia delle Entrate insisteva sul rigetto perché trattavasi di prestazione assoggettabile ad IVA ai sensi della L. n. 6 del 1989.
La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore, emette la sentenza.
DIRITTO E OSSERVAZIONI
Il ricorso va parzialmente accolto con esclusione delle sanzioni per errore scusabile e l’accertamento risulta legittimo e fondato in quanto trattasi di prestazioni di lavoro autonomo svolto in modo continuativo ed abituale di cui agli art. 1-3-5- 6 del DPR 633/72 non rientrante nell’ambito dell’esenzione dall’imposta ex art. 10 comma 1° -punto 22) della legge IVA sulle “prestazioni proprie” … di …parchi…..–
La Commissione osserva che sussiste l’esenzione – dettata dall’art. 10 comma 1° punto n.22 del DPR 633/72- dall’imposta per le”prestazioni proprie” con finalità culturali rese da biblioteche, discoteche, musei, gallerie, pinacoteche, ville, palazzi e ancora con maggior riferimento ai “ parchi, giardini botanici e zoologici e simili” nei quali rientra l’intero Parco dell’Etna. Si tratta, in sostanza, di una disposizione agevolata per attività culturali di Enti, giuridicamente e non giuridicamente riconosciuti, e non di soggetti espletanti attività a carattere professionale, quale è quello di una guida e/o di accompagnatore turistico. La norma va interpretata in senso intrinseco e rivolta espressamente ad agevolare le finalità della cultura d conoscenza di luoghi e/o di beni culturali, ove non vi sia finalità di lucro, ma quello di diffusione del patrimonio artistico, storico e ambientale da far tutelare e sostenere dalla collettività e/o dalla società in genere. Nell’ambito della diffusione della conoscenza collettiva della cultura e dell’ambiente naturale, gli Enti preposti non hanno mai fini speculativi o commerciali tali da far configurare il valore aggiunto in quanto il prezzo e/o ticket pagato è del tutto simbolico e destinato alla manutenzione in concorso con i contributi erogati dagli altri Enti quali Comuni, Province, Regioni, Stato ed altri. L’agevolazione dell’esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto è rivolta alle “prestazioni proprie” ….di parchi e non di “terzi” e/o di soggetti complementari sia per dettato della legge delega ( che parla espressamente di “ utilità sociale e culturale” ) sia per ragioni di carattere eminentemente culturale ed educativo. Il legislatore ha voluto precisare con le parole “ prestazioni proprie ….di…. parchi” l’assoluta esenzione dall’imposta sul valore aggiunto,escludendo ogni altra accessorietà dall’attività prettamente sociale e culturale degli enti che gestiscono e attuano la tutela del patrimonio artistico, culturale ed ambientale nel quale rientra il Parco dell’Etna. L’esenzione dall’imposta è soggettiva nei confronti dell’Ente ed oggettiva per le sole prestazioni proprie dell’Ente gestore il bene culturale e ambientale, con assoluta esclusione delle prestazioni di altri soggetti comprese quelle di guide e/o accompagnatori turistici.
In conclusione, le disposizioni di cui all’art. 10 – comma 1° punto 22) – del D.P.R. 633/72 non sono applicabili ai lavoratori autonomi ed in particolare alle guide alpine dell’Etna e/o alle guide aderenti all’organizzazione della cooperativa “Guida Alpina Etna Sud. soc. coop.a r.l.”
Nel merito dell’accertamento, la guida alpina e/o l’accompagnatore turistico può costituire oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo e lo stabilire se, in concreto, essa sia riconducibile all’uno o all’altro caso deve essere supportata da adeguate prove (Cass. sent. 610/1981). Il rapporto di lavoro subordinato rientra nell’ambito delle disposizioni degli artt. 2094 del C. C. e seguenti, mentre quello di lavoro autonomo nell’ambito delle norme dettate dagli artt. 2222 del C.C.
Nel caso in esame, l’attività del ricorrente rientra nell’ambito delle libre professioni perché lo stesso si è obbligato a compiere verso un corrispettivo un servizio e/o accompagnamento sul vulcano Etna con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Specifico. Ne consegue che il ricorrente ha compiuto delle prestazioni di servizi rientranti nell’ambito degli artt. 3 – 5 e 6 del DPR 633/72 e tali prestazioni sono state compiute verso corrispettivo nell’esercizio professionale abituale e continuativo di lavoro autonomo obbligato a rilasciare la fattura poiché il D.M. 21 dicembre 1992 art. 1 -comma 1° comma 6 – dispone che non sono soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12 – comma 1- della legge 30 dicembre 1991 n. 413 le operazioni esenti di cui all’art. 22 comma 1° punto 6 del D.P.R. 633/72 che richiama tra l’altro le operazioni esenti del precedente art. 10 comma 1° punto 22 della legge IVA.
Ora l’esenzione della documentazione e dell’imposta sulle prestazioni spetta sono all’Ente che gestisce il parco per tutti i motivi sopraccitati in quanto sarebbero le “prestazioni proprie di parchi” ; oppure spetta all’ente subalterno e/o all’organizzazione e/o cooperativa che ha la gestione per concessione della visita del parco del vulcano dell’Etna, ma non alle prestazioni di servizi del lavoratore autonomo, configurabile nella guida vulcanologica e/o nell’accompagnatore turistico per tutti i motivi già esplicitati.
La nota dell’Ufficio Imposta sul Valore Aggiunto di Catania del 25 giugno 1994 prot. n. 18832 prende in esame la cliente di un professionista denominata “ Guida Alpina Etna Sud Soc. coop. a r.l.” , alludendo alla concessione della gestione della visita sul vulcano Etna e alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato delle guide e degli accompagnatori, accenna con parere del tutto relativo all’esenzione dall’IVA per le prestazione inerenti alla visita di parchi ed all’esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale ai sensi dell’art. 12 della legge 413/91 e conclude rimandando ai chiarimenti forniti dal Ministero con circolare n. 11/461556 del 28 gennaio 1993, sempre solo per il rilascio del documento fiscale. Detta nota risulta non può riferirsi al ricorrente e risulta fuorviante sull’effettiva posizione tributaria dello stesso facendo emergere una esenzione dall’imposta che, sostanzialmente, è propria alle prestazioni dell’Ente del Parco dell’Etna, ma non lavoratore autonomo che rientrano tra le operazioni imponibili all’IVA. .
Nel caso in esame, il ricorrente, quale libero professionista autonomo, non è dipendente di alcuna organizzazione, dell’Ente parco dell’Etna, di una cooperativa di servizi e di altra organizzazione culturale, ambientale, artistica e l’appartenenza nell’ambito dell’organizzazione alla cooperativa “Guida Alpina Etnea sud soc. coop. a r.l.” non legittima a non applicare l’imposta sulle prestazioni professionali poiché, diversamente, violerebbe i principi basilari dell’art. 1 del D.P.R. 633/72. I verificatori, prima, e l’Agenzia delle Entrate, dopo, hanno accertato che il ricorrente, quale guida vulcanologica e/o accompagnatore, svolge attività di prestazioni professionali rientranti nell’ambito del lavoro autonomo di cui all’art. 49 (art. 53 dal 1° gennaio 2004) del T.U.I.R. DPR 917/86 e agli artt. 1- 3- 5- 6 e seguenti del D.P.R. 633/72. La soggettività passiva all’IVA sussiste non avendo il ricorrente, fra l’atro, alcuna prova su un eventuale rapporto di lavoro subordinato.
In conclusione, le prestazioni della guida al vulcano Etnea sono assoggettate ad IVA e, per la nota poco chiara dell’ex Ufficio IVA di Catania del 25 giugno 1994 prot. 18832, determina un errore scusabile del ricorrente al quale non vanno applicate le sanzioni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 546/92 per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la violazione
Per la peculiarità della controversia, le spese di giudizio si compensano tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta solo l’I.V.A. sulle operazioni imponibili accertate escludendo, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 546/92, le sanzioni.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio in Catania il 25 maggio 2010
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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