Sentenza sull’art. 22 del DLGS 472 1997

sentenza 08/11/07
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Con rituale istanza depositata il 30.04.2007, l’Ufficio delle Entrate di ****** richiedeva a questa Commissione Tributaria Provinciale l’adozione della misura del sequestro conservativo ( o dell’ipoteca legale) sui beni, compresa l’azienda, di proprietà della società *****.
Allegava l’istante:
a)      che con avviso di accertamento n.*****, notificato il ****, con atto di irrogazione sanzioni n. *****, notificato il *****, erano state accertate imposte dovute ed irrogate sanzioni per infedel dichiarazione, da parte della società ******……;
b)      che l’ammontare complessivo della pretesa tributaria risultava essere pari a €.******;
c)      che sussisteva il fondato timore per l’AF di perdere la garanzia del proprio credito, in quanto la società presentava pregresse situazioni di insolvenza nonché una situazione patrimoniale- finanziaria non i equilibrio.
Concludeva, pertanto l’Ufficio istante chiedendo l’autorizzazione a procedere all’attuazione delle misure cautelari del sequestro conservativo o dell’ipoteca legale.
Si costituiva la *****, con memoria del ******,….. contestando sia il periculum che il fumus e sostenendo l’applicabilità della norma di cui all’art. 22 del DLGS 472/97 ai soli crediti derivanti da sanzioni amministrative tributarie.
 All’esito dell’udienza  camerale del 18.07.2007, la causa veniva trattenuta per la decisione.
 
MOTIVAZIONE
L’allegazione di parte opponente relativa all’applicazione dell’istituto de quo alle sole sanzioni amministrative tributarie risulta essere fondata; ritiene,infatti, questo Collegio che una interpretazione sistematico-letterale delle norme riguardanti tali misure non possa non condurre ad una limitazione dell’applicazione delle stesse alle sole sanzioni.
a) In primis l’istituto è inserito nel DLGS 472/97 il quale reca le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie;  e il destinatario di tali misure è individuato nel trasgressore di norme tributarie;
a)      il presupposto per l’applicazione dell’istituto è, alternativamente, individuato dalla legge nella notificazione del processo verbale di constatazione, dell’atto di contestazione e dell’avviso di irrogazione delle sanzioni: atti, questi, tutti attinenti la contestazione di violazioni di norme tributarie;
b)      l’art. 22 del DLGS 472/97 è stato emanato in ottemperanza alla legge delega 23.12.1996 n.662 la quale aveva conferito al Governo il potere di procedere ad una revisione organica delle sanzioni tributarie non pemali e di predisporre …un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa tributaria.
Non ignora questo Collegio che la Corte di Cassazione, con la sent.n.5872 del 12.06.1998, con riferimento all’art. 26 ( l’intendente di finanza può chiedere al presidente del tribunale la iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore  per la  violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria) della legge 7.01.1929 n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie ), muovendo dalla premessa che i tributi trovano titolo nella violazione di leggi finanziarie, ha ritenuto che lo strumento previsto dalla legge 4/29, fosse apprestato per garantire la riscossione di qualsiasi credito, comunque derivante dalla  violazione accertata (spiegava, infatti, la Suprema Corte che quando il credito sorge quale diretta conseguenza della  violazione della legge finanziaria, non c’è ragione di distinguere quello relativo alla pena pecuniaria dalle altre obbligazioni, quale l’imposta evasa, derivanti dalla stessa violazione, per limitare alla prima la operatività della misura cautelare).
Tali considerazioni, però, non possono valere anche per la norma di cui all’art. 22 del DLGS 472/97, e ciò per due ordini di motivi:
1)      l’art. 26 della legge 4/1929, prevedendo la possibilità dell’iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore poneva come presupposto la violazione di una norma per la quale fosse stabilita una pena pecuniaria.Il legislatore del 1929 non indicava, perciò, per quale credito potesse essere richiesta ed applicata la misura cautelare, ma si limitava, solamente, ad indicare quale fosse il presupposto per l’adozione di detta misura, e cioè, si ripete, …la violazione di una norma per la quale fosse stabilita una pena pecuniaria “. In altri termini, una volta accertata al violazione di una norma per la quale fosse stabilita una pena pecuniaria, per tutte le prese fiscali derivanti da detta violazione, e cioè imposte, interessi e sanzioni, si poteva richiedere l’adozione dell’iscrizione ipotecaria. L’art. 22 del DLGS 472/97 è stato emanato a seguito di delega al Governo a predisporre  un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti  che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria ( art. 3, comma 3 della legge 662/96. Come si può immediatamente constatare,la norma, al contrario di quella del 1929,individua chiaramente i crediti per i quali può essere richiesta la misura cautelare ( crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria). Di qui l’impossibilità di estendere all’art. 22 del DLGS 472/97 il discorso fatto per l’art.26 della legge 4/1929.
2)      Una interpretazione estensiva, se non addirittura analogica, della norma di cui al predetto art. 22, DLGS 472/97 non solo non sarebbe consentita dalla natura eccezionale della norma stessa( eccezionalità derivante dalla possibilità, concessa dalla norma, dell’adozione di misure cautelari a garanzia di un credito per il quale non esiste ancora un titolo esecutivo), ma sarebbe incostituzionale per eccesso di delega. Ne consegue ancora che, non potendosi ritenere consentita una interpretazione della norma comportante l’incostituzionalità della stessa, l’unica interpretazione costituzionalmente corretta dell’art. 22 del DLGS 472/97 è da ritenersi quella avanzata in questa sede.
Così delimitato l’ambito di applicazione della norma, passando all’esame dei motivi dell’istanza, ritiene questo Collegio che, nel caso che ci occupa, non sussista il periculum in mora. Tale requisito, secondo la dottrina (Cantillo) e la giurisprudenza prevalenti ( CTP di Pesaro, sez. I, n.51 del 28.01 – 8.02.2005, CTP di Cagliari, sez. I, n. 248 del 12.06 2001, CTP di Salerno, sez. XIX n. 31 del 19.06.1999), si rinviene nelle ipotesi di sproporzione fra l’esiguità del patrimonio del contribuente e l’entità del credito dell’Amministrazione Finanziaria. La giurisprudenza più recente (CTP di Roma, sez. II, n.349/2006 e CTP Roma, sez.VI n.470/2006), alla quale questo Giudice aderisce, ritiene che, oltre all’elemento statico della sproporzione tra la pretesa fiscale ed il patrimonio del contribuente, per la sussistenza del periculum occorra anche l’ulteriore elemento, dinamico, del comportamento dello stesso contribuente, sia anteriore che successivo alla pretesa fiscale ( in particolare è stato ritenuto sussistente il periculum a fronte di atti dispositivi e di insolvibilità di precedenti cartelle da parte del contribuente )…..
In conclusione, la richiesta misura cautelare non può trovare accoglimento.
Così deciso in Cosenza il 18.07. 2007
 
Il rel/est                                                                                           Il Pres.
Dott. Angelo Antonio Genise                                                  Avv. Osvaldo Ripoli

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