Separazione personale dei coniugi
Con la separazione personale dei coniugi – sia essa consensuale o giudiziale – il vincolo coniugale non si scioglie e, pertanto, continuano a restare in vita alcuni doveri nascenti dal matrimonio. Il giudizio di separazione nel nostro ordinamento si introduce con un ricorso, a seguito del quale il Presidente provvede, con decreto, a fissare l’udienza cui dovranno comparire i coniugi personalmente. Le questioni che vengono affrontate, sia nella separazione consensuale che in quella giudiziale, riguardano:
- L’affidamento dei figli ed il loro mantenimento;
- L’assegnazione della casa coniugale;
- Il mantenimento del coniuge economicamente più debole.
1.Per quanto riguarda i figli, i coniugi – anche se il loro rapporto è giunto al capolinea – continuano ad essere genitori e, dunque, sono chiamati ad esercitare quella che viene chiamata responsabilità genitoriale.
I figli continueranno, pertanto, a ricevere da ciascun genitore le cure necessarie, l’educazione, l’istruzione, l’assistenza morale ed a consersare rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Di regola l’affido è condiviso, solo in presenza di gravi motivi viene disposto l’affido esclusivo.
2.Quanto all’assegnazione della casa coniugale, il nostro Legislatore prevede che questa venga assegnata, nel precipuo interesse dei figli, al genitore cui questi vengono affidati (genitore collocatario) ciò per fa sì che continuino a crescere nel loro habitat familiare.
3.In presenza di un coniuge economicamente più debole, ovvero che non abbia capacità lavorativa per età, stato di salute…, il nostro Legislativo gli riconosce il diritto a percepire un assegno di mantenimento che deve essere corrisposto con cadenza mensile.
Dopo questo breve excursus, cerco ora di dare una risposta all’interrogativo: la separazione dei coniugi quali effetti produce sull’impresa familiare?
L’impresa familiare è disciplinata dall’art. 230 bis c.c..
Per poter parlare di impresa familiare è essenziale l’esistenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità con il titolare dell’impresa – impresa individuale – o con ciascuno dei titolari della stessa –impressa collettiva-.
Altro elemento fondamentale è la prestazione di attività lavorativa di collaborazione in via continuata.
Il familiare che presta attività lavorativa in modo continuato ha diritto al mantenimento in relazione alla condizione patrimoniale della famiglia, partecipa agli utili, ai beni acquistati con questi e agli incrementi dell’azienda.
Quali sono le cause che determinano la cessazione dell’impresa familiare?
L’impresa familiare può cessare: 1. Morte dell’imprenditore; 2. Esclusione; 3. Recesso del partecipante.
Non vi rientra l’ipotesi di separazione personale dei coniugi, vediamo perché.
Visto il silenzio normativo sul punto si sono pronunciate dottrina e giurisprudenza.
La dottrina maggioritaria, partendo dal presupposto che la separazione personale dei coniugi non fa venir meno lo status di coniuge e se i rapporti tra i coniugi non costituiscono minaccia per l’attività di impresa, sostiene che il coniuge separato può continuare a prestare la propria attività lavorativa nell’impresa. Spesso il coniuge separato recede dall’impresa familiare.
L’orientamento giurisprudenziale ritiene, invece, che la separazione, pur non determinando il venir meno dello status di coniuge, incide sul nucleo familiare che viene privato di quella comunione di vita e di lavoro che sta alla base dell’impresa familiare.
Su questo presupposto si ritiene che con il provvedimento – ex art. 708 c.p.c.- emesso dal Presidente del Tribunale venendo meno i rapporti patrimoniali tra i coniugi, viene meno l’impresa familiare.
Alla luce di quanto sopra esposto, chi scrive ritiene che la separazione personale dei coniugi incide sui rapporti patrimoniali dei coniugi e, quindi, sull’impresa familiare, ma non sullo status di coniuge che continua a permanere, il quale può decidere o di recedere, o di continuare a prestare attività lavorativa in modo continuato e regolare. Nel caso in cui il coniuge separato decida di recedere dall’impresa familiare ha diritto ad essere liquidato.
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L’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzioLa casa coniugale è il teatro della vita familiare, fulcro degli interessi e delle abitudini in cui si realizza la vita della famiglia. La notevole complessità delle problematiche connesse all’abitazione si ripercuote inevitabilmente sulla sua assegnazione, in sede di separazione o divorzio.Non v’è dubbio, infatti, che, in occasione della crisi matrimoniale, l’assegnazione della casa adibita a residenza della famiglia rappresenti uno dei motivi di maggior conflitto, in quanto vengono a scontrarsi esigenze e diritti contrapposti, tutti oggetto di esplicita tutela costituzionale: da un lato, l’esigenza del coniuge, non proprietario, di continuare ad abitare nella casa che ha rappresentato il centro degli affetti e dell’organizzazione domestica; dall’altro, la necessità di tutelare il diritto, costituzionalmente garantito, alla proprietà privata.Il legislatore, nel regolamentare la materia – che non riesce a fornire un’apprezzabile soluzione a tutti i problemi sociali e giuridici –, ha spostato l’attenzione dai genitori alla famiglia, composta anche dai figli, i cui interessi devono essere prioritariamente privilegiati, all’evidente scopo di salvaguardare il bisogno dei minori (o anche dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o portatori di handicap) di mantenere inalterati i rapporti con l’ambiente in cui sono vissuti.Quindi solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita è l’unico motivo che può spingere a sacrificare (limitare) il diritto di proprietà.Giuseppe Bordolli, Consulente legale in Genova ed esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del quotidiano Condominio 24 Ore on line e cartaceo e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia di condominio, mediazione immobiliare, locazione, divisione ereditaria, privacy, nonché di articoli e note a sentenza. È mediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari G. Bordolli | 2016 Maggioli Editore 7.90 € 6.32 € |
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