Avviso alla parte civile dell’udienza per il riesame: è necessario?

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Sequestro conservativo: l’avviso dell’udienza per il riesame richiesto dall’imputato deve essere comunicato anche alla parte civile? Per approfondimenti consigliamo il volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia -Con commento e tabelle riepilogative

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 21652 del 31-01-2024

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Indice

1. La questione: conseguenze derivanti dall’omessa notificazione alla parte civile dell’avviso dell’udienza per il riesame


Il Tribunale di Piacenza, in sede di giudizio di rinvio, annullava un provvedimento con cui era stato disposto il sequestro conservativo di un immobile nei confronti di una persona indagata per appropriazione indebita.
Ciò posto, avverso questa decisione la parte civile ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge processuale in relazione alla omessa notificazione a lei, parte civile costituita, dell’avviso relativo all’udienza camerale fissata davanti al Tribunale e conseguente alla richiesta di riesame proposta dall’imputato. Per approfondimenti consigliamo il volume: Dibattimento nel processo penale dopo la riforma Cartabia -Con commento e tabelle riepilogative

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Cassazione riteneva il ricorso suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale: l’avviso della fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato deve essere comunicato anche alla parte civile che ha richiesto ed ottenuto l’emissione del relativo provvedimento, al fine di assicurargli la possibilità di esporre le ragioni a sostento della legittimità del provvedimento cautelare emesso in prima istanza (Sez. U., n. 15290 del 28/09/2017, in cui in motivazione la Corte ha precisato che, qualora non riceva l’avviso, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che ha annullato o revocato il sequestro conservativo al solo scopo di far accertare la nullità ex art. 178, comma primo, lett.c), cod. proc. pen., conseguente alla lesione del diritto di intervento della parte privata).

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in materia di sequestro conservativo, l’avviso dell’udienza per il riesame richiesto dall’imputato deve essere comunicato anche alla parte civile.
Ebbene, si fornisce in tale pronuncia una risposta positiva al suddetto quesito, postulandosi che l’avviso dell’udienza per il riesame richiesto dall’imputato deve essere comunicato anche alla parte civile che ha ottenuto il provvedimento, per permetterle di difendere la legittimità del sequestro cautelare.
In assenza di tale comunicazione, quindi, ben può la parte civile, come avvenuto nel caso di specie, ricorrere per Cassazione, censurando tale circostanza.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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