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Interessante e ben motivata sentenza del Giudice di Pace di Bari Avv.
******* del 18 novembre 2004 n°3471 (riportata in calce per esteso) che ha
condannato il solo assicurato e non anche il suo Assicuratore in una causa
di risarcimento danni da sinistro stradale.
Il sig. ***., assistito dagli ******************** e T********************, citò nel 2002 il sig. *** e la Compagnia Unipol S.p.A.
(assistita dall’Avv. ***************) per sentirli condannare entrambi al
risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro.
In tale occasione il sig. **. aveva sottoscritto un modello di
Constatazione Amichevole di Incidente “confessando” di essere responsabile
del sinistro, per cui il sig. ** chiedeva la condanna sua e della sua
Compagnia sulla scorta di tale “confessione ” stragiudiziale.
La Compagnia però ritenne tale Constatazione Amichevole frutto
di una frode e quindi la contestò in giudizio sostenendo che riferisse
circostanze non vere.
Effettuata la istruttoria il Giudice ha ritenuto che gli
elementi nel corso del processo acquisiti (audizione di testimoni; perizia
ricostruttiva del sinistro) non confermassero la tesi dell’attore sig. **
per cui, avendo il convenuto sig. ** comunque sottoscritto una dichiarazione
di responsabilità, lo ha condannato in prima persona al risarcimento,
rigettando invece la domanda nei confronti della sua Compagnia contro la
quale tale dichiarazione non poteva avere alcun valore essendo stata
formalmente contestata e con confermata dagli atti di causa.
La sentenza, ampiamente motivata, è molto interessante perchè il
principio ivi asserito -del tutto “in linea” con quelli che regolano la
materia- se adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza della
opinione pubblica avrebbe un sicuro effetto deterrente per numerosissimi
casi di frode: il denunciante di un ” falso” sinistro infatti correrebbe il
rischio di pagare “in proprio”!!
Avv. G*********************. n° 3500/02; Sent n°3471/04
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace dell’Ufficio di Bari, avv. ****************, ha
pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile n. 3500 R.G. 2002 promossa da:
** **, rappresentato e difeso dagli avv.ti ********** e ***************,
domiciliatari
At**************
** **
Convenuto-contumace
Nonche’
Unipol Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. ***************, domiciliatario
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato rispettivamente il 18 e 20.3.2002, ** **
conveniva in giudizio ** ** e la UNIPOL Ass.ni SpA e deduceva: che il
10.2.00 percorreva, alla guida dell’auto BMW ** di sua proprietà, la S.P.
** Grotte – Turi, con direzione Turi, quando veniva urtata nella parte
anteriore destra dalla Ford Escort tg. ** di proprietà e condotta da ** E**
assicurata per la R.C.A. con la Unipol Ass.ni; che, il conducente della
Ford, nel tentativo di eseguire con la propria autovettura una manovra di
inversione in detta S.P. provenendo da un tratturo sito sul lato destro
della stessa nonostante la presenza di segnaletica verticale, ometteva di
concedere la precedenza della BMW; che a seguito dell’impatto tra le due
auto, anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia l’attore perdeva
il controllo del mezzo che urtava con la parte anteriore il muro a secco
posto a sinistra della sede stradale; che dopo l’urto transitava altra
autovettura condotta da Cisternino Sante il quale prestava i primi soccorsi
all’attore e al **, indicando le proprie generalità; che, poichè la BMW non
era nelle condizioni di proseguire la marcia lo stesso attore contattava
telefonicamente la ditta ** Giovanni per il recupero del mezzo per cui
sopraggiungeva un carro attrezzi della citata ditta, condotto da ** ** il
quale provvedeva al trasporto della BMW in ** presso la ditta ** ove
rimaneva in deposito fino al 14.2 e, successivamente, trasportata presso un
garage sito in Bari ove rimaneva sino alla demolizione, il 4.12.01, a
ragione della irrecuperabilità della stessa per i danni subiti in occasione
dell’incidente per cui è causa; che il ** rifiutava il servizio di recupero
della Ford perchè riusciva a mettere in moto la propria auto nonostante
fosse danneggiata; che la BMW subiva un danno per complessivi ? 6.543,72 di
cui ? 819,10 per bolli auto anni 2000 e 2001, ? 712,71 a titolo di spese di
immatricolazione della BMW, ? 28.10 per la demolizione, ? 232,41 per il
soccorso stradale, custodia e trasporto, ? 619,75 per il fermo tecnico
protrattosi per 8 gg., ? 4.131,66 quale valore commerciale dell’auto al
momento del sinistro.
Chiedeva, pertanto, dichiarata la responsabilità esclusiva di ** E**, la
condanna dei convenuti in solido al pagamento della complessiva somma di ?
6.543,72, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, e al
pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio. In via istruttoria l’
interrogatorio formale di ** ** e prova testimoniale. Depositava i documenti
allegati al proprio fascicolo.
Instauratosi regolare contraddittorio, si costituiva la sola UNIPOL
Assicurazione che contestava la domanda, sia in ordine all’an che in ordine
al quantum, chiedendone il rigetto con vittoria di spese del giudizio. La
convenuta società manifestava perplessità in ordine alla veridicità del
sinistro disconoscendo la denuncia del proprio assicurato non ritenendo
verosimile la ricostruzione dei fatti ivi contenuta. In particolare deduceva
la incompatibilità tra lo stato dei luoghi, lo stato postumo dei mezzi
coinvolti e dinamica denunciata in citazione e nel modello di denuncia. In
via estremamente subordinata contestava anche il quantum della domanda
perchè spropositato e non motivato. In via istruttoria chiedeva l’
autorizzazione ad acquisire informative metereologiche delle condizioni del
tempo del giorno 10.2.2000 e l’ammissione di CTU sulla dinamica del sinistro
e la compatibilità, dei danni lamentati, con lo stato dei luoghi; nonchè il
valore antesinistro della BMW dell’attore. Depositava i documenti allegati
al proprio fascicolo.
Rimaneva contumace il ** ** nè rendeva l’interrogatorio formale deferitogli.
In sede istruttoria, acquisita l’informativa relativa alle condizioni
metereologiche, ammesso l’interrogatorio formale del **, non reso per la
mancata presenza dello stesso, veniva espletata la prova testimoniale e CTU.
Disposta la precisazione delle conclusioni e la discussione, all’udienza del
20.10.04 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle
parti che si riportavano a quelle assunte negli atti di costituzione,
ribadite nelle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il convenuto ** ha ammesso la propria responsabilità in ordine alla
determinazione del sinistro per cui è causa dichiarando, nel modulo di
Constatazione Amichevole di Incidente, sottoscritto anche da ** **, prodotto
dalla convenuta Unipol che: “giunto all’incrocio a causa della pioggia
invadevo la strada urtando la BMW la quale usciva di strada sbandando”. Il
secondo comma dell’art. 5 D.L. 23.12.1976 n. 857, convertito con
modificazioni nella L. 26.12.1977 n. 39 stabilisce che, quando il modulo in
questione sia congiuntamente firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel
sinistro si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze e
con le conseguenze risultanti dal modulo stesso. La giurisprudenza di merito
ha attribuito alla C.A.I. il valore di confessione stragiudiziale; la
mancata risposta da parte del ** all’interrogatorio formale deferitogli,
unitamente alla predetta presunzione legale, integra la “fictio confessio”
di cui all’art. 232 c.p.c.
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del **
deve ritenersi pienamente provata.
Ciò posto è necessario approfondire la valenza probatoria di tale
confessione nei confronti sia del confitente sia dell’altra convenuta.
Osserva il giudicante che tale particolare efficacia probatoria nei
confronti della compagnia assicuratrice non si trova in sintonia con il
principio, accolto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la
confessione del conducente, a norma dell’art. 2733, comma 2 c.c. fa piena
prova dei fatti confessati contro l’autore della confessione mentre può
essere liberamente apprezzata dal giudice, ai sensi dell’art. 2733 comma 3
c.c., alla luce degli altri elementi probatori emersi nel processo, nei
confronti dell’assicuratore litisconsorte necessario (cfr. Cass. 95/689;
Cass. 03/2222; Cass. 03/2649).
E’ noto che gli artt. 18 e 23 della legge n. 990/1969 statuendo che il
danneggiato che propone azione diretta nei confronti dell’assicuratore debba
citare anche il responsabile del danno, hanno introdotto un principio di
litisconsorzio necessario “meramente processuale”; le predette norme,
infatti, impongono, nelle sole ipotesi di azione diretta contro l’
assicuratore, l’accertamento con autorità di cosa giudicata del rapporto
danneggiato – danneggiante e, conseguentemente, la necessità di partecipare
al processo di quest’ultimo soggetto.
Tale qualificazione del rapporto processuale ha importanti implicazioni in
materia di valutazione delle prove in quanto nelle ipotesi analoghe a quelle
in esame, in cui la confessione sia resa dal solo danneggiante, gli effetti
della stessa -come già detto- devono ritenersi regolati dal richiamato art.
2733 comma 2 c.c. Pertanto, le predette dichiarazioni confessorie del ** non
possono ritenersi prova dei fatti in esse affermati nel rapporto fra
assicurato e assicuratore in quanto rese soltanto da uno dei litisconsorti
necessari; la società di assicurazione Unipol ha, infatti, dedotto l’
inesistenza del sinistro de quo, sicchè la posizione processuale della
stessa deve ritenersi distinta da quella del convenuto **.
Nella specie, dalla istruttoria espletata non sono emersi elementi obiettivi
che possono costituire riscontro alla pretesa attorea ai fini della
valutazione della confessione resa dal danneggiante con riferimento al
rapporto danneggiato – assicuratore. Non possono assurgere ad elementi
probatori le testimonianze rese dai due testi ascoltati, **************** e
** **, perchè nessuno dei due ha assistito al verificarsi del sinistro
essendo giunti sul posto dopo che la BMW ebbe a scontrarsi contro il muro a
secco. Il Cisternino ha dichiarato: “…Preciso che il giorno 10.2.00 mi
trovavo a passare sulla S.P. ** – Turi e vidi che era avvenuto in incidente”
. Il teste non precisa, nè poteva precisarlo, tra quali auto e con quale
dinamica e solo ricorda che la BMW si trovava fuori strada su un muro e che
vi era un’altra macchina che si trovava di traverso vicino alla S.P. ** –
Turi senza indicare il proprietario nè la marca. Inoltre, lo stesso dichiara
di aver accompagnato il ** presso il **, che gestiva il soccorso stradale,
contraddicendo l’attore che, nell’atto di citazione, ha dichiarato di aver
provveduto personalmente a contattare telefonicamente il ** per il recupero
del mezzo. Il ** quale autista del carro attrezzi nulla dice in ordine alla
dinamica del sinistro e neppure specifica quale fosse l’auto che egli
avrebbe trasportato al deposito. Entrambi i testimoni hanno affermato che l’
altra macchina era posizionata di traverso sulla strada provinciale
leggermente spostata verso destra. L’attore non ha fornito fotografie delle
auto coinvolte e le uniche, prodotte dalla convenuta assicurazione, non
furono scattate sul luogo del sinistro per cui evidenziano soltanto i danni
che presentavano le auto al momento in cui vennero esaminate dal perito dell
‘assicurazione.
Il CTU, al termine delle operazioni peritali, consistite nell’esame della
documentazione fotografica prodotta, non avendo potuto visionale l’
autoveicolo dell’attore, perchè demolito, e quello del convenuto ** perchè
non presentatosi, nella simulazione del sinistro elaborata al computer sulla
scorta di quanto dichiarato dalle parti in causa e su dati, quali la
velocità di 50 Km/h attribuita alla BMW solo perchè la strada era regolata
da divieto di superare tale velocità, e di 23 Km/h alla Ford Escort perchè
una velocità inferiore non avrebbe giustificato le deformazioni subite dalla
BMW, è giunto alla conclusione, non condivisa dal giudicante, per la
compatibilità tra stato dei luoghi, stato postumo dei mezzi coinvolti e
dinamica denunciata in citazione. Senonchè, come giustamente osservato dal
CTP dell’Unipol, il programma effettua tutti i calcoli cinematici in base ai
dati che vengono inseriti all’inizio della elaborazione per cui, è ovvio,
che il risultato finale è legato al tipo di informazioni che vengono forniti
al programma; se i dati non sono oggettivi ma basati su considerazioni
soggettive, come la velocità dei mezzi, il risultato è difforme dalla reale
dinamica del sinistro.
Il CTP ing. ************, sulla base di un ragionamento suffragato da dati
tecnici ha evidenziato che la deformazione riportata dal parafango anteriore
destro e dal paraurti anteriore della BMW non è compatibile con il danno
visibile sulla parte anteriore sinistra della Ford la quale, anzichè
presentare lo schiacciamento obliquo dello spigolo anteriore sinistro, in
base alla presunta posizione posseduta dell’auto in fase di immissione a
destra, presenta invece un tipico danno da urto piano frontale che interessa
tutta la larghezza della vettura in modo quasi uniforme che non trova alcuna
rispondenza con i danni riportati dall’attore. Ha, inoltre, evidenziato la
incompatibilità del danno individuato sulla parte anteriore destra della
Ford con il sinistro descritto nell’atto di citazione, danno che a dire del
CTU sarebbe conseguito all’urto contro il muro a secco delimitante a destra
il tratturo e ciò come effetto del primo contatto a sinistra con la BMW.
Ma tale danno è incompatibile con quanto affermato dai testimoni i quali
hanno concordemente posizionata la Ford di traverso sulla strada
provinciale, leggermente spostata a destra. Inoltre, la Ford avrebbe subito
in seguito all’impatto una rotazione oraria di 90° su se stessa che è
incompatibile con la velocità di 50 Km/h attribuita dal CTU alla BMW. Lo
stesso CTU ha ammesso, nei chiarimenti alla relazione tecnica d’ufficio, “la
difficoltà di fornire una dinamica certa dell’incidente perchè mancano
indizi che mostrino la posizione assunta dagli autoveicoli dopo la fase d’
urto”.
In definitiva, quindi, deve ritenersi che nei confronti dell’assicuratore
non è stata raggiunta la prova del coinvolgimento del veicolo da lui
assicurato nel sinistro in esame.
Come si è esposto innanzi la regola applicabile alla confessione resa dal
danneggiante è quella del secondo comma dell’art. 2733 c.c. sì che essa fa
piena prova dei fatti confessati contro il convenuto ** il quale è tenuto al
risarcimento del danno lamentato dal **, nei limiti di cui diremo in
seguito.
Ritiene il giudicante che la causa unica dell’incidente non sia stata la
inosservanza da parte del ** del precetto dell’art. 145, comma 4 del C.d.S.
che impone al conducente di dare la precedenza agli altri veicoli nelle
intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale. La gravità dei danni della
BMW e del muretto a secco per l’urto della prima contro il secondo, non
potevano che determinarsi per effetto della velocità dell’auto del ** il
quale non poteva marciare, come ipotizzato dal CTU, ad una velocità di 50
Km/h perchè sarebbe stato in grado di arrestare la marcia del proprio mezzo
evitando l’impatto con la Ford che, come si è accertato in precedenza, aveva
già impegnato l’incrocio tant’è che dopo l’urto si trovava posizionata di
traverso sulla strada provinciale. L’attore, quindi, ha violato l’art. 141
C.d.S. che prescrive, tra l’altro, che il conducente deve sempre conservare
il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le
manovre necessarie in condizioni di sicurezza specialmente all’arresto
tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi
a qualsiasi ostacolo prevedibile e, in particolare, regolando la velocità in
prossimità delle intersezioni e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce
malagevole l’incrocio con altro veicolo.
L’esistenza di elementi concreti di colpa a carico di entrambi i conducenti
impone di stabilire la misura dell’incidenza causale riferibile alla
condotta dei protagonisti nella determinazione dell’evento e il grado di
colpa di ciascuno dei conducenti che, quantificato in misura percentuale è,
a parere del giudicante, pari al settanta per cento attribuibile al **
ponendo il restante trenta per cento a carico dell’attore.
Il valore antesinistro della BMW indicato dal CTU in ? 5.681,03 non può
essere condiviso, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione, avendolo l’
attore quantificato in ? 4.131,66; vengono riconosciute le spese di
immatricolazione pari a ? 712,71 oltre ? 28,10 per la demolizione e ? 232,41
per il soccorso, trasporto e custodia come documentato nelle fatture
prodotte, mentre non vengono liquidate le spese per il fermo tecnico e per i
bolli auto per il 2000 e 2001, essendosi il sinistro verificato nel febbraio
2000, ed essendo la riparazione risultata immediatamente antieconomica.
Pertanto il danno risarcibile ammonta a complessivi ? 5.104,88 che, per
effetto del concorso di colpa dell’attore nella misura del 30% si riduce a ?
3.573,42 che vengono poste a carico del convenuto ** oltre gli interessi e
il danno da svalutazione.
Atteso l’esito del giudizio, tenuto conto della particolarità della
fattispecie, questo giudice ritiene che ricorrano giusti motivi per
compensare integralmente le spese del giudizio tra l’attore e la Unipol
Ass.ni; in considerazione del riconosciuto concorso di colpa si compensa un
terzo delle spese tra l’attore e il convenuto ** ponendo a carico di quest’
ultimo i restanti due terzi che si liquidano come in dispositivo tenuto
conto del valore accertato della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
** ** nei confronti di ** ** e della Unipol Ass.ni, così provvede:
a) accoglie in parte la domanda proposta dall’attore nei confronti di
** E** e, per l’effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell’
attore della somma di ? 3573,42 oltre il danno da svalutazione e gli
interessi legali dal giorno del sinistro al soddisfo;
b) compensa per un terzo le spese del giudizio tra l’attore e il
convenuto e condanna lo stesso ** al pagamento, in favore degli avv.ti M************* e ********************, anticipatari, dei rimanenti due terzi che
liquida in complessivi ? 3.987,00 di cui ? 1.259,00 per spese, ivi comprese
le spese di CTU, ? 1.954,00 per diritti e ? 774,00 per onorari, oltre
rimborso forfetario, CAP e IVA come per legge;
c) compensa interamente le spese del giudizio l’attore e la Unipol
Ass.ni S.p.A..
Sentenza esecutiva per legge.
Bari, 11.11.2004
Il Giudice di Pace
Avv. ****************
Depositato in cancelleria
Bari, 18 Nov. 2004
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