Per il Tar Lazio la sentenza che liquida l’equo indennizzo è un titolo esecutivo a tutti gli effetti, sì che deve essere notificata previa apposizione della formula esecutiva, pena l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza. Sul punto, però, si rileva una presunta incertezza normativa e della prassi. Si noti che questa sentenza è stata emessa mentre in Parlamento, nella bozza sulla Legge di stabilità (art. 39), s’introducevano importanti modifiche alla Legge Pinto: riduzione dell’indennizzo (il limite massimo passa da €.1500 ad €.800) ed obbligo di esperire i rimedi preventivi contro l’irragionevole durata del processo.
È quanto affermato dal Tar Lazio sez. I bis n.11610, depositata il 12 ottobre 2015.
Ricorrenti avvisati… mezzi salvati. Sette ricorrenti chiedevano l’ottemperanza della Cass. civ. 5360/13 relativa all’equa riparazione, oltre al saldo delle altre somme liquidate in sentenza, oneri di legge, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriori ritardi e la liquidazione delle astreintes. Malgrado l’avviso di una ragione di inammissibilità non svolsero difese, perciò il G.A. decise di rinviare la decisione: confermata l’inammissibilità per aver notificato la sentenza priva di formula esecutiva.
No formula esecutiva? No al risarcimento! Infatti << secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e condiviso dalla Sezione la “notificazione del titolo esecutivo” è condizione necessaria non solo per l’esecuzione davanti al giudice civile delle sentenze di condanna al pagamento di somme – sentenze che attraverso la spedizione divengono titoli esecutivi ossia idonei per l’esecuzione forzata – ma altresì per proporre il giudizio di ottemperanza alle medesime sentenze previsto davanti al giudice amministrativo (vedi da ultimo T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 05.12.2014, n. 2099; T.AR. Sicilia-Palermo, Sez. III 13.7.2011, n. 1361, Cons. Stato Sez. IV, 12.5.2008, n. 2160). In entrambi i giudizi, la spedizione in forma esecutiva della sentenza e la conseguente apposizione da parte del pubblico ufficiale della formula esecutiva ha la funzione di controllare la legittimazione del soggetto attivo del titolo a servirsi di esso per la soddisfazione in concreto del proprio diritto accertato e pertanto costituisce un requisito indispensabile perché il titolare del diritto possa agire esecutivamente; presuppone altresì il controllo degli ulteriori aspetti formali in ordine all’esistenza del titolo stesso e alla sua esecutività, in particolare il controllo dell’efficacia del titolo esecutivo sin dall’origine o acquisita successivamente come nel caso del decreto ingiuntivo non opposto nei termini (Cassazione civile sez. III 12/04/2005 n. 7520)>>.
Nuova esegesi? Per completezza d’informazione si rilevi come questa decisione non sia poi così ovvia come si possa pensare, anzi sembra, a mio modesto avviso, che il Tar abbia voluto introdurre una nuova esegesi. Infatti l’art.114 cpa non richiede espressamente alcuna apposizione della formula esecutiva, sancendo che << al ricorso è allegata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato>>. I Tar Abruzzo n.189/14 e Lecce n. 900/13 rilevano che la sentenza sull’equo indennizzo ha << natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza>> ex artt.112 e 114 cpa (nelle fattispecie, però, la sentenza era stata notificata con la formula esecutiva). Pur non rivendicando la natura esecutiva alcuni esponenti della dottrina (Russo-Tomasoni, L’instaurazione del giudizio di ottemperanza relativo al decreto di condanna per irragionevole durata del processo: presupposti e problematiche processuali, in Giustizia amministrativa n.9/13) desumono l’onere di notifica con tale formula dalle norme che riguardano quella per l’azione esecutiva contro la PA debitrice (art. 14 L.669/96, novellata dalla L.323/03). La legge, però, sul punto sembra incerta: l’art. 115 cpa, relativamente alle sentenze emesse dal G.A. che costituiscono un titolo esecutivo, è molto chiaro per quanto di nostro interesse: << ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.>>. Per Titolo ritengo che si riferisca al Titolo I libro IV cpa, in cui è inserita detta norma, rubricato <<Giudizi di ottemperanza>>, anche se questo punto non è affatto chiaro ed i dubbi non sono stati ancora risolti dalla dottrina: la sentenza annotata, perciò, potrebbe avere avuto il pregio di aver proposto una soluzione a questo interrogativo.
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