Una coraggiosa decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari pone fine al primo grado di una vicenda tributaria non affrancata da questioni molto particolari in termini giuridici: una fra tutte la c.d. “pregiudiziale del processo”.
La sentenza
Con la sentenza n. 3098 del 13.11.2019, dep. il 20.12.2019, i giudici pugliesi hanno motivato la vittoria del contribuente affermando che “Le deduzioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con i relativi documenti allegati e l’atto d’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bari, consegnati durante la pubblica udienza del 13.11.2019… omissis… non hanno alcun valore giuridico“.
Attività processuale del tutto illegittima, pertanto, quella posta in essere dalle parti pubbliche del giudizio attivato dal cittadino-ricorrente benché la Cassazione, con principio opposto (e a detta dei decidenti baresi “ormai consolidato”), ritenesse da tempo il contrario ovvero che “l’Ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine previsto all’art. 23 del D.Lgs. 546/1992 di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all’art. 32 del citato D.Lgs. 546/1992 di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale”.
Ciononostante a spuntarla è stato il cittadino atteso che la Commissione tributaria – anche accogliendo l’eccezione della difesa in merito all’incertezza della Costituzione in giudizio di entrambe le parti pubbliche (cioè l’Agenzia delle Entrete-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate in quanto tale) in quanto la predetta controdeduzione difensiva sarebbe dovuta avvenire in forma cartacea tenuto conto, altresì, che il ricorso ab origine non era stato introdotto telematicamente – ha definito il comportamento processuale “pregiudizievole per gli interessi del ricorrente, spesso semplice persona fisica”.
In buona sostanza “costituirsi a ridosso dell’udienza di trattazione della causa” rende difficoltose tutte le difese esperibili dal contribuente; da qui la vittoria di quest’ultimo sull’onda dell’invocata parità di trattamento processuale.
Una decisione, quella in esame, che risolve la causa già in una fase pregiudiziale nell’ottica, evidentemente, di garantire l’uguaglianza tra parte pubblica (ad esempio le Agenzie di Stato) e privata (come il contribuente) in funzione del diritto di difesa pieno senza, perciò, allungare irragionevolmente i tempi processuali.
Quanto affermato in sentenza non può che trovare giuridico supporto nelle tutele previste dalla Costituzione italiana per come enunciate negli artt. 3, 24 e 111.
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