Un profilo particolarmente interessante della sentenza n. 86/2014 resa dal GUP presso il Tribunale di Lecco è quello in base al quale il giudice di prime cure rileva (ed implicitamente censura) l’assenza di una consulenza corretta ed effettiva sulle piante rinvenute (la cui presenza giustificava l’accusa di coltivazione illecita) non potendo apparire sufficiente la valutazione meramente qualitativa – vale a dire una verifica superficiale che attesta la presenza di thc, senza indicare la percentuale o l’esatto quantitativo -.
Aderendo, infatti, all’orientamento giurisprudenziale, che privilegia un accertamento concreto dell’offensività della condotta coltivativa, in special modo, attraverso la verifica tossicologica della idoneità della pianta a produrre sostanze che contengano principi psicoattivi, il GUP ha ritenuto indimostrato il postulato accusatorio.
Come, infatti, sostenuto – in sede discussione – da chi scrive, non è, infatti, possibile presumere l’attitudine della pianta a contenere il Delta-9-tetraidrocannabinolo (comunemente chiamato thc) in quantità assoluta tale da suscitare nella persona, se assunto, effetti droganti percepibili.
Dalle osservazioni esposte, per quanto attiene, quindi, alla specifica condotta di coltivazione, la soluzione del proscioglimento dell’imputato è apparsa obbligata.
In questo caso non è stato necessario affrontare la tematica ulteriore della indagine di natura teleologica, concernente l’attività di coltura; vale a dire, quindi, che la questione tecnica è apparsa assorbente e pregiudiziale rispetto a qualsiasi altra considerazione, ivi ricompresa quella del consumo personale del prodotto ottenuto.
Quanto, invece, alla detenzione il GUP ha riaffermato, in sentenza i principi invalsi ormai in giurisprudenza ed ha riconosciuto come il PM, nella fattispecie, non abbia fornito la necessaria prova positiva della destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto (o a contrario la prova che escluda la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza).
Il divieto di inversione dell’onere della prova appare, quindi, baluardo tassativo di carattere processuale, posto che rimane così, fondamentalmente inalterato il principio che compete all’accusa la dimostrazione della colpevolezza dell’imputato e non già l’inverso.
E’ evidente che l’accusato non avrà alcun interesse a rimanere inerte, ben potendo avvalersi di un potere di allegazione di tutte quelle atipiche circostanze che possono dimostrare la destinazione dello stupefacente al soddisfacimento del fabbisogno personale.
Nella fattispecie, lo stesso dato ponderale – ammontante ad alcune decine di grammi – ha deposto in senso diametralmente contrario a quello della destinazione a terzi prospettato dall’accusa.
Le stesse dichiarazioni dell’imputato (finalizzate a sostenere l’uso personale della sostanza detenuta) sono apparse, quindi, coerenti e verosimili in tale senso.
Naturale, dunque, che la complessiva condotta dell’imputato sia stata sussunta nel contesto dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 dpr 309/90.
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