Separazione delle carriere magistratura: sostegno dall’OCF

Redazione 27/06/24
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Nella riunione del Consiglio dei ministri tenutasi mercoledì 29 maggio 2024, è stato dato l’ok al disegno di legge costituzionale sulla riforma della magistratura, che reca “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. In un recente comunicato, l’OCF (Organismo Congressuale Forense) ha diffuso la sua posizione di sostegno, come vedremo nel paragrafo dedicato.
Per un approfondimento articolo per articolo consigliamo l’articolo “Separazione delle carriere: in cosa consiste il nuovo ddl costituzionale

Indice

1. Obiettivi


Il disegno di legge costituzionale mira a introdurre norme in materia di ordinamento giurisdizionale e a istituire la Corte disciplinare. E ciò allo scopo di distinguere, all’interno della magistratura, che “costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, la carriera dei magistrati giudicanti e quella dei requirenti, e di adeguare l’ordinamento costituzionale a detta separazione.

2. C.S.M. giudicante e requirente


Per l’effetto si prevede l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, ambedue presieduti dal Presidente della Repubblica. Di tali Consigli superiori fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli ulteriori membri sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge. Ogni Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i membri sorteggiati dall’elenco redatto dal Parlamento. I componenti designati tramite sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Non possono, per tutto il tempo che sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, e neppure appartenere al Parlamento o a un Consiglio regionale. Spettano a ogni Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità, nonché i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

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3. Alta Corte Disciplinare dei magistrati


Tramite il nuovo articolato, la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, risulta attribuita alla neo-istituita “Alta Corte disciplinare”, composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso degli stessi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, regige attraverso elezione, come pure da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte risulta incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento UE, di un consiglio regionale o del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni ulteriore carica e ufficio indicati dalla legge. L’Alta Corte elegge il proprio presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco stilato dal Parlamento. La legge stabilisce gli illeciti disciplinari e le correlative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme occorrenti per il funzionamento dell’Alta Corte, e garantisce che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. Avverso le pronunce emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, solamente innanzi alla medesima Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei membri che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

4. Nomina consiglieri Cassazione e adeguamento alle novità normative


Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante, potranno essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, oltre ai professori ordinari di università in materie giuridiche e agli avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, pure i magistrati che appartengono alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni. Il testo prevede, infine, che le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare siano adeguate alle nuove disposizioni entro un anno dall’operatività della legge di riforma costituzionale.

5. Il comunicato stampa dell’OCF


La posizione dell’Organismo Congressuale Forense (OCF) sulla riforma costituzionale per la separazione delle carriere è chiara e decisa. In un recente comunicato stampa, l’OCF ha dichiarato che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è fondamentale per garantire un giusto processo, sostenendo che la creazione di due Consigli Superiori della Magistratura autonomi e indipendenti assicurerà la terzietà del giudice. L’OCF ritiene che l’attuale situazione, in cui giudici e pubblici ministeri condividono lo stesso organo di autogoverno, rappresenti un’anomalia che permette influenze reciproche su carriera e decisioni disciplinari, compromettendo così l’imparzialità necessaria per un giusto processo.
L’OCF respinge inoltre la critica dell’Associazione Nazionale Magistrati, che vede la riforma come pericolosa e non risolutiva, sottolineando che la modifica non altera l’equilibrio tra potere politico e giudiziario e non rappresenta una minaccia per le libertà individuali. Infatti, l’OCF sottolinea che la riforma non cambia l’obbligatorietà dell’azione penale né i rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero, garantendo così che non ci siano motivi di allarme per le libertà fondamentali​

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