Il processo verbale di constatazione interrompe la prescrizione del reato (Cass. pen. n. 37933/2012)

Redazione 01/10/12

Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza oggetto di impugnazione, il G.i.p. ha prosciolto, ex art. 425 c.p.p. l’imputato M. dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato nelle dichiarazioni annuali di imposta relative agli anni 2003 e 2004, elementi passivi fittizi. Il G.i.p. ha, infatti, ritenuto che l’ipotesi delittuosa ascritta fosse estinta per prescrizione.

2. Motivi dei ricorso – Avverso tale decisione, il P.M. ha proposto ricorso deducendo errata applicazione della legge penale. Egli fa, infatti, notare che il verbale di constatazione formato dall’Agenzia delle Dogane di Bolzano, con riferimento ad entrambe le condotte (quella realizzata in data 2.11.04 – con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2003 – e quella del (omissis) con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2005 -) ha interrotto il corso della prescrizione si che, all’atto dell’esercizio dell’azione penale (18.11.11) la prescrizione non era maturata perchè essa sarebbe decorsa, rispettivamente, il 2.5.12 ed il 30.4.13.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato.

E’ principio ormai pacifico nella giurisprudenza di questa S.C. che il processo verbale di constatazione di un reato finanziario è idoneo ad interromperne la prescrizione (anche indipendentemente dal fatto che sia stato notificato all’interessato) (Sez. 3, 28.9.99, Scopiniti, Rv. 215104; Sez. 3, 27.5.99, *******, Rv. 214613).

E’, pertanto, giustificata la doglianza del P.M. ricorrente quando censura il fatto che il G.i.p., nel pronunciare la declaratoria di estinzione per prescrizione, non abbia minimamente tenuto conto di tale causa interruttiva con il risultato che il termine prescrizionale era di 7 anni e sei mesi e non di soli 6 anni come erroneamente ritenuto dal giudicante. L’estinzione, pertanto, sarebbe intervenuta, rispettivamente il 2.5.12 ed il 30.4.13.

Nelle more del ricorso promosso dinanzi a questa S.C., il primo termine è ormai spirato e, per l’effetto, non si può che annullare senza rinvio la decisione impugnata perchè attualmente i fatti commessi il (omissis) sono estinti per prescrizione.

Non altrettanto è accaduto per le condotte consumate il 31.10.05 per le quali la decisione Impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame alla luce dei rilievi appena mossi.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e seg. c.p.p..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai fatti commessi in data 2.11.04, perchè il reato è estinto per prescrizione e, con rinvio al Tribunale di Teramo, per i fatti commessi in data (omissis).

Redazione