Sentenza emessa prima del deposito delle note conclusionali e delle repliche

L’occasione per parlare dell’argomento ci viene fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16865, pubblicata in data 7 luglio 2017.

La stessa, nel caso sottoposto alla sua attenzione, non prende posizione sulla questione controversa perché, come si legge in motivazione, <<la ricorrente non ha neppure dedotto di non essere stata in grado di depositare le conclusionali e le repliche, …. Tanto più che la decisione è stata anticipata dalla Corte territoriale di soli tre giorni, rispetto alla scadenza del termine per il deposito delle suddette memorie. Sicchè, nel caso di specie, la violazione del diritto di difesa va esclusa in radice.>>.

Tuttavia, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione, da atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono in materia di sentenza emessa prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, ai sensi dell’art. 190 Cpc, a mente del quale, le conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Un primo indirizzo, da ritenersi maggioritario è quello per cui <<l’omessa assicurazione alle parti del potere di depositare le comparse conclusionali ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ., conseguente al deposito della sentenza prima della scadenza del relativo termine, deve ritenersi in ogni caso motivo di nullità della sentenza stessa per violazione del diritto di difesa ed essendo essa inidonea al raggiungimento del suo scopo, che è quello della pronuncia della decisione anche sulla base dell’illustrazione definitiva delle difese che le parti possono fare proprio nelle conclusionali e, quindi, del loro esame. Né ai fini della deduzione di detta nullità con il mezzo di impugnazione, la parte è tenuta ad indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato consentito il deposito della conclusionale, poiché, richiedendosi l’assolvimento di tale onere, si verrebbe impropriamente ad attribuire la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, mediante il rispetto del noto principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione della decisione (contemplato dal primo comma dell’art. 161 cod. proc. civ.), la parte può far valere la nullità stessa, ovvero al veicolo necessario per darle rilievo nel processo (Cass. 10/03/2008, n. 6293; Cass. 24/03/2010, n. 7072; Cass. 05/04/2011, n. 7760; Cass. 08/10/2015, n. 20180, Cass. 02/12/2016, n. 24636)>>.

Tale orientamento fa leva sul principio del contradditorio e sul diritto delle parti di svolgere le proprie difese con pienezza, diritto di difesa che si esplica non solo con l’atto introduttivo del giudizio, ma anche in tutte le fasi procedimentali debitamente scansionate dal codice di procedura civile.

 

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In questi casi, pertanto, la lesione del diritto è in re ipsa e non necessita neppure di un concreto accertamento, in considerazione del fatto che <<il giudizio sul danno alla difesa è fatto dal legislatore e non dal giudice>>, conseguentemente, <<la violazione automaticamente comporta la lesione del diritto di difesa, lesione che non ha bisogno di essere provata dalla parte che la eccepisce>> (Cfr. in motivazione: Cass. n. 20180/2015).

Un secondo più rigoroso indirizzo, viceversa, ritiene che <<la sentenza la cui deliberazione risulti anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica, non è automaticamente affetta da nullità, occorrendo dimostrare la lesione concretamente subita in conseguenza della denunciata violazione processuale, indicando le argomentazioni difensive – contenute nello scritto non depositato e, quindi, non esaminato dal giudice – la cui considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di determinare una decisione diversa da quella effettivamente assunta (Cass. 13/11/2003, n.17133; Cass. 23/02/2006, n. 4020; Cass. 09/04/2015, n. 7086)>>.

Tale indirizzo minoritario, fa leva su ragioni di economia processuale e sulla ragionevole durata del processo dal quale far discendere come la violazione di norme procedurali, non comporti automaticamente un effettivo pregiudizio per le parti, non tutelando <<l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio>>.

Conseguentemente, la parte che ritiene di aver subito un pregiudizio dal mancato rispetto del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, deve dimostrare la tangibile lesione subita, indicando quale <<argomentazione difensiva avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di condurre il giudice ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta>> (Cfr. in motivazione: Cass. n. 7086/2015).

Sentenza collegata

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Avv. Accoti Paolo

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