Sentenza della dott.ssa ************ , GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza .
Al consulente tecnico d’ufficio non è opponibile la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza che abbia definito il giudizio nel quale questi ha esercitato la sua funzione , perchè il principio della soccombenza attiene soltanto al rapporto tra le parti e non opera nei confronti dell’ausiliario. Le parti di quel giudizio non sono , pertanto obbligate in solido nei confronti del consulente al pagamento del suo compenso.
Avv.Luigi Vingiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO
Avv. ******************
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa segnata al n°2211/05 , discussa all’ udienza del 29/9/2005 e promossa da
…….. rapp.ta e difesa giusta mandato in calce all’atto di precetto notificato dall’Avv. ….. presso il cui studio elett.mente domicilia in Salerno ;
OPPONENTE
CONTRO
….. rapp.to e difeso dagli Avv.i …….. in virtù di procura a margine dell’atto di costituzione ed elett.mente dom.to presso il loro studio in Salerno
OPPOSTO
Oggetto : opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato in data 8/2/2005 , la Sig.ra …. conveniva in giudizio il Sig. ….. onde sentir dichiarare nullo e privo di effetti il precetto notificato il 4/2/2005 , deducendo a sostegno del predetto atto , la nullità del titolo esecutivo con esso azionato e rappresentato dal decreto di liquidazione del G.d.P. del compenso al C.T.U. dott. ….. , stante l’intervenuta modificazione sulla statuizione delle spese a seguito di sentenza definitiva n° 3242/04 , con cui si stabiliva ex art. 91 c.p.c. la ripartizione delle spese processuali ivi comprese quelle di consulenza , nella misura della metà a carico di entrambe le parti . Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale nell’impugnare l’atto di opposizione , instava per il rigetto dello stesso perché infondato , ritenendo la validità del decreto di liquidazione in quanto titolo esecutivo per il C.T.U. pur in presenza di una statuizione definitiva sulle spese , atteso che la sentenza de qua rappresentava titolo inter partes per la ripetizione delle somme anticipate e non dovute , ma non costituiva titolo per il C.T.U. che comunque risultava essere terzo rispetto alla sentenza . Chiedeva comunque in ogni caso di essere autorizzato alla chiamata in causa della ditta …., in persona del legale rapp.te p.t. , controparte dell’opponente …. nel giudizio conclusosi con sentenza n° 3242/04 , onde ottenere il pagamento dell’altra percentuale delle spese di consulenza. All’udienza del 2/5/2005 , sulla scorta di quanto dedotto ed eccepito dalle parti previa decisione riservata , ritenuta la causa matura per la decisione , trattandosi di una mera questione di diritto , questo Giudice rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione all’udienza 29/9/2005 .
Indi in quella sede veniva riservata a sentenza , senza deposito di comparse conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che il tema di giudizio proposto dall’esame dell’atto introduttivo profila una questione che seppure disciplinata dagli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dal d.p.r. 115/2002 T. U. sulle spese di giustizia , per involgere l’argomento appunto la ripartizione delle spese di consulenza tecnica in un processo , comunque risulta poco attratto dall’attenzione della Giurisprudenza che in merito, ha ritenuto di pronunciarsi seppure con orientamento pacifico , in maniera sporadica .
Il vero punctum dolens della vicenda processuale che ci occupa è da ricercarsi nell’individuazione della reale portata ed efficacia nei confronti delle parti del processo, del regolamento delle spese contenuto nella sentenza , segnatamente nei confronti del consulente tecnico nominato in corso di causa , senza però addentrarsi in logiche ermeneutiche sul decreto di liquidazione che disquisendo sui vari aspetti della questione inducono certamente a spostare i termini del problema .
Posto pacificamente che gli onorari liquidati dal giudice al C.T.U. costituiscano delle spese di lite e che il decreto di liquidazione del compenso essendo di per sé titolo esecutivo in virtù della legge , non è assorbito dalla pronuncia contenuta nella sentenza di merito sull’onere delle spese fra le parti , con la sentenza che poi chiude il giudizio, le spese di consulenza potranno essere a seconda dei casi essere poste a carico della sola parte soccombente oppure compensate in tutto od in parte . Orbene in entrambi i casi sia che il giudice decida di compensarle , sia che le ripartisca secondo il criterio della soccombenza , le statuizioni del giudicante hanno effetto solo nei rapporti tra le parti in lite , mentre nei confronti del C.T.U. tutte le parti sono tenute in solido al pagamento per l’intero del compenso come stabilito. Ergo nella fattispecie in esame , seppure sia stato disposto il pagamento delle competenze nella misura della metà a carico delle parti, entrambe parzialmente soccombenti ed a prescindere dal decreto di liquidazione che ha visto porre per l’intero e provvisoriamente le dette spese solo a carico di una parte , comunque il C.T.U. non è tenuto a sopportare il peso della ripartizione interna delle spese di lite e quindi non è obbligato a rivolgersi ad ognuna delle parti per il conseguimento della rispettiva quota , essendo la prestazione del detto ausiliario effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa . Pertanto può affermarsi come principio generale che l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso, deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido fra di loro , prescindendo dalla soccombenza , segnatamente tutte le parti sono obbligate in solido al pagamento del compenso liquidato dal giudice al consulente poiché trattasi di una spesa sostenuta nell’interesse di tutte ( Cass. 8/7/1996 n° 6199 ; conforme Cass. 9/2/1963 n° 245 ) . E’ altresì logico e consequenziale ritenere poi , che la parte escussa per il pagamento per l’intero non potrebbe poi opporre il diverso regolamento contenuto in sentenza , restando la stessa invece obbligata a pagare l’intero compenso per poi agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dell’altra parte per il conseguimento della metà . Ne consegue, alla stregua delle argomentazioni affrontate , che nella fattispecie in esame l’opposto ha correttamente agito escutendo per l’intero una sola delle parti solidalmente tenute al pagamento del proprio compenso professionale . Da ciò ne discende il rigetto dell’opposizione intrapresa .
Sussistono giusti motivi per la compensazione per intero delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. , attesa anche la peculiarità della questione trattata .
P.Q.M.
Il Giudice di Pace , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla Sig.ra …. nei confronti del Sig. ….. con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 4/2/2005 , ogni altra istanza , istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede :
1)Rigetta l’opposizione intrapresa perché infondata , previa conferma della validità e dell’efficacia del titolo esecutivo e dell’atto di precetto .
2) Compensa le spese processuali fra le parti .
Salerno li 28/12/2005
Avv. **************
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