SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N° 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.R.
N°8519/02
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CATANIA SEZIONE OTTAVA UDIENZA DEL 31.3.10
SENTENZA
N° 474/08/10
PRONUNCIATA
Riunita con l’intervento dei Signori: IL
31.03.10
Dott. ************à Presidente relatore
Dott. *********************************************
Dott. ********************************************
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA OGGI
ha emesso la seguente 25 mag.10
SENTENZA
Il Segretario
S.Zappalà
sul ricorso n. 8519/02 R.G.R. introdotto da
**, rappresentato e difeso dall’avv. *********** con studio in Catania Via Canfora n. 135.
Contro L’AGENZIA DELLE DOGANE – Ufficio di Catania
Avverso l’avviso di pagamento n. 11600/02 per ***** e I.V.A., notificato il 18 settembre 2002.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: Voglia la Commissione annullare l’atto impugnato per difetto di motivazione, eccesso di potere e violazione di legge con vittoria delle spese di giudizio.
Per la parte resistente: Voglia la Commissione rigettare il ricorso con vittoria delle spese di giudizio.
OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta Dott. ** ** ha importato in Italia n. 1047 colli dichiarati “mobili” codice merci n. 940169, giusta bolletta IM4 n. 104/B registrata in data 18 marzo 1999 presso la Dogana di Catania. Per tale importazione, il Servizio Ispettivo della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane di Palermo ha effettuato una verifica sulla bolletta sopraccitata sostenendo che la voce tariffaria scelta dalla ditta Dott. ** ** per importare la merce ( n.c. 94016900) era errata essendo, invece, catalogabile nelle nn.cc. 63061100, 63061200 e 63061900 con assoggettamento daziario al 13%, procedendo alla tassazione ed al recupero delle somme dovute all’erario emettendo l’avviso di accertamento suppletivo con invito al pagamento prot. n. 2862 del 5 marzo 2002 per la somma complessiva di € 5.158,56 di cui € 4.298,80 per ***** dovuto ed € 859,76 per I.V.A.
Successivamente il ricorrente, in data 26 marzo 2002 ha presentato all’Agenzia delle Dogane di Catania una nota datata 21 marzo 2002, respinta con avviso di pagamento prot. n. 11600 del 13 settembre 2002 oggetto di contestazione.
Il signor ** **, ricevuto l’avviso di pagamento, con l’assistenza dell’avv. ***********, ha introdotto ricorso, depositato in data 23 ottobre 2002, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato per difetto assoluto di motivazione. Il ricorrente ha fatto osservare che l’Ufficio Ricevitoria della Dogana non ha fornito alcuna motivazione, né sui presupposti di fatto né sulle ragioni giuridiche poste alla base dell’atto impositivo, ma si è limitata a richiamare i precedenti avvisi. Tale omissione, secondo la parte, è indice di violazione dell’art. 24 della Costituzione in quanto non ha consentito al contribuente il diritto di difesa e nemmeno era di garanzia al giudice per entrare nel merito della controversia e delimitare l’oggetto del contendere.
La parte ricorrente ha eccepito, altresì, l’eccesso di potere e violazione di legge in quanto nel marzo 1999 ha importato, via mare, merce dalla Repubblica Popolare Cinese sotto il nominativo inglese di “Pavillion”, la cui traduzione, secondo l’Agenzia delle Dogane, corrispondeva a “tende per l’esterno”, “padiglione”, quindi, tendone in tessuto, classificabile, quindi, nel capitolo 63 (altri manufatti tessili confezionati) anziché nel capitolo 94 della TARIC -mobili da giardino- inerenti all’attività esercitata e consistente nel commercio di legname, ed in particolare, di mobili ed arredi da giardino.
La parte ricorrente ha allegato in copia al ricorso: 1) l’avviso di pagamento n. 11600/02; 2) la fattura n. SUAS2918 del 3 febbraio 1999; 3) la bolla di accompagnamento; 4) la bolletta doganale di conformità; 5) l’estratto della TARIC vigente; 6) l’estratto della ******’s (nuovo dizionario inglese) con allegata traduzione.
L’Agenzia delle Dogane di Catania in data 12 dicembre 2002 si è costituita in giudizio e con le proprie controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo osservare che l’avviso di pagamento emesso era stato motivato in modo semplice ed efficace tale da rendere edotto il ricorrente delle ragioni giuridiche poste alla base della pretesa erariale. L’Agenzia delle Dogane, inoltre,faceva osservare che il ricorrente era stato invitato più volte ad usufruire del rimedio amministrativo di cui all’art. 11, comma 7° del D.Lgs. 374/90 per tutelare la sua posizione però nessuna chiarificazione era stata data allo stesso Ufficio. La parte resistente ha ribadito, altresì, che il termine inglese Pavillion è da tradursi con tende per l’esterno e non mobili di legno, come è stato tradotto dal ricorrente; pertanto, risultavano dovute le somme pretese essendo ritenuti validi i codici di catalogazione della merce nn.cc. 63061100, 63061200 e 63061900.
La parte resistente allegava in copia alle proprie controdeduzioni: 1) l’avviso di pagamento prot. n. 1160 del 13 settembre 2002; 2) la bolletta IM4 n. 104/B del 18 marzo 1999 con inerente fattura; 3) l’avviso di accertamento suppletivo con allegato Verbale di Revisione dell’Accertamento, prot. n. 2862 del 5 marzo 2002; 4) la nota del ricorrente datata il 21 marzo 2002 ed indirizzata all’Agenzia delle Dogane di Catania; 5) lo stralcio della Tariffa Doganale inerente il codice 9401690000; 6) lo stralcio della Tariffa Doganale inerente i codici nn. 63061100, 63061200 e 63061900.
All’udienza del 31 marzo 2010, avanti la Commissione comparivano l’avv. *********** per la parte ricorrente e la dott.ssa **************** e la dott.ssa ********************** per l’Agenzia delle Dogane di Catania.
L’avv. ***** ha insistito sul ricorso e ha posto l’attenzione sulla realtà delle merci importate in relazione al termine inglese tradotto e indicante la struttura temporanea e asportabile per uso divertimento e ricreazione.
La dott.ssa La Terra ha insistito sull’accertamento e ha fatto osservare che lo stesso era stato preceduto dalla fase amministrativa per la quale la parte non ha dato alcun riscontro per rettificare l’eventuale errore della dizione indicata.
La Commissione, dopo riserva, riesaminati gli atti e sentito il relatore, emette la sentenza.
DIRITTO E OSSERVAZIONI
Il ricorso va rigettato e l’accertamento risulta legittimo e fondato sulla base di elementi certi e precisi nonché su regolari atti prodromici amministrativi.
La Commissione, preliminarmente, dichiara insussistente la carenza di motivazione dell’atto impugnato perché l’avviso impugnato contiene tutti gli elementi ed i dati, anche per relationem, degli atti amministrativi prodromici redatti e inviati alla parte ricorrente che ha posto in essere l’azione di difesa. Infatti, la parte ha eccepito l’eccesso di potere e la violazione anche sotto il profilo dell’errore, della irrazionalità del ragionamento e della illegittima esclusione degli elementi di fatto ponendo in discussione la pretesa erariale nell’aspetto sostanziale. L’atto impugnato, anche se in modo succinto, presenta tutti i dati e gli elementi necessari sulla legittimità dell’imposizione facendo riferimento alla situazione di fatto e alle norme che regolano la tassazione e la conseguente pretesa erariale. La motivazione nell’atto impugnato non risulta insussistente e la costante giurisprudenza la ammette anche in modo succinto, ritenuta sufficiente sia per l’emissione dell’atto impositivo e sia per l’esercizio dell’azione difensiva che, nel caso in esame, risulta ampiamente esercitata. In conclusione l’eccezione sulla carenza di motivazione va rigettata.
Nel merito dell’accertamento, la pretesa erariale scaturisce dal contenuto della descrizione della merce importata nella relativa fattura che specifica chiaramente il termine inglese “ pavillion” non alludibile a un termine francese, perchè la fattura prodotta, sia nella parte descrittiva e sia nella parte tabellare, risulta redatta con termini inglesi e come tali confermati anche dalla stessa parte ricorrente nel ricorso introdotto.
Il verbale di revisione dell’accertamento suppletivo del 27 febbraio 2002 e portato a conoscenza della parte ricorrente con lettera del 5 marzo 2002 prot. 2862 risulta contestato in modo generico dalla stessa parte con nota del 21marzo 2002 assunta al protocollo dell’Agenzia delle Dogane di Catania in data 26 marzo 2002. Detta nota del ricorrente, che non è l’opposizione di cui all’art. 11 – comma 7- del Decreto Legislativo n. 374/1990 mette in evidenza che si tratta di mobili da giardino -oggetti per esterni- descritti in fattura nella denominazione commerciale “ garden forniture end autdoor product” e che la dizione riportata a margine “ pavillion” era un nome di fantasia per identificare la linea che, nel caso specifico, ha voluto precisare per l’importazione, oggetto di rilievo.
Questa Commissione, dopo aver esaminato la fattura prodotta in fotocopia da entrambe le parti in sede contenziosa, rileva che il termine “pavillion” non è una dizione riportata a margine della fattura e neanche un nome di fantasia, ma il termine che indica la qualità oggettiva della merce lungo la linea orizzontale comprendente la quantità (1044) ed il prezzo unitario ( unit price) e montante ( amount). La Commissione rileva che la descrizione della fattura è alquanto esplicita perché i termini “ garden forniture and outdoor product” indicano la linea commerciale del prodotto importato, mentre il termine “pavillion” ( scritto anche pavilion) la specificità della merce tanto che significa chiaramente “ tendone – padiglione annesso al campo” quindi all’esterno. Il termine pavilion specifica sostanzialmente in lingua italiana “ tendone” e come tale va confermato poiché la fattura è il documento che attraverso il suo contenuto attesta e prova, ex artt. 2710 e ss del C.C., l’acquisto e/o la vendita di uno o più prodotto nell’aspetto formale dal quale si evince quello sostanziale. È il contenuto della fattura che attesta la qualità, la quantità e il valore della merce acquistata e/o venduta che ,nel caso in esame, non contiene termini di fantasia, ma la sostanzialità e l’essenzialità di ciò che costituisce prova con relativismo certo e preciso per poi accedere alla codificazione della tariffa doganale.
In conclusione, le allusioni del ricorrente, non provate in modo specifico, intrinseco e realmente, non consentono di cambiare la qualità della merce importata ai fini di una diversa tassazione per cui l’avviso di pagamento risulta legittimo e fondato e come tale fa confermato.
Il comportamento della parte ricorrente giustifica la condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Dogane che la Commissione liquida come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Commissione rigetta il ricorso e conferma l’atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Agenzia delle Dogane che liquida in euro 300,00 (trecento/00)
Così deciso in camera di consiglio in Catania il 31 marzo 2010
IL PRESIDENTE RELATORE
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