Un caso in cui è configurabile l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa ‘de plano’: vediamo quale (commento a sentenza).
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Indice
1. La questione: interesse dell’imputato a ricorrere
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta delle parti, applicava all’imputato la pena di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati a lui ascritti.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, con un unico motivo di ricorso, deduceva inosservanza di norme processuali, sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 477 e 178 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a suo avviso la difesa aveva presentato opposizione a decreto penale di condanna, richiedendo, contestualmente, di provvedere ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ed il giudice aveva notificato direttamente la sentenza, emessa de plano e con motivazione contestuale, senza alcun contraddittorio, in violazione della giurisprudenza di legittimità e di quella della Corte costituzionale in tema di contraddittorio.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il ricorso suesposto era ritenuto inammissibile.
Nel dettaglio, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è “configurabile l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa ‘de plano’, anziché previa fissazione di udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest’ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.” (Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017).
Del resto, per la Corte di legittimità, al di là del richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (nei termini appena precisati), il ricorrente nulla di specifico risultava comunque aver dedotto e, quindi, non aveva concretamente manifestato alcun interesse, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità indicata.
Tal che se ne faceva conseguire l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi menzionato un peculiare caso in cui è configurabile l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa ‘de plano’.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che è configurabile l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa ‘de plano’, anziché previa fissazione di udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest’ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
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