Sent. n.354/E.L./2006
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
composta dai seguenti Magistrati :
Dott. Lodovico Principato Presidente
Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel.
Dott. Cesare Vetrella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti dei sigg. ………………….
Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al n°10680/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 4/7/2006, con l’assistenza del Segretario, dr. Pierluigi Cammarota: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona del dr. Massimiliano Minerva; l’avv. Giuseppe Caforio, nell’interesse dei sigg. G, S, Gg, M, C, Bb, Ss, Ggg, M, Cr e Ff; l’avv. Simone Budelli, su delega dell’avv. Paolo Rossi, nell’interesse del sig. Mm; l’avv. Maurizio Pedetta, nell’interesse del sig. Sss; l’avv. Riccardo Petroni, nell’interesse dei sigg. Dd, Ddd e Bbb.
FATTO
I)– Con atto di citazione in data 20/2/2006, la Procura Regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i sigg. ……………….., quali: presidente, vicepresidente, direttori, componenti della Deputazione Amministrativa e componenti del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio della Bonificazione Umbra di Spoleto, per ivi sentirli condannare, nelle indicate qualità ed a favore del predetto Consorzio, alla complessiva somma di € 115.112,78, corrispondente –a dire della Procura medesima– al danno risentito dal cennato Consorzio per la partecipazione del Consorzio stesso, quale socio di maggioranza, alla SEDIT S.r.l. (Società Elaborazione Dati Informatici Territoriali).
II)– Riferisce la citazione che la Procura, "a seguito di denuncia (su) presunti sprechi di pubblico denaro derivanti dalla costituzione della (predetta) società da parte del (menzionato) Consorzio", ha avviato l’istruttoria di competenza, dalla quale è emerso che:
a) il ripetuto Consorzio, "con deliberazione del Consiglio dei Delegati n°9/C del 22/12/1997, assunta su proposta della Deputazione amministrativa, ha approvato la propria partecipazione, quale socio di maggioranza", con una quota del 74% del capitale sociale (€ 25.822,84), pari ad € 19.108,91;
b) alla SEDIT hanno partecipato anche il Consorzio della Bonifica della Val di Chiana, la Società Sigma Distribuzione, la Federazione Regionale degli Agricoltori Umbri , la Confederazione Coltivatori Diretti di Perugia, la Confederazione Italiana Agricoltori-CIA dell’Umbria;
c) la SEDIT ha "formalmente avuto sede, dalla (sua) costituzione (luglio 1998) fino al 12/7/2004, a Spoleto, via Arco Druso 37, ma l’immobile corrispondente a tale indirizzo era inagibile già da prima (e perciò) la Società ha avuto sede, di fatto, in via Macedonio Meloni, presso gli stessi uffici del Consorzio della Bonificazione Umbra";
c) peraltro, "non risultano atti di locazione, né pagamenti della Società a favore del Consorzio", almeno fino al 12/7/2004, allorquando "la SEDIT (ha stipulato) una locazione per l’utilizzo di tre uffici di proprietà del Consorzio, siti in Foligno, (al) canone annuo di € 9.053,57";
d) l’attività propria della SEDIT "concerne principalmente l’ erogazione ai consorzi di bonifica ed altre entità pubbliche ………. di servizi di natura tecnica ed informativa, con particolare riguardo ad aspetti relativi al campo dell’informatica applicata al monitoraggio ed alla conoscenza del territorio, nonché la gestione informatica di banche dati per conto degli stessi soggetti pubblici, con aggiornamento costante di informazioni ………, consulenza informatica ed assunzione della qualifica di responsabile del trattamento dei dati"; l’oggetto sociale, inoltre, è stato modificato con delibera della Deputazione n°307/D del 10/11/2003, che consente "alla SEDIT di acquisire la qualificazione giuridica di società di ingegneria di cui all’art. 17, comma 6, lettera B, della c.d. Merloni Ter";
e) la SEDIT ha "sempre avuto un piccolo numero di clienti, (stimati dalla Procura in) non più di dieci, e le forniture, in massima parte, sono state effettuate nei confronti del Consorzio Bonifica Umbra", che dal 2001 –ha precisato la Procura– "risulta l’unico cliente", se si escludono fatturazioni del tutto marginali per altri clienti nel 2001 e nel 2002, neanche più rinvenibili –simili fatturazioni– nel 2003 e nel 2004;
f) i numerosi lavori appaltati alla SEDIT dal Consorzio sono consssti "per lo più in servizi in senso generico, nonché in servizi di progettazione e studi, ……… (per i quali) la SEDIT ha emesso fatture nei confronti del Consorzio …….. per lo stesso importo (o) a volte per importi maggiori, rispetto a quelle dei (suoi) fornitori";
g) gli utili distribuiti, ossia quelli "decurtati dalle perdite e degli accantonamenti a riserva legale, ammontano a complessivi € 2.895,00, dalla costituzione (1998) fino al 31/12/2003";
h) la SEDIT, inoltre, "non ha avuto lavoratori dipendenti, dalla sua costituzione al mese di aprile 2004, (e) si è saltuariamente avvalsa della collaborazione della (sig.ra) Marcucci Candia, dipendente del Consorzio della Bonificazione Umbra";
III)– Sulla scorta delle riferite risultanze istruttorie, la Procura, con atto del 5/10/2005, ha invitato gli odierni convenuti a dedurre, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l. n°19/1994, addebitando loro il complessivo danno di € 111.924,85, risentito dal Consorzio per la Bonificazione Umbra "dalla partecipazione alla SEDIT, consistente nella mancanza di reali benefici economici (per il Consorzio stesso), sia sotto forma di utili, sia sotto forma di utilità comunque derivanti dalle attività della società partecipata, a causa della totale assenza di valore aggiunto nelle prestazioni fittizie effettuate dalla predetta società, la quale svolgeva le funzioni di mero intermediario nell’acquisizione di beni e servizi per conto del (predetto) Consorzio" (v. pag. 4 dell’invito).
Tale danno, nella prospettazione della Procura, risulta composto:
a) quanto ad € 130.609,25, dall’importo complessivo di tutte le spese di "costituzione, gestione e funzionamento della società", ovviamente per la sola quota di partecipazione societaria (del Consorzio) del 74% del loro importo, sostenute dalla Società "dalla sua costituzione al 2004", corrispondenti: per il 2004, ad € 36.904,21; per il 2003, ad € 17.119,63; per il 2002, ad € 6.498,95; per il 2001, ad € 18.016,50; per il 2000, ad € 12.136,57; per il 1999, ad € 5.442,59; per il 1998, ad € 4.490,78;
b) quanto ad € 7.164,68, dall’importo complessivo dei "pagamenti, diversi dai precedenti, che il Consorzio ha fatto a favore della SEDIT per beni o servizi utilizzati esclusivamente dallo stesso Consorzio e per i quali la SEDIT ha –a sua volta– eseguito i pagamenti ai propri fornitori", distinguendo: (b1) "il caso in cui il Consorzio ha pagato alla SEDIT una somma maggiore rispetto a quella che la stessa ha pagato al proprio fornitore, …… nel quale caso il danno (è stato considerato) pari al 26% della differenza positiva tra gli importi pagati, (in quanto) la partecipazione (del Consorzio) ha comportato (un) ritorno del 74% del plusvalore pagato"; (b2) il caso in cui il Consorzio ha pagato un prezzo minore, nel quale "il danno (è) diminuito del 26% della differenza negativa";
c) quanto ad € 5.200,00, dall’importo complessivo "del 26% dell’ ipotetico canone che (la SEDIT) avrebbe dovuto corrispondere per 5 anni (1998-2003) per avere utilizzato, sia pure saltuariamente, immobili e strutture del (Consorzio) a titolo gratuito, su una base di canone annuale pari ad € 4.000,00, così calcolato in via equitativa, ex art. 1226 cc";
d) quanto ad € 2.353,92, dall’importo corrispondente al 26% "del mancato introito del (canone) di locazione dell’immobile folignate (del Consorzio), fissato in € 9.053,57, nel contratto stipulato il 12/7/2004.
Peraltro, dall’importo complessivo delle predette voci di danno (pari ad € 145.327,85) la Procura ha sottratto "i corrispettivi che la SEDIT ha riscosso per la cessione di beni o servizi a soggetti diversi dal Consorzio", per i quali il Consorzio stesso ha ricevuto "un guadagno (di) € 33.403,00, pari al 74% (di dette) entrate", così pervenendo all’indicata somma di € 119.924,85.
Il danno in questione, è stato addebitato:
a) nella misura del 25% al Presidente del Consorzio G, "anche nella sua qualità di rappresentante legale dell’ente e di Presidente della Deputazione, perché: (a1) "non ha curato l’interesse pubblico specifico dell’ente, considerato (quale) imprenditore socio della SEDIT, che comporta la partecipazione a società di diritto privato secondo criteri di utilità ed economicità, con esclusione della permanenza in (società) che non producano e non distribuiscano utili e la cui gestione, per di più, si riveli inutile o addirittura dannosa per l’ente socio stesso"; (a2) ha "omesso (di) sovrintendere all’amministrazione consorziale ed alla cura dell’esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere d) ed e) dello Statuto del Consorzio, con particolare riferimento alla vigilanza sulla SEDIT"; (a3) per "non avere amministrato, nella sua ulteriore qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della SEDIT nel periodo 2000-2004, la società secondo i criteri di diligenza tipici dell’imprenditore oculato, intrattenendo rapporti economici quasi esclusivamente con il Consorzio di Bonifica Umbra e portando la società (stessa) a non ottenere e distribuire utili, fino al 2004";
b) nella misura del 5%, al Vice Presidente del Consorzio S, per le medesime ragioni indicate per il Presidente, in quanto "sostituisce o coadiuva il Presidente, (ex) art. 30 dello Statuto", con esclusione dell’ultimo addebito (quello di cui alla precedente lettera a3), non avendo il predetto rivestito la qualifica di "presidente del consiglio di amministrazione della SEDIT";
c) nella misura del 4% complessivo (ed in parte uguale tra loro) ai "componenti della Deputazione amministrativa del Consorzio, sigg. C Bb, Mm, Ggg (e) M, perché, "nel deliberare le forniture di beni e servizi o l’ affidamento di lavori alla SEDIT, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. n) ed o) dello Statuto, non hanno rilevato l’assenza di convenienza economica, (se non) addirittura il palese danno per l’amministrazione consortile, con conseguente inutilità della intermediazione societaria, considerato che i fornitori della SEDIT, (ed) in particolare la Sigma Distribuzione, tra l’altro (anch’essa socia della SEDIT), erano stati in precedenza fornitori diretti del Consorzio, (ed erano) dunque ben noti alla Deputazione";
d) nella misura del 5% ciascuno, agli ulteriori componenti della Deputazione amministrativa del Consorzio, sigg. S, Ss, Cr (e) Felcioni, in ragione degli stessi profili di responsabilità rilevati per i componenti della Deputazione di cui alla lettera precedente, con l’aggravante che i medesimi erano anche "componenti del consiglio di amministrazione della SEDIT";
e) nella misura del 5% ciascuno, ai Direttori del Consorzio succedutisi nella carica, sigg. Gg, Sss e M, perché "hanno partecipato con voto consultivo e con funzioni di segretario alle sedute della Deputazione amministrativa, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto (ed) hanno quindi contribuito a formare la volontà dell’ente in maniera distorta e viziata, omettendo di segnalare all’organo collegiale le anomalie gestionali, relative ai rapporti con la SEDIT; (e ciò) soprattutto in considerazione dell’ulteriore incarico di amministratori delegati della SEDIT, (rivestito) da Gg e M, (che li ha portati ad avere) conoscenza del ruolo di intermediazione fittizia svolto dalla società stessa e della disutilità per il Consorzio della partecipazione societaria";
f) nella misura del 5% ciascuno, ai componenti il collegio dei revisori dei conti, (sigg. Dd, Ddd e Bbb), per "non avere formulato osservazioni o rilievi sull’andamento della partecipazione nella SEDIT e per non avere rilevato l’antieconomicità e la disutilità per il Consorzio degli affidamenti (alla SEDIT medesima) di lavori e forniture di beni e servizi a prezzi notevolmente più alti di quelli praticati alla SEDIT dai (suoi) fornitori, (a sua volta) ex fornitori del Consorzio, in assenza di prestazioni reali da parte della società partecipata".
IV)– Con note controdeduttive di contenuto pressoché identico, depositate il 18/11/2005, per i sigg. G, S, C, Ss, Ggg, M, Cr, Ff e Gg, ed il 22 e 23/11/2005 per i sigg. Bb e M, l’avv. Giuseppe Caforio ha declinato ogni addebito, soffermandosi :
a) le ragioni che hanno portato alla costituzione della SEDIT, costituite dalla possibilità di "coniugare il controllo di competenza pubblica da parte degli enti soci con lo scopo di lucro proprio delle società di capitali" (v. pag. 6 delle note depositate il 18 ed il 22/11/2005 e pag. 7 della nota controdeduttiva depositata il 23/11/2005);
b) i "benefici che il Consorzio di Bonificazione Umbra ha ottenuto", rappresentati dal fatto di aver potuto realizzare "una sinergia con altri Enti Pubblici territoriali e con organismi privati, diversamente non realizzabile" e dal fatto di avere avuto "la possibilità di usufruire di beni, mezzi e servizi provenienti dai soci fondatori, che hanno permesso di avere economie di scala che hanno sensibilmente contenuto i costi necessari alla gestione singola delle varie attività" (v. ancora pag. 6 delle note depositate il 18 ed il 22/11/2005 e pag. 7 della nota controdeduttiva depositata il 23/11/2005).
Il predetto avvocato, peraltro, dopo aver negato la possibilità di sindacare nel merito la scelta di costituire la SEDIT, ha contestato ogni addebito, osservando :
1) quanto alle "presunte discordanze (della) sede legale con la sede effettiva", che ciò è dipeso dal fatto che la SEDIT è stata costituita "a cavallo degli eventi sismici (dell’) autunno del 1998" e che, "proprio in conseguenza di tali eventi", la sede della SEDIT è stata "spostata dall’immobile di via Druso in via Meloni, in attesa di rientrare nella sua sede originaria"; in relazione a tale spostamento, peraltro, il menzionato legale ha negato che "possa ravvisarsi un danno", del resto –ha soggiunto– "anche le contestazioni sulla mancata stipula di un contratto di affitto e (di acquisizione dei) relativi canoni vanno inquadrate (nella) difficile situazione nella quale e venuta a trovarsi la SEDIT, laddove comunque "appare fantasioso ed irreale la determinazione di un danno derivante per un presunto canone non corrisposto";
2) quanto alla "presunta trascurabilità dell’attività condotta dalla SEDIT", invece, ha rilevato che ciò è dipeso, "almeno nei primi anni", dalle ordinarie difficoltà commerciali delle "imprese di nuova costituzione", alle quali si sono aggiunte -nel caso- le "limitazioni create dagli eventi sismici";
3) quanto, poi, alla mancata distribuzione degli utili, ha osservato che ciò è dipeso dal fatto che "la società ha notevolmente aumentato il proprio patrimonio netto ed (ha) accresciuto il proprio avviamento, tant’è che le sue quote (hanno acquisito) un valore di gran lunga maggiore (a) quello nominale", così che il Consorzio non ha risentito alcun danno, ma ha "anzi aumentato il proprio valore patrimoniale";
4) quanto, infine, al ruolo di "intermediazione" avuto dalla SEDIT nell’acquisizione di bene e servizi, ha osservato che un simile ruolo "è tipico delle società commerciali", così come è "tipico ed essenziale fatturare i servizi con maggiorazione sul costo di acquisto".
In conclusione, l’avv. Caforio ha negato l’esistenza dell’illiceità della condotta e, "ad abbundantiam, della colpa grave".
In particolare, poi, quanto alla "posizione del sig. M", ha rilevato che il medesimo ha assunto le cariche di amministratore delegato della SEDIT e di direttore del Consorzio non già dal 2/7/1998 al 19/12/2001, come affermato dalla Procura, ma "dal giugno 2003", e cioè quando erano "cessati i presunti contegni irregolari".
V)– Con nota controdeduttiva depositata anch’essa il 23/11/2005, il sig. Mm ha negato ogni responsabilità, osservando, con riferimento alla sua posizione di componente la Deputazione amministrativa, in base alla quale "avrebbe dovuto –secondo la Procura – rilevare il minor costo delle forniture sostenute dal Consorzio nel periodo anteriore alla costituzione della SEDIT", che detta società è stata costituita nel 1998, mentre egli è "entrato a far parte della Deputazione dal febbraio 2000"; d’altro canto, ha soggiunto, la comparazione stessa era oggettivamente "difficile", posto che "la fatturazione (del) 1997 (era) senz’altro inferiore (alla) analoga fornitura (del) 2000" e comunque egli, facendo parte solo della Deputazione consortile e non anche del Consiglio di Amministrazione della società, "non era a conoscenza dei nomi e dei costi dei fornitori utilizzati dalla SEDIT".
Sotto altro profilo, ha evidenziato la natura "politica" delle scelte della Deputazione, eccependo l’insindacabilità delle scelte stesse e comunque argomentando per il carattere "obbligato" e "necessitato" della "scelta di esternalizzare i servizi attraverso la SEDIT".
VI) – Con nota controdeduttiva depositata il 12/12/2005, a firma dell’avv. Riccardo Petroni,i sigg. Dd, Ddd e Bbb hanno declinato anch’essi ogni addebito .
In particolare, dopo aver delineato il sistema dei controlli nelle SRL prima e dopo la riforma del 2004 e dopo aver delineato il sistema dei controlli del Collegio dei Revisori dei conti nel Consorzio della Bonificazione Umbra, il predetto avvocato ha fatto presente che, in concreto, il "collegio in carica (si è riunito) per la prima volta soltanto (il) 27/6/2000" e, a conclusione dell’esame del rendiconto per l’esercizio 2000, ha chiesto che fosse allegato "l’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla SEDIT", che poi è stato regolarmente allegato anche negli anni successivi; tuttavia, in assenza di "segnalazioni, da parte di Amministratori della Società o del Consorzio, ….. il Collegio non poteva che prendere in visione il solo bilancio di esercizio della società, non corredato neanche di relazione sindacale, in quanto non sussisteva l’obbligo di nomina di (un) collegio sindacale".
Sotto altro profilo, ha argomentato per la piena legittimità della scelta del Consorzio di partecipare alla costituzione della SEDIT, in relazione anche ai limiti dl sindacato delle scelte discrezionali della P.A., evidenziando:
a) quanto agli aspetti relativi alla "mancata corrispondenza tra (la) sede legale e (la) sede effettiva", che ciò è dipeso in larga parte dai noti eventi sismici che hanno colpito l’Umbria nel 1997, "senza che tuttavia (da un simile spostamento) ne (sia) disceso un danno";
b) quanto alla "presunta trascurabilità dell’attività della SEDIT (ed) alle modalità di esecuzione della medesima", che anche sull’avvio dell’attività della società hanno influito i cennati eventi sismici, mentre la mancata distribuzione degli utili è stata "correttamente finalizzata al rafforzamento della posizione patrimoniale della società medesima", laddove, infine, il "ruolo di intermediazione nell’ acquisizione di beni e servizi .…. costituisce funzione tipica delle società commerciali ed è "privo di pregio affermare che l’ente avrebbe conseguito notevoli risparmi se avesse provveduto direttamente .…, (versandosi in ipotesi di) risparmio presunto e non verificato".
In conclusione, secondo l’avv. Petroni: 1) non è riscontrabile alcuna illegittimità, 2) manca un pregiudizio effettivo e 3) la stessa determinazione del danno "è ingiustificata".
VII) – Da ultimo, con nota controdeduttiva depositata il 18/11/2005, alla quale sono seguite un’audizione personale (in data 13/12/2005) ed altre due note controdeduttive integrative (in data 13/12/2005 ed in data 7/2/2006), l’ing. Sss ha negato ogni sua responsabilità, sottolineando come egli "non (abbia) mai avuto (alcun) ruolo (nella) gestione della SEDIT, contrariamente ai direttori (del Consorzio) che (lo) hanno preceduto e seguito, con i quali del tutto impropriamente (è stato) chiamato a rispondere in uguale misura".
Sotto altro profilo, ha anche fatto presente di "non (aver) mai contribuito in qualsivoglia modo a formare la volontà del Presidente e dei componenti della Deputazione Amministrativa dell’Ente", in quanto:
a) "il Direttore (del Consorzio) non è un organo" del Consorzio stesso, ma semplicemente "partecipa alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo e funzioni di segretario";
b) ogni atto della Deputazione "veniva adottato unitamente al (relativo) documento istruttorio, redatti (entrambi) a cura del responsabile del servizio proponente, previa acquisizione del parere di regolarità tecnica, contabile (e) di legittimità, sottoscritti dai rispettivi responsabili";
c) i contratti di fornitura stipulati durante il suo incarico, e per i quali il deducente ha "sottoscritto personalmente i pareri istruttori", erano "sotto soglia" e si poteva ricorre all’affidamento diretto, mentre le "offerte venivano valutate sotto il profilo della congruità tecnica ed economica dalla dr.ssa Marcucci", la cui doppia dipendenza –dal Consorzio e dalla SEDIT– è rimasta ignota fino all’invito a dedurre;
d) solo a partire "dalla seconda metà del 2002" ha cominciato a nutrire "qualche preoccupazione in merito ad alcune (forniture) a favore della SEDIT, dubitando (anche) della credibilità ed attendibilità delle verifiche condotte dalla dr.ssa Marcucci", così che nel febbraio del 2003 è giunto a negare "il visto di regolarità tecnico-contabile e di legittimità" sugli incarichi alla SEDIT per la "redazione delle mappe di allagabilità del comprensorio consortile", che tuttavia vennero comunque approvate "durante la Deputazione del 3/2/2003", e pochi mesi dopo (il 12/6/2003), veniva licenziato;
e) in ogni caso, "per il corretto accertamento delle singole responsabilità ", occorrerebbe acquisire anche la documentazione chiesta dal medesimo con nota del 14/11/2005, inviata per conoscenza anche alla Procura.
VIII)– Con l’atto introduttivo della causa parte attrice ha ribadito gli addebiti mossi con l’invito, ulteriormente chiarendo il quadro normativo in cui essi si collocano, in relazione anche alla positivizzazione del principio di economicità, affermato da varie disposizioni legislative, per il quale deve ritenersi che, nella vicenda all’esame, manchi un "rapporto di ragionevole proporzionalità tra costi e benefici" (v. pag. 30 della citazione).
In particolare, la Procura ha precisato che "ciò di cui si discute in questa sede (non è il) potere del Consorzio (di costituire) la SEDIT , (ma) il carattere fittizio della società e l’effettiva utilità e convenienza economica per il Consorzio (stesso), derivante dalla partecipazione al capitale della SEDIT ; utilità riguardata in concreto, sia in relazione alla gestione dei rapporti con la partecipata, che all’ opportunità della permanenza della partecipazione maggioritaria dell’ente pubblico".
Peraltro, rideterminato l’importo complessivo del danno nella maggior somma di € 115.112,78, rispetto a quella di € 111.924,85 indicata nell’invito a dedurre, parte attrice ha anche parzialmente variato le percentuali di riparto del danno stesso tra i convenuti.
Al riguardo, ferme restando le percentuali di riparto già stabilite nell’invito per il Presidente (25%), per il Vice Presidente (5%) e per il Collegio dei Revisori (5% ciascuno) è stato addebitato:
a) ai componenti della Deputazione Amministrativa sigg. C, Bb, Mm, Ggg e M il 2% ciascuno del danno, laddove nell’invito era il 4% complessivo, suddiviso in parti uguali tra loro;
b) ai componenti della Deputazione sigg. S, Ss, Cr e Ff il 7,5% ciascuno del danno, laddove nell’invito era stato loro addebitato il 5% ciascuno;
c) ai Direttori del Consorzio Gg e M il 6% ciascuno del danno, ed al sig. Sss il 3% soltanto, posto che i primi due sono stati anche "amministratori delegati della SEDIT", laddove nell’invito tutti i Direttori del Consorzio erano stati chiamata a rispondere nella uguale misura del 5% ciascuno del danno.
IX) – Costituitosi in giudizio nell’interesse dei sigg. G, S, Gg, M, C, Bb, Ss, Ggg, M, Cr e Ff con memoria depositata il 14/6/2006, l’avv. Giuseppe Caforio ha avversato la pretesa attrice, eccependo anzitutto la "nullità della citazione e (il) difetto di potestas iudicandi di (questa) Corte per violazione dell’art. 1 della l. n°20/1994".
Al riguardo, secondo il predetto legale, la Procura avrebbe inteso sindacare il merito della scelta del Consorzio di partecipare, quale socio di maggioranza, la SEDIT, sotto il profilo della "utilità e convenienza" della partecipazione stessa; il che -ha rilevato- è "inammissibile", posto che la Corte dei conti ha solo il potere di valutare "in astratto ed ex ante la compatibilità delle scelte discrezionali con i fini istituzionali dell’ente".
In secondo luogo, il predetto legale ha eccepito la prescrizione quinquennale per tutte le voce di danno verificatesi prima del 2000.
Relativamente all’ "elemento oggettivo della condotta", poi, l’avv. Caforio :
1) quanto alla "sede legale della SEDIT", ha ribadito le ragioni già indicate nelle note controdeduttive sul divario tra sede legale e sede di fatto (legate essenzialmente al terremoto del 1997) e, quanto alla mancata corresponsione di un canone al Consorzio per la fruizione da parte della SEDIT di locali propri del Consorzio medesimo ha osservato che "non si è ancora creato alcun danno", non essendo ancora prescritto il relativo credito;
2) quanto all’ "assenza di dipendenti da parte della SEDIT", ha fatto presente che "la SEDIT ha operato attraverso personale esterno ed in appalto di lavori";
3) quanto alla "presunta trascurabilità dell’attività della SEDIT e (alle) modalità di esecuzione della medesima", ha ribadito ed approfondito i temi già esposti nelle note controdeduttive, articolatamente illustrando le ragioni che hanno portato alla iniziale esiguità dei fruitori delle attività della SEDIT, nonché le ragioni che hanno indotto a non distribuire gli utili e a non praticare al Consorzio gli sconti che la SEDIT riceveva dai suoi fornitori.
Sempre relativamente all’elemento "oggettivo", poi, il ridetto legale ha anche contestato la sussistenza del danno, assumendo che la SEDIT "ha visto notevolmente implementare il (suo) patrimonio netto" ; a tal riguardo ha allegato apposita relazione peritale del dr. Paolo Burini.
L’avv. Caforio ha, inoltre, puntualizzato la posizione dell’ing. M e dell’ing. Gg, sottolinenando che il primo ha assunto la carica di Direttore del Consorzio solo dal 2003, mentre il secondo è cessato, da tale carica, per pensionamento, l’8/8/2001.
Relativamente all’elemento soggettivo, l’avv. Caforio ha anche qui eccepito la nullità della citazione perché, a suo dire, "è indefinita la causa petedendi", non essendo specificato –ha chiarito– se "si parla di dolo o di colpa grave". In ogni caso, ha escluso la sussistenza di entrambi.
Peraltro, il ridetto difensore ha anche eccepito la nullità della citazione per violazione dell’art. 1, coma 1 ter, della l. n°20/1994, in quanto –ha precisato – parte attrice "non ha in alcun modo considerato né la presenza dei soggetti in sede di costituzione dell’organo consiliare, né tanto meno ha considerato chi ha espresso voto favorevole"; il che rileva –ha evidenziato– anche sulle percentuali di riparto del danno che –a suo giudizio– non appaiono "suffragate dai fatti".
Da ultimo, l’avv. Caforio ha chiesto la rideterminazione del danno, valutando i vantaggi comunque conseguiti, i quali andrebbero considerati a scomputo dell’importo del danno che residua dopo aver eliminato le partite prescritte. In sostanza egli sostiene che, a seguito di tale scomputo, l’ "eventuale credito da parte dell’erario ammonterebbe a non più di € 27.245,20"; su tale somma, quindi, ha chiesto anche l’esercizio del potere riduttivo, in ragione "del fatto –ha precisato– che gli amministratori del Consorzio hanno agito con assoluta buona fede e con assoluta competenza, nel rispetto delle normative vigenti".
X)– Costituitosi nell’interesse dei sigg. Dd, Ddd e Bbb con memoria depositata il 14/6/2006, l’avv. Riccardo Petroni ha sostanzialmente ribadito le considerazioni espresse nella nota controdeduttiva, concludendo per l’assoluzione dei propri assssti, per carenza della condotta illecita e della colpa grave, comunque precisando che "l’attuale collegio dei revisori in carica dall’anno 2000 (ha potuto) riunirsi per la prima volta soltanto il 27/6/2000".
Il predetto difensore ha anche eccepito la prescrizione per i "fatti antecedenti al 2000" e, in via subordinata, ha invocato il potere riduttivo, "dedotti gli addebiti (prescritti) e dedotto l’attuale maggior valore patrimoniale raggiunto dalla SEDIT, come accertata dalla relazione del dr. Burini", allegata alla memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Caforio.
XI)– Costituitosi nell’interesse del sig. Mm con memoria depositata anch’essa il 14/6/2006, l’avv. Paolo Rossi ha contestato la pretesa attrice, eccependo anzitutto la "nullità della citazione", per "omessa individuazione delle delibere della Deputazione che fonderebbero l’asserita responsabilità" del Mm medesimo.
A tal proposito, il predetto difensore ha osservato che "l’organo inquirente si (è limitato) ad una ricostruzione complessiva dei sei anni di vita della SEDIT , (senza considerare) che il Mm non ha avuto mai a che fare con (tale società) e che (al contrario) per una compiuta e precisa contestazione avrebbe dovuto verificare ogni singolo atto della Deputazione, (idoneo) ad individuare un danno e a fare rinvenire una responsabilità per colpa grave" del Mm medesimo.
Nel merito, invece, ha concluso per l’infondatezza dell’azione risarcitoria, ribadendo ed ulteriormente puntualizzando le considerazioni esposte nella nota controdeduttiva.
In particolare, ha osservato che gli atti ai quali ha partecipato il Mm erano "in qualche modo dovuti, in quanto consistevano nell’attuazione o prosecuzione di decisioni precedentemente deliberate", e che comunque "durante la gestione Mm la SEDIT ha riportato nelle casse del Consorzio quasi € 35.0000, ovvero una somma ben superiore a quella contestata come danno prodotto dalla Deputazione".
Esclusa la sussistenza della colpa grave, il predetto difensore ha anche contestato le modalità di calcolo del danno addebitato al Mm, a suo dire errato "sotto un duplice profilo": a) perché "viene applicata al Mm la stessa percentuale attribuita agli altri Deputati, che ben più a lungo hanno ricoperto tale ruolo"; b) perché "una oggettiva quantificazione del danno imporrebbe una valutazione delle singole delibere asseritamente dannose, approvate con il voto favorevole del Mm" stesso .
Da ultimo ha anche eccepito l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, evidenziando che "le decisioni (della) Deputazione (sono) assunte a livello di organo politico e … costituiscono mere scelte di opportunità".
XII)– Da ultimo, costituitosi nell’interesse dell’ing. Sss con memoria depositata anch’essa il 14/6/2006, l’avv. Maurizio Pedetta ha avversato la pretesa attrice, eccependo, anzitutto, il difetto di giurisdizione di questa Corte, alla stregua dei principi affermati dalle SS.UU: della Cassazione con la sent. n°8780/1998, in quanto –ha chiarito il predetto difensore – "la contestazione formulata dalla Procura (attiene) essenzialmente ..… a scelte imprenditoriali compiute da un ente pubblico economico e non all’esercizio di poteri autoritativi".
Ancora in via preliminare, il nominato difensore ha eccepito l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, osservando che, in concreto, parte attrice ha operato un simile sindacato, in quanto ha giustificato gli addebiti mossi con riferimento al generico principio di economicità, senza indicare la specifica norma legislativa violata, tra le tante che, "negli ultimi anni" prevedono detto principio".
In rito, poi, ha lamentato il fatto che, a suo avviso, "il Procuratore ha sostanzialmente ignorato le deduzioni (dell’) ing. Sss ,…. così vanificando la funzione di garanzia propria dell’invito stesso".
Nel merito, invece, ha ribadito ed ulteriormente illustrato le ragioni che depongono per l’esonero di responsabilità dell’ing. Sss, sia perché egli "non ha avuto alcun ruolo nella SEDIT" e sia perché "non ha contribuito in alcun modo a formare la volontà del Consorzio nei rapporti con la SEDIT", così che in concreto manca qualsiasi elemento dell’ "illecito, .… sia sotto il profilo psicologico, …. che causale e dell’antigiuridicità della condotta".
In via subordinata, ha chiesto che "la percentuale attribuita all’ing. Sss (sia) ridotta e, comunque, (che sia) calcolata non già sul totale dei danni prodotti dal 1999 ad oggi, ma soltanto su quelli verificatisi nel periodo in cui il (predetto) è stato Direttore Generale".
XIII) – All’odierna pubblica udienza, il PM, dopo aver chiarito che non è in discussione il potere del Consorzio di costituire la SEDIT, in relazione anche a quanto previsto dall’art.23 lettera p) dello Statuto del Consorzio medesimo, ha ribadito che la materia del contendere attiene al "carattere fittizio della società" ed all’effettiva utilità e convenienza economica per il Consorzio di partecipare alla società stessa, diffusamente illustrando le ragioni che, a suo giudizio, rendono non conveniente tale partecipazione. Egli ha, inoltre, argomentato per la reiezione dell’eccezione di giurisdizione sugli enti pubblici economici, dedotta dall’avv. Pedetta, e per la reiezione dell’eccezione sulla insindacabilità delle scelte discrezionale, dedotta dalle difese dei convenuti, soffermandosi, poi, sulla posizione dei singoli convenuti e confutando la relazione del dr. Burini, allegata alla memoria di costituzione dell’avv. Caforio.
Il PM, su invito del Collegio, ha depositato copia dell’appunto d’udienza per le sue conclusioni in aula.
Dal canto loro, i difensori dei convenuti hanno illustrato ognuno le proprie tesi, concludendo in conformità.
In via di replica, il PM, ha –tra l’altro – evidenziato, in relazione alle incertezze lamentate dall’avv. Caforio sull’elemento psicologico per il quale i suoi assssti sono stati convenuti in giudizio, che trattasi dello stato soggettivo della colpa grave (a tal proposito ha richiamato pag. 36 della citazione), tranne che per coloro che avevano incarichi di amministrazione in SEDIT, per i quali sussisterebbe lo stato soggettivo del dolo contrattuale (a tal proposito ha richiamato, per alcuni di essi, pag. 35 della citazione).
In via di controreplica, l’avv. Caforio, dopo aver evidenziato che – a suo avviso – parte attrice ha sostanzialmente modificato –in aula – le proprie conclusioni scritte sull’elemento soggettivo dei convenuti, parlando di "dolo contrattuale", ha dichiarato di non accettare il contraddittorio su tale aspetto.
Del pari, il nominato difensore, ha dichiarato di non accettare il rinvio operato dal PM alle delibere di cui alla nota di deposito atti n°1, per determinare il grado di responsabilità di ciascun convenuto.
DIRITTO
XIV) – Il Collegio si dà carico di esaminare, anzitutto, le varie eccezioni pregiudiziali e preliminari (di rito e di merito) dedotte dai convenuti, attenendosi, quanto all’ordine da seguire, alle indicazioni fornite in proposito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sent. n°25.QM/1999
XV) – In tal senso viene in rilievo, con precedenza su ogni altra, l’eccezione di giurisdizione, dedotta dall’avv. Pedetta nella sua memoria di costituzione in giudizio.
Sostiene, al riguardo, il nominato difensore che difetterebbe, nella vicenda all’esame del Collegio, la giurisdizione di questa Corte, in quanto "la contestazione formulata dalla Procura Regionale, in ordine alla partecipazione del Consorzio per la Bonificazione Umbra alla SEDIT-Srl (Società di Elaborazione Dati Informatici) ed alla gestione dei rapporti con essa, (attiene) essenzialmente ….. a scelte imprenditoriali, compiute da un ente pubblico economico", la cui valutazione è rimessa al giudice ordinario, ex Cass. SS.UU. n°8780/1998 e Corte dei conti, Sez. II^ giur. Centr. App. n°313-A/2003 (v. pag. 7 della cennata memoria di costituzione in giudizio).
L’eccezione non ha pregio e va respinta.
La Corte regolatrice, invero, con la recente ordinanza n°19667/2003, ha superato l’indirizzo al quale si è riferito l’avv. Pedetta ed ha riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti su tutte le iniziative risarcitorie della Procura erariale a favore degli enti pubblici economici, senza più distinguere le ipotesi di danno correlate ad atti espressivi di potestà pubbliche, per i quali tale giurisdizione era già da sempre pacificamente ammessa, da quelle correlate ad attività di impresa, per i quali era, invece, altrettanto pacificamente esclusa.
Interessante notare, per la vicenda che ne occupa, che la Suprema Corte è giunta al riconoscimento pieno della giurisdizione della Corte dei conti su tutte le controversie relative alle pretese risarcitorie a favore degli enti pubblici economici, muovendo dalla constatazione –correlata alle varie, note riforme che hanno interessato la P.A.– che "l’Amministrazione (ormai) svolge attività amministrativa non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando persegue le proprie finalità istituzionali mediante un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato" (v. pagg.19-20 della citata ordinanza n°19667/2003, nella versione rilasciata dalla Cancelleria della Cassazione).
XVI) – Così affermata la giurisdizione di questa Corte sull’ odierna controversia, vanno poi respinte le varie eccezioni di "nullità della citazione", formulate – sotto diversi profili – dai difensori dei convenuti.
XVI-a) – L’avv. Caforio ha eccepito, anzitutto, la "nullità della citazione", in rapporto al "difetto della potestas iudicandi della Corte dei conti", in quanto la Procura –ha chiarito detto difensore– "fonda gran parte dell’impianto accusatorio sulle ragioni che attengono alla opportunità e non alla legittimità (della) partecipazione (del Consorzio di Bonificazione Umbra) nella misura del 76% (recte: 74%) alla SEDIT-Srl", in spregio all’art. 1, comma 1, della l. n°20/1994, per il quale "resta ferma l’ insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali" (v. pag. 3 della relativa memoria di costituzione in giudizio).
In sostanza, secondo il nominato difensore, parte attrice avrebbe violato la citata disposizione dell’art. 1 della l. n°20/1994, perché non ha valutato i profili della intrinseca razionalità della scelta del Consorzio di partecipare alla SEDIT "in astratto ed ex ante", in relazione alla "compatibilità della scelta discrezionale con i fini istituzionali dell’ente", ma "ex post", addebitando ai convenuti "il fatto che la SEDIT non (è) riuscita ad operare in modo altamente remunerativo, (e perciò) ragionando –ha ulteriormente chiarito – col senno di poi" (v. pag. 6 della memoria stessa).
Ebbene, in disparte ogni possibile rilievo sulla coerenza dogmatica di ricondurre la riferita eccezione alla "nullità" della citazione, ex artt. 2 e 3 del R.D. n°1038 ed art. 164 c.c., e non piuttosto alla "inammissibilità" della citazione medesima, come dedotto –per ragioni in parte analoghe– dall’avv. Pedetta (v. pagg. 6-8 della sua memoria di costituzione in giudizio), il Collegio ritiene l’eccezione stessa palesemente infondata : l’eccezione in questione, invero, poggia sull’errato presupposto che l’addebito mosso da parte attrice ai convenuti verta sulla scelta in sé del Consorzio della Bonificazione Umbra di partecipare alla SEDIT, mentre un’attenta lettura della citazione rende del tutto palese che il fulcro della contestazione è costituito dalla mancanza di una qualche "convenienza" economica, per il Consorzio stesso, di permanere nella predetta società, in relazione al "carattere fittizio" della medesima .
In altri termini, parte attrice non ha dubitato della possibilità del Consorzio di costituire e partecipare successivamente alla SEDIT; "possibilità, del resto, espressamente prevista – ha pure precisato – dall’art. 23, lettera p) dello Statuto" del Consorzio stesso (v. pag. 13 della citazione).
Egli ha, invece, contestato – giova ribadirlo – la "convenienza" economica di siffatta partecipazione successiva (rectius: permanenza), stante –come accennato – "il carattere fittizio della società" (v. ancora pagina 13 della citazione).
In questa ottica, contrariamente a quanto evidenziato dall’avv. Caforio, la condotta censurata da parte attrice non è neanche quella positiva della scelta di partecipare alla SEDIT, ma quella diversa, negativa, di non aver espletato un’adeguata vigilanza, affinché questa scelta, in sé corretta, non decampasse, nella sua attuazione concreta, dai fini istituzionali che l’avevano ispirata, realizzando una "società fittizia", ovvero una "scatola vuota", secondo il linguaggio in uso nell’imprenditoria privata.
D’altro canto, che questo sia il vero addebito di parte attrice ai convenuti (ben lontano da un qualsivoglia sindacato di merito delle scelte del Consorzio di partecipare alla SEDIT) è reso manifesto anche dalle specifiche imputazioni soggettive del danno, nelle quali si ascrive, per restare (come si vedrà oltre) ai soggetti di maggior rilievo nella vicenda :
a) al Presidente del Consorzio G ed al Vice Presidente S, di aver "omesso (di) sovrintendere all’amministrazione consorziale ed alla cura dell’ esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali …. con particolare riferimento alla vigilanza sulla società SEDIT";
b) al Collegio dei revisori del Consorzio medesimo, di "non aver formulato osservazioni o rilievi sull’andamento della partecipazione nella società SEDIT" (v. pagg. 9-10 dell’invito a dedurre e conformi, successivi interventi scritti ed orali) .
XVI-b) – Parimenti va respinta, poi, l’eccezione analoga a quella appena esaminata, formulata dall’avv. Pedetta, nella diversa prospettazione della "inammissibilità della citazione".
Il nominato avvocato, invero, non dubita che il problema della "convenienza" della partecipazione del Consorzio della Bonificazione Umbra alla SEDIT sia stato prospettato dalla Procura con riferimento al "principio di economicità" e non già con riferimento ai fini istituzionali del Consorzio medesimo, come ritenuto dall’avv. Caforio ; egli però sostiene che se, come nel caso, non vengono indicate "specificamente le leggi (in concreto) violate", tra le tante dalle quali si enuclea il principio di economicità, l’addebito, nella sua intrinseca consistenza, resta pur sempre relegato al "merito" delle scelte discrezionali (v. pag. 8 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Pedetta).
Evidente, ad avviso del Collegio, il limite di tale eccezione, costituito dal voler ricondurre ancora al "merito" dell’azione amministrativa le valutazioni che si correlano al principio di economicità, quale "principio generale dell’ordinamento", ex art. 12 delle disp. sulla legge in generale; trattasi, invero, di un principio che, proprio perché "generale dell’ordinamento", pervade ed informa di sé tutto il sistema, e dunque anche la legittimità della spesa che si correla all’azione dell’Amministrazione, rilevante –in tale ambito– sul piano del giusto ed equilibrato rapporto che deve sussistere "tra gli obiettivi conseguiti ed i costi sostenuti", più che in relazione a specifiche e puntuali disposizioni di legge violate, come mostra di ritenere l’avv. Pedetta (v., in tal senso, anche Cass. Sez. Civ. n°14488/ 2003, richiamata dalla Procura nell’atto introduttivo della causa).
XVI-c ) – Infondata è pure l’ulteriore eccezione di "nullità" della citazione, formulata dall’avv. Caforio per i profili che attengono alla pretesa indeterminatezza dell’elemento soggettivo dell’illecito contestato ai suoi assssti.
Sostiene in proposito il predetto legale che "è indefinita (sul punto) la causa petendi", in quanto "non si sa se nella citazione si parli di colpa grave oppure di dolo, come controparte vuole sottintendere quando parla di consapevolezza e volontà, (quali) elementi tipici del dolus malus" (v. pag. 15 della relativa memoria di costituzione in giudizio).
In aula, perciò, l’avv. Caforio, ha chiesto chiarimenti al riguardo al P.M., il quale, richiamando la citazione, ha evidenziato come in essa si addebiti a tutti i convenuti lo stato soggettivo della "colpa grave", ad esclusione dei convenuti che hanno avuto compiti direttivi sia nel Consorzio che nella SEDIT, per i quali emergerebbe lo stato soggettivo del "dolo contrattuale".
A fronte di simili chiarimenti, il predetto avvocato, in aula, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio per la parte delle contestazioni che attengono al "dolo contrattuale", sostanzialmente eccependo una sorta di mutatio libelli.
Il Collegio, dal canto suo, ritiene che la lamentata indeterminatezza dell’elemento soggettivo dell’illecito addebitato ai convenuti non sia riscontrabile nella citazione, in base ad una corretta lettura della stessa, condotta in aderenze ai noti canoni di buona fede; e ciò, ovviamente, comporta l’infondatezza della dedotta eccezione di nullità e, nel contempo, quella –ad essa consequenziale– di mutatio libelli, non avendo –parte attrice – formulato in aula alcuna nuova domanda, né modificato sostanzialmente quelle precedenti, ma avendo semplicemente illustrato le sue contestazioni sull’elemento soggettivo, già sufficientemente chiare in citazione .
Come ben osservato in aula da parte attrice, infatti, la citazione dà adeguatamente conto, dichiarandolo addirittura espressamente, che la generalità dei convenuti è stata chiamata in giudizio per "colpa grave" (v., in proposito, pag. 3) ; ma la citazione dà altrettanto adeguatamente conto del fatto che alcuni dei convenuti sono stati chiamati per il ben più rilevante stato soggettivo del "dolo contrattuale", pur non parlando apertamente di "dolo contrattuale", ex art. 1225 cc .
Tanto è da dire, anzitutto per i direttori del Consorzio Gg e M, chiamati a rispondere del 6% del danno, in luogo della minor percentuale del 3% attribuita al direttore Sss, "in considerazione –si precisa in citazione – del loro ulteriore incarico di amministratori delegati della SEDIT , (che li portava ad essere) perfettamente a conoscenza del ruolo di intermediazione fittizia svolto dalla società stessa e della disutilità per il Consorzio della partecipazione societaria", e dunque versavano in stato di "dolo contrattuale" (v. pag. 35 dell’atto introduttivo della causa, oltre che pagg. 31 e 32); ma la sufficiente chiarezza dell’imputazione per "dolo contrattuale" va ribadita anche nei confronti del Presidente del Consorzio G, del Vice Presidente S e dei componenti della Deputazione del Consorzio medesimo: Ss, ancora S, Crespini e Ff, quali – rispettivamente – presidente e membri del Consiglio di Amministrazione della SEDIT, in relazione alla "notevole commistione di ruoli ed (al) reale conflitto di interessi che non può non avere (avuto) influenza sulla consapevolezza e volontarietà della condotta illecita" (v., testualmente, pag. 31-32 della citazione medesima).
In conclusione, la dedotta eccezione di nullità della citazione (e la correlata eccezione di mutatio libelli) deve essere respinta, perché l’atto introduttivo della causa dà ben conto, per i fatti ivi esposti (da mihi factum, dabo tibi jus), dello stato soggettivo del dolo contrattuale, ascritto ai convenuti che hanno rivestito –ad un tempo – sia incarichi consortili che societari. E ciò senza neanche considerare che, comunque, i casi di nullità della citazione sono tipizzati per il codice di rito (ex art. 164 cpc) mentre, con specifico riferimento alle norme relative ai giudizi innanzi a questa Corte, gli artt. 2 e 3 del R.D. 13/8/1933, n°1038 dispongono una simile sanzione solo quando –per quel che qui interessa– vi sia "assoluta incertezza sull’oggetto della domanda" (cfr., in termini, di questa stessa Sezione, sent. n°206-R/1999 e n°554/2002).
XVI-d ) – Tale ultima considerazione, peraltro, induce e respingere anche le ultime due eccezioni di "nullità della citazione", per mancata indicazione – nella citazione stessa– delle delibere della Deputazione censurate dalla Procura, con indicazione analitica di chi (tra i vari convenuti) le ha approvate; eccezioni, queste ultime due, che sono state dedotte sia dall’avv. Rossi (v. pag. 4 della relativa memoria di costituzione in giudizio) e sia, in termini pressoché analoghi, dall’avv. Caforio (v. pagg. 15 e 16 della relativa memoria di costituzione in giudizio), che ne ha argomentato la rilevanza anche con riferimento alle "percentuali di riparto della responsabilità".
Ed invero, sotto il primo profilo, sotto il profilo – cioè – della mancata indicazione delle delibere, deve dirsi che una simile lacuna non infirma l’intrinseca completezza del petitum sostanziale della domanda attrice (del petitum, cioè, comprensivo della causa petendi), nel senso che essa non dà luogo ad una "assoluta incertezza sull’ oggetto della domanda" (ex precitati art. 2 e 3 del R.D. n°1038/ 1933), ma al più rende solo meno agevole l’esercizio del diritto di difesa, pur sempre possibile, tenuto anche conto del fatto che – nel caso di specie– parte attrice ha dato adeguata indicazione delle delibere considerate, ai fini della determinazione del danno, negli atti del suo fascicolo processuale, al quale ha anche fatto rinvio in aula.
Peraltro, è opportuno chiarire che –ad avviso del Collegio –l’eccezione in riferimento, sebbene formulata in maniera indistinta per tutte le voci di danno dedotte in giudizio, ha una sua possibile, concreta rilevanza solo per il danno da saldo differenziale negativo, per il Consorzio, tra quanto pagato dal Consorzio stesso alla SEDIT, per le varie forniture di beni e servizi eseguite da tale società all’Ente, e quanto pagato dalla ripetuta società ai propri fornitori, per l’ acquisizione dei medesimi beni e servizi, pari –complessivamente – ad € 7.164,68( v. pag. 14-17 della citazione) : le altre voci di danno, infatti, prescindono totalmente da una qualsivoglia delibera, sia nella loro genesi, che nel loro sviluppo, riferendosi esse al danno per "spese di gestione e mantenimento" della SEDIT (v. pagg. 20-22 della citazione), ovvero al danno da mancato introito di canoni locativi, ovvero ancora al danno da utilizzazione (non autorizzata) da parte di SEDIT di strutture e personale proprio del Consorzio (v. pagg. 17-20 della citazione).
Sotto il secondo profilo della eccezione di nullità in riferimento, attinente alle percentuali di riparto della responsabilità, invece, si osserva che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di illecito plurisoggettivo, ex art. 1, comma 1-quater della l. n°20/1994 (nel testo modificato dall’art. 3 della l. n°639/1996), spetta al Giudice e non all’attore "stabilire quanta parte del danno sia ascrivibile a ciascun convenuto" (cfr. Sez. I^ Centr. d’Appello n°101-A/2001 e, di questa stessa Sezione, sent. n°235-E.L./2006), così che l’assenza del riparto del danno in citazione, ed ancor più –come nel caso di specie – il riparto ritenuto erroneo dai convenuti, non rende nulla la citazione stessa, purché essa "contenga sufficienti elementi caratterizzanti le condotte soggettive, sulla base dei quali il giudice possa soppesarle al fine di procedere all’addebito ripartito del danno" (v. Sez. II^ Centr. d’Appello n°241/2001 ed in termini, di questa stessa Sezione, sent. n°54/ 2004); e nel caso di specie, non può seriamente dubitarsi della sufficienza della citazione in punto di "elementi di caratterizzazione delle condotte dei convenuti", tanto più ove si consideri che le delibere ritenute produttive di danno sono indicate –vele ripeterlo – negli atti della Procura.
XVII) – Passando ora all’eccezione di prescrizione, dedotta –per i loro asssstiti – dall’avv. Caforio e dall’avv. Petroni, deve dirsi che la stessa è fondata solo in parte : essa, cioè, è fondata per la sola parte del diritto risarcitorio maturato nel periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica dell’invito a dedurre (ottobre-novembre 2005); invito al quale ben può riconoscersi, nel caso, efficacia interruttiva del termine di prescrizione, ex artt. 2943 e ss. c.c., secondo i principi affermati in proposito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sent. n°14-QM/2004, presentando l’invito stesso tutti "i requisiti di forma e di sostanza dell’atto di costituzione in mora" (ex sent. n°14-QM appena citata).
In realtà, l’avv. Caforio ha eccepito la prescrizione in maniera articolata, deducendo, in via principale, la prescrizione di tutta la pretesa risarcitoria nel suo complesso e, in via subordinata, dei soli danni maturati prima del "novembre 2000", per ciascuna "delle domande formulate da controparte", così allineandosi –in tale subordinata richiesta – all’avv. Petroni, secondo il quale: "i fatti antecedenti alla data (del novembre 2000) sono prescritti"(v. – rispettivamente – pag. 6-7 e pag. 16 delle memorie di costituzione in giudizio dell’avv. Caforio e dell’avv. Petroni).
Peraltro, quanto all’eccezione di prescrizione formulata in via principale, con riferimento all’intera pretesa attrice nel suo complesso, l’avv. Caforio ha sostenuto che "il fatto da cui deriva il danno", ex art. 1, comma 2, della l. n°20/1994, nel caso di specie, si identificherebbe con la scelta di costituire la SEDIT, posta in essere nel 1998, così che alla data di notifica dell’invito a dedurre (ottobre-novembre 2005) si era già da tempo estinto il diritto risarcitorio nel suo complesso.
Ebbene, l’eccezione di prescrizione dedotta in simile, maggiore ampiezza, in quanto è frutto evidente dell’erroneo convincimento di ritenere fonte di danno la delibera consortile di adesione alla SEDIT come tale, è palesemente infondata.
Nella prospettazione attorea, infatti, il danno non si riconduce alla scelta in sé del Consorzio di partecipare alla costituzione della SEDIT. Nell’atto introduttivo della causa, anzi, la Procura ha ben scandito che "ciò di cui si discute in questa sede" non è l’adesione del Consorzio alla SEDIT, ovvero la compatibilità dei fini istituzionali del Consorzio con la partecipazione a tale società, ma "il carattere fittizio della società" medesima, nonché l’ "effettiva utilità e convenienza economica" tratta dal Consorzio stesso da una siffatta partecipazione. (v. pag. 13 della citazione).
In questa prospettiva, la Procura ha individuato il nucleo centrale del danno, "nell’accollo inutile, per oltre sei anni, degli oneri di funzionamento e di gestione (della società), che non ha mai prodotto alcun utile o vantaggio al Consorzio" (v. pag.7 della citazione), per un onere complessivo, pari ad € 123.397,18 (v. pag. 22 della citazione).
Accanto a tale nucleo centrale, poi, ha isolato delle ulteriori, autonome voci di danno, desumendole dai fatti espressivi del "carattere fittizio della società".
Sotto quest’ultimo profilo la Procura ha considerato:
a) l’attività prevalente della SEDIT, evidenziando che essa è consssta in una mera intermediazione commerciale tra il Consorzio ed i suoi originari fornitori, per l’acquisto – tramite la stessa SEDIT – dei medesimi beni prima acquistati direttamente dai predetti fornitori, con un sovrapprezzo (a compenso dell’attività della SEDIT) ritenuto dannoso dalla Procura, pari –nel complesso– ad € 7.164,68 (v. pagg. 14-17 della citazione);
b) la mancanza di una sede propria della SEDIT, evidenziando che detta società ha fruito gratuitamente in Spoleto dei locali del Consorzio, almeno fino al luglio 2004, allorquando è stato stipulato "un regolare contratto di locazione tra il Consorzio e la Società (per un diverso) immobile, sito in Foligno", così che l’uso del locale di Spoleto avrebbe comportato – secondo parte attrice – un danno per il Consorzio, pari ad € 10.400,00, per la mancata percezione del relativo canone, dipendente –a sua volta– dalla mancata stipula del relativo contratto di locazione (v. pagg. 18, 19 e 20 della citazione);
c) la mancanza di personale proprio della SEDIT, così che essa, almeno "fino al mese di aprile 2004", avrebbe fruito saltuariamente del personale del Consorzio, con un danno, per quest’ultimo, pari complessivamente ad € 5.200,00, ivi comprendendo anche l’uso saltuario delle "strutture" del Consorzio medesimo, quali gli "arredi degli uffici" e delle sue "linee telefoniche"(v. pagg. 17, 18 e 20 della citazione).
In sostanza, nella citazione compaiano un pluralità di pretese risarcitorie, distinte per petitum e causa petendi, costituenti un fascio di cause parallele, le quali impongono –per quel che qui rileva– di analizzare partitamente, per ognuna di esse, il grado di fondatezza della dedotta eccezione di prescrizione e di verificare, per converso, la consistenza della residua parte non prescritta di ciascuna di tali pretese (v. in tal senso anche pag. 7 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Caforio).
XVII-a) – In questa ottica viene in rilievo, anzitutto, il danno da "intermediazione" commerciale di SEDIT, ex lettera a) del precedente paragrafo XVII .
La Procura, come detto, ha quantificato tale voce di danno in complessivi € 7.164,68 (v. pag. 17 della citazione), tenendo conto dei saldi differenziali positivi "tra la somme pagate (in più) dal Consorzio alla SEDIT e le somme pagate (in meno) da quest’ultima ai propri fornitori" per l’acquisizione di beni e servizi "utilizzati esclusivamente dal (ridetto) Consorzio" negli anni che vanno dal 1998 al 2004 (v. pag. 8 della nota della Guardia di Finanza di Spoleto n°3238 dell’1/4/2005, ex allegato n°2 della nota di deposito atti della Procura medesima del 23/2/2006).
Ebbene, in accoglimento della dedotta eccezione di prescrizione per questa voce di danno, deve dirsi che i saldi differenziali di segno positivo che si riferiscono agli anni immediatamente precedenti al quinquennio anteriore alla notifica dell’invito a dedurre, ossia –per intenderci – i saldi differenziali relativi agli anni 1998, 1999 e 2000, devono essere espunti dal calcolo seguito per la determinazione della voce di danno in discorso.
Ciò però comporta, quale peculiarità della vicenda, non già semplicemente una riduzione del contestato danno, ma addirittura l’eliminazione stessa del nocumento, in quanto i saldi differenziali di segno positivo su cui poggia il danno stesso, nel contesto della voce in riferimento sono proprio quelli del 1999 (+ € 7.751,87) e del 2000 ( + € 769,41).
Al contrario, quelli degli anni successivi, chiudono a zero, come per il 2003 ed il 2004 (oltre che per il 1998), se non addirittura con un saldo negativo, ossia con un vantaggio per il Consorzio, come per il 2001 (- € 939,95) e per il 2002 (- € 416,65); giusta le indicazioni che emergono in proposito dallo schema elaborato dalla Guardia di Finanza di Spoleto a pag. 8 della nota n°3238/2005 (sub allegato n°2 della nota deposito atti della Procura n°1).
In conclusione, come anticipato, l’accoglimento parziale dell’eccezione di prescrizione per la voce di danno "da intermediazione", comporta il venir meno del danno nella sua integralità e non già una semplice riduzione dello stesso.
XVII-b) – Passando, poi, al danno da "non autorizzata utilizzazione di personale e strutture" del Consorzio da parte della SEDIT, ex precedente paragrafo XVII, lettera c), deve dirsi che la Procura ha quantificato equitatativamente il danno in questione in € 5.200,00 , spalmandolo su tutto il periodo che va "dalla costituzione della SEDIT, (ossia) dal luglio 1998, fino al mese di aprile del 2004" (v. pag. 17, lettera b, della citazione): trattasi di un periodo di 69 mesi, durante i quali la SEDIT "non ha avuto lavoratori dipendenti" (v. ancora pag. 17 della citazione).
Ebbene, in accoglimento della dedotta eccezione di prescrizione, seguendo il "criterio" di determinazione equitativa del danno basato sul semplice dato temporale del periodo di funzionamento della SEDIT che va dal luglio 1998 all’aprile 2004, si ritiene che la pretesa risarcitoria sia prescritta per l’importo corrispondente alle 28 mensilità che vanno dal luglio 1998 al novembre del 2000, pari (in cifra tonda) ad € 2.111,00.
Conseguentemente, il danno risarcibile passa da € 5.200,00 ad € 3.090,00, pari alle restanti 41 mensilità non prescritte, che vanno dal dicembre del 2000 all’aprile del 2004; tanto attribuendo ad ogni mensilità (prescritta e non ) il valore di € 75,4, corrispondente all’importo complessivo del danno (€ 5.2000,00), diviso per il numero complessivo dei mesi (69) che intercorrono tra luglio 1998 ed aprile 2004 .
XVII-c) – Venendo, poi, al danno da "accollo inutile degli oneri di funzionamento e di gestione" della SEDIT, nella misura corrispondente alla partecipazione societaria del Consorzio (74%), pari a complessivi € 123.397,18, deve dirsi che la Procura ha liquidato il danno stesso tenendo conto dei dati forniti in proposito dalla Guardia di Finanza di Spoleto con la ricordata nota n°3238 del 2005 (v. ancora pag. 8 di tale nota).
Parte attrice, anzi, ha riportato in citazione, per ciascuno degli anni ivi considerati, il relativo importo (v. pag. 22 della citazione), consentendo così di rilevare anche un errore nella somma di tali importi parziali, per il quale l’ammontare complessivo corretto è pari ad € 97.887,93 e non già ad € 123.397,18, come indicato in citazione.
Ebbene, in accoglimento della dedotta eccezione di prescrizione, deve dirsi che la pretesa risarcitoria è estinta per il danno che si è verificato nel 1998 (per € 4.490,78), nel 1999 (per € 2.721,29) e nel 2000 (per € 12.136,57), pari complessivamente ad € 19.348,64, così che il danno risarcibile che residua corrisponde ad € 78.539,29, pari al danno che si è verificato nel 2001 (per € 18.016,50), nel 2002 (per € 6.498,95), nel 2003 (per € 17.119,63) e nel 2004 ( per € 36.904,21).
XVII-d) – Quanto, infine, al danno da "mancata stipula del contratto di locazione" per la sede (formale) della SEDIT in Spoleto, pari ad € 10.400,00, ex precedente paragrafo XVII, lettera b), il Collegio ritiene di non poter procedere ad alcuna valutazione sulla dedotta eccezione di prescrizione, mancando –a suo avviso – addirittura il danno, nella sua intrinseca dimensione ontologica.
Se, infatti, come sostenuto dalla Procura, la SEDIT è stata una società "fittizia" fino al 2004, non è neanche ipotizzabile che essa abbia avuto bisogno di una sede ed abbia realmente occupato dei locali del Consorzio, per i quali pagare un affitto.
In realtà, lo stesso avv. Caforio ha evidenziato che : "nel periodo post-terremoto e fino al 2004, l’operatività di SEDIT è stata limitata, ….. e quindi non ha avuto bisogno di una sede operativa" (v. pag. 8 della relativa nota controdeduttiva all’invito a dedurre), ulteriormente chiarendo che : "fino al 2004, stante anche l’assenza di dipendenti, la SEDIT non ha avuto alcun bisogno di una sede operativa, risultando sufficiente una sede formale", così che "gli amministratori (del Consorzio) avrebbero (questa volta sì) determinato un danno se avessero acceso un rapporto locativo, di cui non vi era alcun bisogno" (v. pag. 9 della citata nota controdeduttiva).
D’altro canto, anche la Procura ha ipotizzato che, in mancanza di personale e di strutture proprie, la SEDIT si è avvalsa del personale e delle strutture (arredo, linee telefoniche, ecc.) del Consorzio, con ciò enucleando –per quel che attiene all’uso delle strutture del Consorzio– un’autonoma voce di danno (ex precedente paragrafo XVII, lettera b), che, in certo qual modo, è logicamente alternativa a quella all’esame.
XVII-e) Sotto un diverso profilo, infine, anche l’ultima delle voci di danno contestate da parte attrice, pari ad € 2.353,92, difetta di una sua dimensione ontologica, in quanto costituita dalla mancata percezione del canone locativo per la sede (reale) di Foligno della SEDIT, per la quale è stato stipulato un regolare contratto di locazione nel luglio del 2004 (v. pag. 20 della citazione) : il diritto alla percezione del cennato canone, infatti, non è ancora estinto, e ben può ancora essere esercitato , ex art. 2948, n°3, cc .
Siffatta evenienza, dunque, esclude la sussistenza in concreto del diritto risarcitorio vantato da parte attrice nei confronti dei convenuti e, ancora più a monte, l’esistenza stessa del danno, come detto poc’anzi, stante la non attualità del nocumento; giusta le considerazioni espresse in proposito dall’avv. Caforio a pag. 8 della relativa memoria di costituzione in giudizio.
XVIII) – Così definite le varie eccezioni pregiudiziali e preliminari dedotte dai difensori dei convenuti, nel merito la pretesa attrice è fondata solo in parte, e solo nei confronti del Presidente del Consorzio, sig. G, del Vicepresidente, sig. S e dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio medesimo, sigg. d’ Alfonso, Ddd e Bbb .
XIX) – Al riguardo, giova muovere dalla considerazione che l’accoglimento parziale della eccezione di prescrizione, per il diritto risarcitorio relativo al danno da attività di "intermediazione" della SEDIT nell’acquisto dei beni e servizi del Consorzio, ha comportato il venir meno, per tale voce, del danno stesso nella sua integralità, come evidenziato sub precedente paragrafo XVII-a) .
Conseguentemente, vanno assolti dalla domanda attrice tutti coloro che : (a) sono stati convenuti solo per la suddetta voce di danno e (b) hanno eccepito la prescrizione del relativo diritto risarcitorio azionato dalla Procura.
Sotto il primo profilo (soggetti convenuti solo per il danno da "intermediazione"), vengono in rilievo i componenti della Deputazione amministrativa del Consorzio che, appunto, sono stai citati in giudizio solo per la voce di danno da "intermediazione", avendo parte attrice addebitato loro il fatto che essi, "nel deliberare le forniture di beni e servizi o l’affidamento di lavori alla società SEDIT, non hanno rilevato l’assenza di convenienza economica, quando addirittura il palese danno per l’ amministrazione consortile, considerato che i fornitori della SEDIT, ed in particolare la società SIGMA Distribuzioni, tra l’altro socia a sua volta della SEDIT, erano stati in precedenza fornitori diretti del Consorzio, dunque ben noti alla Deputazione, con conseguente inutilità dell’intermediazione societaria" (v. pagg. 9 e 10 dell’invito a dedurre e pagg. 33 e 34 della citazione).
Sotto il secondo profilo (componenti della Deputazione che hanno eccepito la prescrizione), invece, vengono in rilievo solo i convenuti che sono stati difesi dall’avv. Caforio, il quale, come detto in precedenza, ha eccepito la prescrizione del diritto risarcitorio relativo a tutte le voci di danni dedotte in giudizio, e dunque anche per quella all’esame.
Alla stregua di quanto precede, per il più volte menzionato danno da "intermediazione", vanno dunque assolti dalla domanda attrice: (a) il Presidente del Consorzio, e Presidente della Deputazione amministrativa, sig. G; (b) il Vicepresidente del Consorzio, e componente la Deputazione amministrativa stessa, sig. S; (c) tutti gli altri componenti la ridetta Deputazione, che sono stati difesi dall’avv. Caforio, ossia i sigg. C, Bb, Ss, Ggg, M, Crespini e Felcioni.
XX) – Quanto al sig. Mm, componente anch’egli la Deputazione amministrativa del Consorzio della Bonificazione Umbra e perciò convenuto anch’egli per il solo danno da "intermediazione", per il quale non è stata eccepita la prescrizione del relativo diritto risarcitorio, il Collegio ritiene di doverne disporre ugualmente l’assoluzione, per carenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
Al riguardo, si evidenzia che il Mm, nella sua nota controdeduttiva, ha eccepito la circostanza di essere "entrato a far parte della Deputazione solo nel febbraio 2000", laddove "la SEDIT (era) già stata costituita (sin) dal 1998, quando (egli) non aveva alcun rapporto con il Consorzio", così che – ha soggiunto – per il periodo in cui è rimasto nella Deputazione –dal 2000 al 2002 – non è stato nelle condizioni di potere "effettuare alcuna comparazione di costi", non conoscendo neanche "l’identità dei fornitori del Consorzio stesso, anteriormente alla costituzione della SEDIT" (v. pagg.2 della cennata nota controdeduttiva).
Gli argomenti addotti dal sig. Mm, pure ripresi dal suo difensore (v. pag. 14 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Rossi) ed in alcun modo contestati dalla Procura, hanno una rilevanza intrinseca ed oggettiva tale da escludere, nei suoi confronti, un qualsivoglia rimprovero di grave leggerezza e/o negligenza, in relazione agli addebiti mossi dalla Procura per il medesimo, quale componente la Deputazione amministrativa del Consorzio; giusta le considerazioni espresse in proposito dal convenuto e dal suo difensore, rispettivamente, nella nota controdeduttiva all’invito a dedurre e nella memoria di costituzione in giudizio.
Di qui l’assoluzione del Mm, con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione.
XXI) – Parimenti vanno assolti dalla domanda attrice i direttori del Consorzio, sigg. Gg, Sss e M, seppur per motivi alquanto diversi tra loro.
Ai direttori del Consorzio, la Procura ha mosso l’addebito di "aver contribuito a formare la volontà dell’ente in maniera distorta e viziata, omettendo di segnalare all’organo collegiale le anomalie gestionali relative ai rapporti con la SEDIT" (v. pag. 10 dell’invito a dedurre e , in termini identici, pag. 35 della citazione).
Premessa generale, comune ai predetti convenuti, è che le valutazioni nei loro confronti devono essere "temporizzate"; devono essere, cioè, ancorate al periodo in cui i convenuti stessi hanno espletato le funzioni di Direttore del Consorzio, non essendo concepibile, ex art. 1, comma 1-quater della l. n°20/1994 (nel testo integrato dall’art. 3 della l. n°639/1996), che debbano rispondere anche per i danni verificati in tempi anteriori e/o successivi, senza alcun specifico collegamento etiologico con le funzioni esercitate, non indicato da parte attrice .
In questo senso vanno condivise le considerazioni di chi, come l’avv. Pedetta, ha sostenuto che "la percentuale di danno attribuita (al suo assssto) deve essere calcolata non già sul totale dei danni prodotti dal 1999 (recte:1998) ad oggi, sebbene soltanto su quelli verificatisi, in ipotesi, nel periodo in cui egli è stato Direttore generale" (v. pag. 17 della relativa memoria di costituzione in giudizio).
XXI-a) – Tanto premesso, venendo anzitutto alla posizione dell’ing. Gg, deve dirsi che lo stesso ha espletato le funzioni di Direttore del Consorzio dal 1998 fino all’8 agosto del 2001; giusta le puntualizzazioni operate in proposito dall’avv. Caforio a pag. 14 della relativa memoria di costituzione in giudizio.
Ciò stante, valendo anche per il predetto convenuto l’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio dedotta dal medesimo avv. Caforio, è evidente che la pretesa erariale azionata nei suoi confronti resta prescritta per tutte le voci di danno maturate fino al 2001, così che egli, per tale parte del danno, va esente da responsabilità, con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione.
In particolare, poi, la prescrizione del diritto risarcitorio relativo al danno da "intermediazione SEDIT" fino al 2000, comporta il venir meno del nocumento in sé anche per il periodo successivo, come chiarito sub precedente paragrafo XVII-a), così che, per il danno in discorso, l’ing. Gg va esente da ogni responsabilità anche per il periodo successivo al 2000, in cui ha comunque svolto le funzioni di Direttore del Consorzio.
Relativamente alla restante parte non prescritta della pretesa risarcitoria, riferita alle "spese di funzionamento e gestione" della SEDIT ed all’ "uso saltuario delle strutture e del personale" del Consorzio da parte della SEDIT medesima, quali uniche voci –tra quelle contestate dalla Procura – che abbiano una intrinseca dimensione ontologica di danno (v., quanto all’impossibilità di considerare danno la mancata percezione del canone locativo, i precedenti paragrafi XVII-d e XVII-e), si osserva che la pretesa stessa, nei suoi concreti contenuti ed in relazione alla cennata necessità di "temporizzazione", andrebbe parametrata alle spese generali ed all’uso delle strutture e del personale del Consorzio che si sono verificati nel solo primo semestre del 2001; l’ing. Gg, infatti, dopo tale data è cessato dalle funzioni di Direttore del Consorzio.
Mancano, però, elementi che consentano di identificare, con tutta la certezza che la materia impone, l’entità precisa dei predetti oneri e del predetto uso, riferibili al menzionato semestre del 2001; e ciò, ovviamente, comporta l’assoluzione dell’ing. Gg anche per la parte del danno in questione, per vero alquanto marginale e di scarsa consistenza.
XXI-b) – Venendo, poi, all’ing. Sss, vale anzitutto chiarire che il medesimo ha espletato le funzioni di Direttore del Consorzio dall’agosto del 2001 al giugno 2003, allorquando è cessato dal servizio per licenziamento.
Nelle sue controdeduzioni all’invito a dedurre egli ha illustrato il clima in cui ha esercitato le sue funzioni di Direttore del Consorzio, precisando di essere stato tenuto "all’oscuro delle vicende più rilevanti della SEDIT" ; in tal senso ha indicato fatti e circostanze, che lo hanno visto cessare dal servizio con il Consorzio per licenziamento, poi riprese ed approfondite anche dal suo difensore, avv. Pedetta, il quale – tra l’altro – ha lamentato il fatto che la Procura "ha sostanzialmente ignorato le puntuali deduzioni fornite in risposta all’invito (a dedurre), così vanificando – a suo dire – la funzione di garanzia propria dell’ invito stesso" (v. pag. 16 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Pedetta).
Ora, senza entrare nel merito del valore d’attribuire all’invito a dedurre in casi del genere, il Collegio ritiene che le regole che governano l’onere della prova nel giudizio di responsabilità innanzi a questa Corte (ex artt. 115 e ss. cc. ed art. 26 del R.D. n°1038/1933) non consentano al giudice di dubitare dei fatti allegati dal convenuto, allorquando –come nel caso di specie– i fatti stessi: (a) non siano stati in alcun modo contestati dall’attore, (b) presentino margini di probabilità e (c) siano anche avvalorati, se non da prove piene, almeno da un principio di prova (v. la documentazione trasmessa a corredo della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Pedetta).
Ebbene, dal quadro delle allegazioni del convenuto emerge con sufficiente chiarezza che il medesimo non solo non era "perfettamente a conoscenza del ruolo di intermediazione fittizia svolto dalla (SEDIT) e della disutilità per il Consorzio della partecipazione societaria", come sostenuto da parte attrice negli addebiti mossi –in generale – ai Direttori del Consorzio, ma che il medesimo ha anche tentato di opporsi ad alcune delibere della Deputazione di affidamento di incarichi alla SEDIT, senza tuttavia impedirne l’adozione (v. pagg. 11 e 12 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Pedetta).
Alla stregua di quanto precede, quindi, l’ing. Sss deve essere prosciolto da ogni addebito, "sia sotto il profilo psicologico .…. , che sotto quello causale, che, più in generale, dell’antigiuridicità della condotta"; giusta le considerazioni conclusive esposte in proposito dal suo difensore a pag. 14 della relativa memoria di costituzione in giudizio.
XXI-c) – Venendo, da ultimo, all’ing. M, si osserva che egli ha assunto la carica di Direttore del Consorzio "dal giugno 2003" in poi, come chiarito dal medesimo a pag. 4 della relativa nota controdeduttiva, e non già "dal 1998 al 2001", come asserito da parte attrice nell’invito a dedurre ed in citazione, pur dopo i chiarimenti offerti dal M medesimo nella nota controdeduttiva. Una siffatta puntualizzazione non è priva di conseguenze sul piano delle possibili responsabilità dell’ing. M, in rapporto ovviamente agli addebiti mossi da parte attrice ai direttori del Consorzio, visto che già nel 2004, se non sono "cessati tutti i presunti contegni irregolari", come sostenuto dal medesimo ing. M a pag. 4 della relativa nota controdeduttiva, ne sono stati almeno avviati a soluzione alcuni: nell’aprile del 2004, infatti, la SEDIT ha proceduto all’ assunzione di personale proprio e nel luglio dello stesso anno ha proceduto alla stipula di un contratto di locazione per una propria sede .
In siffatto contesto, dunque, il Collegio ritiene di dover assolvere anche l’ing. M, stante l’assenza di più puntuali argomentazioni della Procura sulla responsabilità del medesimo, specificamente riferibili al tempo in cui egli ha rivestito l’incarico di Direttore del Consorzio ed in qualche modo idonei a sminuire il peso delle considerazioni difensive esposte dal ridetto convenuto nella sua nota controdeduttiva, nella quale, sostanzialmente, si evidenzia una certa inversione di tendenza dell’andamento della SEDIT in sé e dei suoi rapporti con il Consorzio.
XXII) – Così definite le posizioni dei convenuti che vanno esenti da responsabilità, l’esame delle posizioni degli altri convenuti passa dal preliminare accertamento della reale sussistenza del presupposto da cui muove l’accusa, costituito dal "carattere fittizio" della SEDIT, quale società che "ha operato solo sulla carta", e della mancanza di una "effettiva utilità e convenienza economica per il Consorzio, derivante dalla (sua) partecipazione al capitale della SEDIT, riguardata in concreto, rispetto alle finalità consortili" (v. pagg. 13-14 della citazione).
XXIII) – Quanto al "carattere fittizio della società", il Collegio, nel condividere le conclusioni alle quali è pervenuta la Procura nel definire la SEDIT come una società che "ha operato solo sulla carta" (v. inizio di pag. 14 della citazione), reputa necessario chiarire che tra le possibili cause che – in astratto – possono determinare un simile fenomeno, quella che rileva nella vicenda sottoposta al suo esame, è legata addirittura alla mancanza –nelle sue componenti essenziali – di una azienda propria della SEDIT medesima, da gestire per l’esercizio dell’attività imprenditoriale rientrante nel suo "oggetto sociale" (ex artt. 2555, 2082 e 2475, n°3, cc, vigente, quest’ultimo, prima del d. leg.vo n°6/2003, nonché art. 2463, n°3, cc, nel testo introdotto da tale decreto).
Dalla "visura della Camera di Commercio di Perugia" versata in atti dalla Procura, infatti, risulta – per quel che qui più interessa – che nell’ "oggetto sociale" della SEDIT rientra :
a) la "erogazione, ai consorzi di Bonifica soci, (agli ) enti pubblici ed (alle) altre entità ad essi assimilabili, di servizi di natura tecnica ed informativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi al campo dell’informatica applicata al monitoraggio ed alla conoscenza del territorio";
b) la "erogazione, di attività volte alla realizzazione di studi e consulenze e di gestione informatica di banche dati, per conto degli stessi soggetti pubblici e di associazioni portatrici di interessi collettivi, con aggiornamenti costante di informazioni provenienti da pubblici elenchi o registri";
c) la "esecuzione, (sempre) a favore dei medesimi enti (di cui sopra), di studi di fattibilità, di ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, nonché valutazione di congruità, tecnico-economica, e studi di impatto ambientali; in particolare la SEDIT potrà essere incaricata di realizzare progetti direzioni lavori, espletamento di attività di intermediazione e consulenza inerenti il progetto affidato".
Simili attività, inducono ad inquadrare la SEDIT tra le c.d. "imprese di produzione diretta dei servizi", che presuppongono una organizzazione aziendale dotata di una sede propria, di proprio personale e di propri beni strumentali, da combinare tra loro, insieme al capitale, per la produzione dei servizi stessi.
Nella vicenda all’esame del Collegio, per contro, risulta assolutamente certo che:
a) la SEDIT non ha avuto una sede propria, dalla data della sua costituzione (1998) fino al 2004, allorché ha stipulato un contratto con il Consorzio per la Bonificazione Umbra, per la locazione di una parte di immobile di proprietà del Consorzio stesso, sito in Foligno (v. contratto versato in atti dalla Procura, sub all. n°11 alla nota della Guardia di Finanza di Finanza di Spoleto n°3238 del 2005)
b) non ha avuto ovviamente, fino a tale data, neanche i beni minimali di arredo ; nel predetto contratto con il Consorzio , infatti, figura anche l’arredo delle stanze locate (v. art. 1 del summenzionato contratto di locazione ), mentre come bene strumentali risultano acquisti di modesta consistenza, quali una stampante, un personal computer portatile, un fax e pochi altri beni del genere (v. fatture trasmesse sub all. n°9 alla nota della guardia di Finanza di Spoleto n°3238 dell’aprile 2005, sub all. n°2 della nota deposito atti della Procura n°1);
c) non ha avuto neanche personale proprio fino all’aprile del 2004 (v. copia "Libro Matricola" trasmesso dalla Guardia di Finanza di Spoleto sub all. n°14 alla nota n°4433 del 6/5/2005, ex all. n°3 della nota deposito atti della Procura n°1), e si è avvalsa dell’opera saltuaria della sig. Marcucci Candida, retribuita dalla SEDIT, dipendente – a sua volta – del Consorzio, utilizzando "di fatto qualche altro dipendente del Consorzio", per il compimento di attività specifiche da parte di SEDIT all’interno del Consorzio stesso (v., anche per i relativi riscontri documentai, quanto osservato in proposito da parte attrice a pag. 18 della citazione).
D’altronde, come ricordato sub precedente paragrafo XVII-d), è stato lo stesso avv. Caforio, che pure ha tentato –così come gli altri difensori– di giustificare le difficoltà di avvio dell’attività della SEDIT fino al 2004 con i noti eventi sismici che hanno colpito l’Umbria e le Marche nel lontano 1997, a riconoscere che la SEDIT, fino –appunto – al 2004, non ha avuto una sede propria, né ha avuto proprio personale, né –aggiunge il Collegio– propri beni di rilievo (v. pag. 8 della relativa nota controdeduttiva all’invito a dedurre).
Il tentativo, poi, del medesimo avvocato Caforio di accreditare l’idea che la SEDIT abbia operato "attraverso personale esterno ed in appalto di lavoro", oltre che con "il personale lavoro dei membri dei (suoi) organi" (v. pag. 8 della relativa memoria di costituzione in giudizio), non convince, in quanto manca in atti un qualche contratto di "appalto di lavoro" o di acquisizione di "personale esterno", e l’idea stessa rende ancora più risibile l’attività della SEDIT, espletata addirittura con "il personale lavoro degli organi della società".
La verità è che le rilevate carenze strutturali nell’ organizzazione aziendale della SEDIT hanno comportato che essa, lungi dal porre in essere realmente una qualche attività di produzione diretta dei servizi che le venivano chiesti dal Consorzio della Bonificazione Umbra, ha semplicemente "girato" le richieste stesse agli operatori esterni (nella stragrande maggioranza dei casi già fornitori diretti del Consorzio), ponendo in essere una attività che non può neanche definirsi di "produzione indiretta o di scambio", propria delle imprese commerciali, ossia delle imprese che –come precisato dai difensori dei convenuti– attendono ad una attività di "intermediazione", ex art.2195 cc (v, per tutti, pag. 14 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Petroni), ma che va definita di mera "interposizione fittizia" tra il Consorzio ed i suoi precedenti fornitori, come giustamente stigmatizzato dalla Procura a pag. 14 della citazione .
A comprova del fatto che l’intervento della SEDIT si è risolto in una mera "interposizione fittizia" tra il Consorzio ed i suoi (in prevalenza) originari fornitori, almeno fino a quando non ha cominciato a colmare le lacune strutturali della sua organizzazione aziendale, si ricorda, con riferimento alla SIGMA srl, ossia con riferimento al maggior fornitore "interposto" e socio esso stessa della SEDIT:
a) che la SEDIT è subentrata alla predetta SIGMA in tutti i molteplici rapporti già avviati con il Consorzio per il processo di informatizzazione dei servizi propri di quest’ultimo, "con le stesse modalità operative originariamente pattuite" (v. anche per la quantità dei rapporti già in essere tra il Consorzio e la SIGMA, la convenzione approvata con la deliberazione n°334 del 21/12/1998 della Deputazione amministrativa del Consorzio, trasmessa sub all. n°4 della nota della Guardia di Finanza n°11912 del 12/12/2005);
b) che la SIGMA ha praticato alla SEDIT uno certo sconto sui servizi acquisiti dalla medesima, non solo (e non tanto) perché –come sostenuto dall’avv. Caforio – "aveva voluto fornire un concreto aiuto per avviare la società, altrimenti il Consorzio avrebbe continuato a pagare la collaborazione con la SIGMA per intero" (v. pag. 10 della memoria di costituzione in giudizio del nominato difensore), quanto piuttosto per avere l’ "esclusiva" da parte della SEDIT stessa nell’acquisizione dei servizi e delle attività erogate dalla SIGMA medesima.
Si legge, infatti, all’art. 6 nella "Scrittura Privata" allegata dal Sig. Serio al Verbale di Sommarie informazioni redatto dalla Guardia di Finanza di Spoleto, che gli sconti praticati dalla SIGMA trovavano una contropartita commerciale nel fatto che, la "SEDIT, da parte sua, si obbliga(va) ad usufruire esclusivamente di SIGMA per (l’ acquisizione) dei servizi e delle attività indicati nel precedente art. 2 della (medesima) scrittura privata" (v. copia di tale scrittura, quale trasmessa sub. all. n°2 alla nota della Guardia di Finanza di Spoleto n°11912 del 12/12/2005).
La "scrittura privata" in questione è stata poi disdettata dalla SIGMA Distribuzioni con A.R. del 6/6/2000, "a far data dal 31/12/ 2000" (v. copia della nota stessa, quale allegata al predetto verbale di sommarie informazioni della Guardia di Finanza di Spoleto).
L’attività di mera "interposizione fittizia", legata alle cennate carenze aziendali, spiega anche lo scarso volume d’affare della SEDIT, così che non ha senso parlare di difficoltà iniziali della SEDIT medesima da start-up, discutendo poi sui tempi "fisiologici" della sua durata (come hanno fatto i difensori dei convenuti) visto che, nel caso di specie, la società difettava addirittura di una base operativa per l’espletamento della sua attività imprenditoriale.
XXIV) – Assodato, dunque, che la SEDIT non ha svolto –per mancanza di uomini e mezzi propri– alcuna attività di produzione diretta o indiretta di servizi, ovvero di "scambio", ma ha semplicemente "girato" ai suoi fornitori le richieste di beni e servizi pervenutele dal Consorzio, facendo poi pagare al Consorzio stesso il prezzo che le è stato praticato dai predetti fornitori maggiorato del 20%, "per compensare le sue spese generali e l’utile di impresa" (v. pag. 10 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Caforio e, in senso analogo, pag. 14 della memoria dell’avv. Petroni), è evidente che tale maggiorazione, così come tutte le altre spese generali e di funzionamento pagate dal Consorzio per la SEDIT costituiscono uno spreco di pubblico danaro, in quanto correlate ad una inesistente attività imprenditoriale, almeno fino al primo semestre del 2004.
Vale considerare, a tal proposito, che il Consorzio della Bonificazione Umbra ha aderito alla costituzione della SEDIT perché ha ritenuto conveniente ed "opportuno costituire una idonea società di servizi (con) l’esclusivo compito di elaborare i dati trattati dagli elenchi consortili ……. per continuare a renderli disponibili (agli) enti e ad associazioni di pubblico interesse che ne (avessero fatto) domanda, in modo più efficace e senza gravare sulla struttura interna del Consorzio, già oberata nell’adempimento degli altri compiti istituzionali" (v. delibera della Deputazione n°292 del 15/12/1997 di proposta al Consiglio dei Delegati di costituzione di una società per la gestione dei servizi informatici" e relativa delibera di "approvazione" del Consiglio dei Deputati n°9 del 22/12/1997).
L’intento del Consorzio, dunque, era di pervenire ad una vera e vera e propria esternalizzazione dei servizi informatici, come precisato anche dal Sig. Mm, membro della Deputazione Amministrativa, nella sua nota controdeduttiva.
La SEDIT, perciò, avrebbe dovuto prendere le connotazioni operative proprie della impresa di produzione diretta del servizio, conforme – del resto – al suo "oggetto sociale" (v. precedente paragrafo XXIII) ed avrebbe dovuto –essa stessa – "elaborare i dati tratti dagli elenchi consortili e renderli disponibili in modo più efficace ai soggetti che ne avessero fatto richiesta, senza gravare sulla struttura interna del Consorzio".
Al contrario, come detto poc’anzi, nel suo assetto operativo concreto, la SEDIT non solo non ha assunto le connotazioni dell’ impresa di servizi, ma neanche quelle della impresa commerciale di "intermediazione" : non risulta, infatti, che la SEDIT abbia dato luogo ad indagini di mercato per acquisire ai prezzi più convenienti i beni e i servizi che le venivano chiesti dal Consorzio, ma ha agito addirittura ingenerando dubbi sul "rispetto delle regole dell’evidenza pubblica e delle regole comunitarie in materia di appalti di beni e servizi" (v. pag. 16 della citazione), laddove non ha contrattualmente conferito un diritto di esclusiva a taluni fornitori (v. art. 6 della "Scrittura Privata" tra la SEDIT e la SIGMA Distribuzioni, richiamata nel capitolo precedente).
Un simile operare della SEDIT, dunque, ha eroso le più che valide giustificazioni giuridico-economiche-amministrative che avevano determinato il Consorzio ad aderire alla formazione della SEDIT medesima, quale socio di maggioranza al 74%, ed ha conseguentemente posto il problema della utilità della sua partecipazione successiva alla ripetuta società, "mediante l’accollo per oltre sei anni degli oneri di funzionamento e di gestione" (v. pag. 7 della citazione); utilità da riguardare in concreto, ossia "rispetto alle finalità consortili", ha giustamente evidenziato parte attrice (v. pag. 13 della citazione).
Sotto altro profilo, è anche da dire che una simile partecipazione avrebbe anche potuto soddisfare almeno un interesse secondario, di profitto, a rilevanza essenzialmente economica, se l’attività sociale avesse almeno prodotto utili (veri), e quindi dei dividendi e quindi delle entrate per il ripetuto Ente. Ma così non è stato, perché, come fondatamente osservato da parte attrice, gli utili "conseguiti e distribuiti ai soci, dalla costituzione (1998) al 31/12/2003, …… ammontano ad € 2.895,00" (v. pag. 3 dell’invito a dedurre e pag. 5 della citazione); trattasi di "utili" di rilevanza alquanto modesta e che provengono, oltretutto, quasi totalmente dagli acquisti del Consorzio, per i quali l’Ente ha pagato un sovrapprezzo del 20%, "per compensare le spese generali e –appunto – l’utile di impresa" (v. ancora pag. 10 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Caforio e, in senso analogo, pag. 14 della memoria dell’avv. Petroni).
In siffatto contesto, ben può dirsi che il Consorzio ha concorso, dunque, a coprire le spese generali e di funzionamento della SEDIT ben al di là della sua partecipazione al 74%, ed è ha contribuito in via pressoché esclusiva a formare i pochissimi utili della società, quale maggior cliente fino al 2001, ed unico cliente della società stessa dal 2001 in poi, se si escludono delle modestissime marginalità, neanche più riscontrabili nel 2003 e nel 2004 (v., anche per i relativi riscontri probatori, pagg. 22-23 della citazione).
Il Collegio è consapevole dell’esistenza, nell’articolato e variegato mondo delle società partecipate, delle c.d. "società in house", le quali hanno come cliente esclusivo l’ente pubblico che le ha costituite; tuttavia esse –secondo la migliore dottrina – devono comportare necessariamente il conseguimento di economie per l’ amministrazione che le ha costituite.
Nel caso di specie, quindi, la circostanza che il Consorzio sia stato il cliente, e per un certo periodo di tempo l’unico cliente, della SEDIT non è di per sé sola espressione del " carattere fittizio" della società, come sostenuto da parte attrice (v. pag. 22, lettera e della citazione). Tale circostanza, invece, unita alla mancanza di economie nella gestione del servizio esternalizzato, è indice dell’inutile esborso, per il Consorzio medesimo, delle spese generali, di funzionamento e di gestione di detta società che, priva finanche di una sua azienda, ha finito per essere, in concreto, una "scatola vuota".
Del resto anche la "Relazione" del dr. Burini, che l’avv. Caforio ha trasmesso a corredo della sua memoria di costituzione in giudizio per dimostrare l’assenza di danno per il Consorzio (v. pag. 13 di tale memoria), è ben lontana dal raggiungere gli scopi perseguiti, ove si consideri che la "valutazione dell’azienda" contenuta in tale relazione:
a) è avvenuta sulla base dei bilanci della SEDIT del 2004 e del 2005 (v. pag. 5 della relazione), ossia sulla base dei bilanci che si riferiscono ad un periodo in larga parte diverso e successivo a quello considerato dalla Procura, sì che la "valutazione" in questione ha scarsa rilevanza per escludere gli addebitati danni, stante la non omogeneità dei periodi messi a confronto;
b) si riferisce essenzialmente alla "capacità (della SEDIT) di esprimere flussi finanziari e reddituali idonei a rappresentare un valore economico superiore" e, cioè, all’ "avviamento" (v. pag. 9 della relazione), in larga parte costituito, fino al 2004, dal solo Consorzio;
c) si riferisce ad "immobilizzazioni" che sono derivate anch’esse -in larga parte- dal Consorzio, tenuto conto del sovrapprezzo del 20% pagato dal Consorzio stesso alla SEDIT per le forniture di beni e servizi, e della sua partecipazione alle spese generale e di funzionamento al 74% ;
d) ha inserito fenomeni di proiezione reddituale collegati anche alla "formazione del personale" (v. pagg. 9-10 della relazione), che ovviamente si è avuta anch’essa in un periodo diverso e successivo da quello considerato dalla Procura, visto che fino all’aprile del 2004 la SEDIT non ha avuto personale proprio.
In conclusione, va ribadito, che il pagamento, da parte del Consorzio, delle spese generali e di funzionamento della SEDIT, costituisce danno per il Consorzio stesso, ovviamente nei limiti in cui a tali spese non è corrisposta una utilitas per tale Ente.
XXV) – In effetti, non tutte le somme pagate dal Consorzio per spese generali e di funzionamento della SEDIT costituiscono danno.
In via ricognitiva, va anzitutto chiarito che tra le spese in questione rientrano sia quelle espressamente indicate dalla Procura come "spese di gestione e di funzionamento della società", ex pag. 22 della citazione, pari ad € 78.539,29, espunta la parte prescritta del relativo diritto risarcitorio (v. precedente paragrafo XVII-c), e sia il corrispettivo della "non autorizzata utilizzazione di personale e strutture del Consorzio", pari –per la parte non prescritta del relativo diritto risarcitorio– ad € 3.090,00(v. sub precedente paragrafo XVII-b), costituendo siffatto "uso" un ulteriore onere per il Consorzio stesso, assimilabile alle altre spese generali e di funzionamento sopportate per la SEDIT.
Nell’ambito delle spese "generali", infine, andrebbe allocato anche il sovrapprezzo del 20% pagato dal Consorzio per gli acquisti dalla SEDIT, destinato -come detto sub precedente paragrafo XXIV- alla copertura delle "spese generali" (oltre che agli "utili"), se il relativo diritto risarcitorio non fosse prescritto, (v. il precedente paragrafo XVII-a).
In conclusione, gli oneri sopportati dal Consorzio come "spese generali e di funzionamento" della SEDIT, ammontano ad € 81.629,29 (78.539,29 + 3.090, 00).
Trattasi di spese sostenute essenzialmente per i compensi agli amministratori della SEDIT ed alla Marcucci, nonché per "consulenza", bolli, spese postali, di registro, ecc (v. tabelle sub allegato n°9 alla nota della Guardia di Finanza di Spoleto n°3238 dell’aprile 2005, sub all. n°2 della nota deposito atti della Procura n°1).
Ai fini della determinazione del danno risarcibile, però, dalle spese in questione devono essere decurtati "i corrispettivi che la SEDIT ha riscosso per la cessione di beni o servizi a soggetti diversi dal Consorzio", che –come correttamente evidenziato da parte attrice – costituiscono per il Consorzio stesso un "guadagno", pari ad "€ 33.403,00", conseguito dalla sua partecipazione alla SEDIT medesima (v. pag. 22 della citazione).
La somma che residua, dunque, è pari ad € 48.226,29
Da tale somma vanno, poi, scomputate le utilità percentuali tratte dalla SEDIT dai beni materiali (stampante, fax, computer, ecc.) ed immateriali (avviamento e know how), acquisiti al patrimonio della SEDIT stessa dal 1998 al 2004, funzionali all’espletamento della attività imprenditoriale svolta dal 2005 in poi, in adesione anche della richiesta dei difensori dei convenuti di considerare "i vantaggi comunque conseguiti", ex art. 1, comma 1 bis della l. n°20/1994, nel testo modificato dalla l. n°639/1996 (v., per tutti, pag. 16 della memoria di costituzione in giudizio dell’avv. Caforio).
Il Collegio ritiene di poter equitativamente fissare in non più di € 10.226,29 (ex art. 1226 cc) le predette utilità, stante la modesta consistenza dei beni in questione, tenuto anche conto del degrado e della obsolescenza subiti dai beni (materiali) stessi, nel tempo intercorso tra il momento del loro acquisto e quello del loro proficuo utilizzo.
Conseguentemente, il danno resta stabilito, in cifra tonda, in € 38.000,00, comprensivo degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice.
XXVI) – Sul piano dell’imputazione soggettiva, il danno di cui sopra va addebitato:
a) al Presidente del Consorzio e Presidente della SEDIT, sig. G, per l’importo di € 20.000,00, pari al 52,63% circa del totale ;
b) al Vicepresidente del Consorzio e componente la Deputazione Amministrativa, nonché membro del consiglio di Amministrazione della SEDIT, sig. S, per l’importo di € 6.000,00, pari al 15,78% circa del totale;
c) ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio, sig. Dd, sig. Ddd e sig. Bbb, nella misura complessiva di € 12.000,00 (da dividere in parti uguali tra loro), pari al 31,57% circa del totale .
XXVII) – Ed invero, il Presidente e -nella minor misura sopra indicata- il Vicepresidente, come organi di vertici e soggetti che in concreto hanno agito sia per il Consorzio che per la SEDIT, e dunque con piena consapevolezza dei reali rapporti intercorrenti tra il Consorzio stesso e tale società (v. pagg. 31-32 della citazione), hanno omesso ogni cura nell’assicurare il concreto soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti dal Consorzio nella sua adesione alla costituzione della SEDIT, essendo oltremodo manifesto -nei fatti successivi a tale costituzione- l’impossibilità per la SEDIT medesima di "elaborare (essa stessa) i dati tratti dagli elenchi consortili per renderli disponibili in modo più efficace e senza gravare sulla struttura interna del Consorzio" (v. delibere della Deputazione e del Consiglio dei Delegati del Consorzio, rispettivamente, n°292 del 15/12/1997 e n°9 del 212/12/ 1997).
D’altronde, lo stesso Presidente G, da un lato, quale presidente del Consorzio, firmava la delibera della Deputazione di affidamento della fornitura alla SEDIT e, dall’altro lato, ha giustamente annotato la Procura, "sub-affidava la fornitura ad un terzo, nella diversa veste di amministratore di questa società, per poi fatturare la medesima prestazione al Consorzio, spesso maggiorandone l’importo" (v. pag. 32 della citazione).
Riduttivamente, perciò, la Procura ha poi parlato, nei confronti dei predetti convenuti, di "omissione di vigilanza sulla SEDIT", laddove ha quantificato le percentuali di riparto del danno, atteso che costoro, più che omettere di vigilare, hanno agito nella piena consapevolezza di venir meno ai loro doveri istituzionali verso il Consorzio (ex art. 1225 cc); il che giustifica l’ innalzamento di dette percentuali, nei termini indicati sub precedenti lettere a) e b), nella nuova ridistribuzione del danno, conseguente alle assoluzione degli altri convenuti, ex precedenti paragrafi XIX), XX) e XXI), spettando comunque al Giudice il potere di "stabilire quanta parte del danno sia ascrivibile a ciascun convenuto", ex precedente paragrafo XVI-d).
XXVIII) Peraltro, al Collegio non sfugge che il Presidente del Consorzio G è stato convenuto anche per "non avere amministrato, nella sua ulteriore qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della SEDIT nel periodo 2000-2004, la società secondo i criteri di diligenza tipici dell’imprenditore oculato, intrattenendo rapporti economici quasi esclusivamente con il Consorzio di Bonifica Umbra e portando la società (stessa) a non ottenere e distribuire utili, fino al 2004" (v. lettera a3, sub precedente paragrafo III); e ciò, ovviamente, comporterebbe una autonoma responsabilità patrimoniale del medesimo nei confronti della SEDIT, distinta da quella nei confronti del Consorzio, qui valutata .
Difettano, però, negli atti della Procura elementi che consentano di ritenere che si sia voluto convenire il predetto anche per una siffatta, autonoma responsabilità; in tali atti, in effetti, la posizione del Presidente. G emerge, essenzialmente, solo ai fini della esatta enucleazione dell’elemento psicologico rilevante nella responsabilità per i danni arrecati al Consorzio, nella forma propria del dolo contrattuale, come chiarito sub precedente paragrafo XVI-C).
XXIX) – Quanto, invece, ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, si ritiene che le risultanze documentali in atti diano adeguatamente conto della fondatezza degli addebiti mossi nei loro confronti da parte attrice, laddove –sostanzialmente – contesta loro di aver omesso ogni serio controllo "sull’andamento della partecipazione (del Consorzio) nella società SEDIT" (v. pag. 35 della citazione).
Al riguardo, il difensore dei predetti convenuti, dopo aver illustrato il "sistema dei controlli nelle SRL e nella SEDIT" (v. pag. 4-5 della relativa memoria di costituzione in giudizio) e dopo aver illustrato "il controllo del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio della Bonificazione Umbra" (v. pagg.6-7), ha affermato che "il Collegio medesimo, in assenza di segnalazione da parte di Amministratori della Società o di Amministratori e/o dipendenti del Consorzio …… , non poteva che prendere visione ed in esame che il solo bilancio d’ esercizio della Società, non corredato da relazione sindacale, annualmente presentato alla proposta di rendiconto generale dell’Ente" (v. pag. 8 della ripetuta memoria di costituzione in giudizio).
In realtà, dalla documentazione in atti risulta che già il 16/12/ 2000, il rag. Dd, "nella funzione di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti" – seppur "non ancora regolarmente costituito, stante la mancanza (di) un componente"– aveva avvertito l’esigenza, nel corso dell’esame della "gestione finanziaria 1999", di acquisire "notizie sulla SEDIT", esprimendo l’ "avviso che, trattandosi di Società in cui il Consorzio (aveva) una partecipazione finanziaria, (si sarebbe dovuto corredare ) il rendiconto generale con l’ultimo bilancio approvato dalla società, (così che) il Consiglio dei Delegati (sarebbe stato) posto in condizioni di poter esaminare, congiuntamente al rendiconto generale del Consorzio, anche l’utilizzo dei fondi consorziali impiegati in una società della quale fa parte" (v. verbale del 9/6/2000 sub allegato n°5 alla nota della Guardia di Finanza di Spoleto n°11912 del dicembre 2005, sub all. n°4 della nota deposito atti n°1 della Procura).
Gli atti di causa sono silenti sugli sviluppi avuti da tale richiesta nella rendicontazione del 2000, ma nella "relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, datata 13/12/2000, si evidenzia ancora un intervento del Collegio dei Revisori dei conti, nel senso di aver fatto presente che "il bilancio stesso (andava) opportunamente corredato, a valere per i futuri esercizi, con: (a) le risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla SEDIT, (b) con le deliberazioni relative alla determinazione dei canoni irrigui e dei contributi di bonifica per l’anno cui il bilancio si riferisce, (c) con i prospetti dimostrativi degli oneri del personale particolareggiati per categorie e (d) con la dimostrazione della situazione amministrativa presunta al termine dell’esercizio in chiusura" (v. pag. 5, punto 2 delle "considerazioni conclusive" della relazione sul bilancio di previsione del 2001, trasmessa anch’essa sub all. n°5 alla ricordata nota della Guardia di Finanza di Spoleto n°11912 del dicembre 2005).
Da ultimo (in rapporto alla documentazione in atti), nella "relazione sul rendiconto del 2001", ancora il Collegio dei revisori sottolineava che "il rendiconto generale (andava) corredato, oltre che dal Bilancio di esercizio e della Nota integrativa, anche dal verbale di approvazione dello stesso da parte dell’ Assemblea ordinaria dei Soci della SEDIT" e, sotto altro profilo, evidenziava pure che "il conto del patrimonio (doveva) recare l’indicazione del valore della partecipazione relativa alla SEDIT, determinato con apposito atto della Deputazione Amministrativa" (v. pag. 11 della relazione sul rendiconto generale del 2001, trasmessa anch’essa sub all. n°5 alla nota della Guardia di Finanza di Spoleto n°11912 del dicembre 2005).
I riferiti interventi del Collegio dimostrano la piena consapevolezza che i componenti del Collegio stesso avevano dell’importanza e delicatezza del loro ruolo, per assicurare un controllo reale (e non semplicemente cartolare) sulla partecipazione consortile alla SEDIT, in relazione anche ai poteri esercitabili in tal senso dal Consiglio dei delegati del Consorzio medesimo, destinatario e referente privilegiato delle relazioni del Collegio dei Revisori "sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo" (ex art. 46 , n°6, lettera b dello Statuto consortile in atti) .
Una siffatta consapevolezza, perciò, stride patentemente con l’idea che il ridetto Collegio, "in assenza di segnalazione da parte di Amministratori della Società o di Amministratori e/o dipendenti del Consorzio …… , non poteva prendere visione ed in esame che il solo bilancio d’esercizio della Società, non corredato di relazione sindacale, annualmente presentato alla proposta di rendiconto generale dell’Ente".
Trattasi, con ogni evidenza, di una mera presa d’atto del bilancio che mal si concilia con la necessità, avvertita dagli stessi componenti del Collegio dei revisori, di operare una verifica più adeguata delle ricadute dell’attività imprenditoriale della SEDIT sul Consorzio; e ciò considerando anche che, nel caso, la società era priva di collegio sindacale (come evidenziato dallo stesso avv. Petroni), mentre il sig. G rivestiva contemporaneamente sia la carica di Presidente del Consorzio, che quella di Presidente della SEDIT, ed era perciò oggettivamente da escludere che proprio da lui potesse venire una qualsivoglia "segnalazione" sulle possibili disfunzioni operative nei rapporti tra il Consorzio e la SEDIT, così come un’analoga "segnalazione" non poteva certo venire neanche dai componenti la Deputazione Amministrativa e/o dai direttori del Consorzio stesso, in quanto titolari anche loro di compiti direttivi nella società.
Di qui la condanna dei componenti il Collegio dei revisori dei conti, nella percentuale indicata sub precedente paragrafo XXVI), da ripartire tra loro in parti uguali, stante la loro pari responsabilità, indiscussa tra le parti .
XXX) – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno ripartite come segue:
a) – nella misura intera, per gli atti propri di ciascuno dei convenuti condannati, nel senso che ognuno dei condannati paga le spese di giudizio dei relativi atti;
b) – nella indicata percentuale del 52,63%, per il Presidente G, nonché nelle percentuali anch’esse indicate del 15,78% e del 31,57% per –rispettivamente– il Vicepresidente S ed i componenti il Collegio dei revisori dei conti sigg. Dd, Ddd e Bbb.
XXXI) – A favore dei convenuti assolti sigg. Gg, M, C, Bb, Ss, Ggg, M, Crespini e Felcioni, tutti difesi dall’avv. Caforio, vanno liquidate le spese legali, ai sensi dell’art. 3 della l. n°639/1996, quale interpretato dall’art. 10-bis, comma 10, della l. n°248/2005, che il Collegio determina forfetariamente in € 650,00 ciascuno, in mancanza di apposita parcella del difensore, tenuto conto sia del carattere cumulativo della relativa memoria difensiva e sia del valore della causa, mentre altrettanto forfetariamente liquida in € 2.000,00 ciascuno le anzidette spese legali a favore dei convenuti assolti sig. Mm e sig. Sss, difesi –rispettivamente – dall’avv. Rossi e dall’avv. Pedetta .
XXXII) – Sulle somme di condanna andranno corrisposti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
P. Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale dell’Umbria
ASSOLVE
dalla domanda attrice i sig.: 1) Gg Vincenzo, 2) M Carlo, 3) C Vincenzo, 4) Bb Agostino, 5) Ss Eliseo, 6) Ggg Marco Vinicio, 7) M Valerio, 8) Cr Aurelio, 9) Ff Maurizio, 10) Mm Augusto e 11) Sss Fabrizio a favore dei quale liquida le spese legali nella misura di € 650,00 ciascuno, per i primi nove convenuti assolti, ed in € 2.000,00, ciascuno per i restanti due.
CONDANNA
invece i sigg. 1) G Ugo, 2) S Orlando, 3) Dd Giulio, 4) Ddd Mauro e 5) Bbb Pier Leopoldo al pagamento, a favore del Consorzio della Bonificazione Umbra, rispettivamente, delle somme : di € 20.000,00 (ventimila), il primo; di € 6.000,00 (seimila) il secondo; di € 4.000,00 (quattromila) ciascuno i restanti tre convenuti.
Liquida altresì, a favore dello Stato, le spese di giudizio, da ripartire tra i convenuti condannati secondo i criteri fissati in motivazione, nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza, di € 1.663,51 (milleseicentosessantatre/51).
Sulle somme di condanna come sopra stabilite andranno corrisposti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 4/7–16/10/2006.
L’Estensore Il Presidente
F.to Fulvio Maria Longavita F.to Lodovico Principato
Depositata in Segreteria il 8 novembre 2006
Il funzionario di cancelleria
F.to Elvira Fucci
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