Prima di affrontare gli sviluppi riferiti all’utilizzo delle Indagini finanziarie in tale contesto, il primo profilo da approfondire è, naturalmente, quello della legittimazione giuridica dell’intervento della polizia tributaria nello stesso.
Il seguente contributo è tratto dal volume: Le indagini tributarie nei procedimenti civili di separazione e divorzio
Non sfugge, infatti, che l’aspetto che pregiudizialmente deve essere chiarito è costituito proprio dalla norma posta alla base dell’intera procedura. Può non essere superfluo evidenziare, infatti, che la stessa analisi di tale norma consentirà di individuare i presupposti, le possibilità e gli eventuali limiti della disciplina[1].
In questo senso soccorreva la disciplina sul divorzio, prima compendiata nella Legge 1° dicembre 1970, n. 898.
La norma affrontava la tematica, in particolare, all’art. 5, al cui comma 9 – aggiunto proprio dalla legge del 1987 – ove precisava che “I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso anche della polizia tributaria“.
La materia è stata oggetto di totale revisione ad opera della cd. “Riforma Cartabia”, operata con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023.
In particolare, l’art. 5, comma 9, del decreto citato è stato abrogato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 149/2022 sopra menzionato che, nel ridisegnare la materia nel suo complesso, ha ricondotto tutta la disciplina del cd. “Rito unificato”, nell’ambito del Codice di procedura civile inserendo in tale corpo normativo, il titolo IV-bis, concernente: “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.
La nuova disciplina regolamenta tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del Tribunale ordinario, del giudice titolare e del Tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente.
Nello specifico la disciplina afferente al divorzio è contemplata nella Sezione 2 del citato Titolo e afferisce ai “Procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché modifica delle relative condizioni”, con particolare riguardo agli artt. dal 473-bis.47 al 473-bis.51.
In base all’articolo 473-bis.48 è stato disposto che, nei procedimenti in esame, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta, venga sempre allegata a tutta la documentazione prevista dall’art. 473-bis.12, comma terzo, concernente:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità dei diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Di centrale interesse per quanto ne occupa, poi, risulta essere la circostanza che nella Sezione I del nuovo Titolo inserito nel Codice di procedura civile sono presenti specifiche norme che assumono rilievo e portata molto generali.
Ci si riferisce, in particolare, alla previsione di cui all’art. 473-bis.2, titolata “Poteri del giudice” laddove, al comma due della medesima disposizione, viene precisato che “Con riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d’ufficio ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria”.
Tralasciando la rilevanza della disposizione che “apre” all’utilizzo delle investigazioni della polizia tributaria in tutti gli ambiti processuali di natura civilistica riferiti a vicende che coinvolgono persone, minorenni e famiglie, è di nostro interesse, in relazione al presente lavoro, procedere alla disamina delle citate previsioni con peculiare riguardo al tema dei procedimenti di divorzio-separazione.
In base al contenuto testuale della riformulata norma di riferimento, l’attivazione della procedura non è più subordinata alla preventiva contestazione – da parte di almeno una delle parti in giudizio – circa l’effettiva posizione reddituale e patrimoniale dei singoli coniugi o, se del caso, di entrambi.
Vuoi rimanere aggiornato?
Per essere informato di tutti i nuovi articoli in tema di separazione e divorzio, salva la pagina dedicata tra l preferenze della tua area personale su Diritto.it
Note
- [1]
Per una disamina più ampia del tema della ritualità delle attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria si rimanda a G. Pezzuto-S. Screpanti, La verifica fiscale, in “Il Sole 24 Ore”, Milano, 2002.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento