Il sequestro nel processo civile. Il sequestro giudiziario ex art 670 c.p.c.

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Il sequestro[1] è il provvedimento cautelare più caratteristico e di più largo impiego nella prassi giudiziaria

Nel nostro ordinamento la sua disciplina è contenuta nella Sezione seconda, Capo Terzo, Titolo Primo, del codice di procedura civile. Gli articoli 670 ss c.p.c. regolamentano, in particolare, quattro tipologie diverse di sequestri: 1) sequestro in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta o sequestro giudiziario di beni (art. 670 n.1. c.p.c.); 2) sequestro in funzione della cognizione o sequestro giudiziario di prove (art. 670 n.2 c.p.c.); 3) sequestro in funzione della fruttuosità dell’eventuale esecuzione per espropriazione o sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.); 4) sequestro liberatorio (art. 687 c.p.c.).

Caratteristica comune alle varie tipologie menzionate è quella di avere un contenuto conservativo, infatti, l’obiettivo della parte che chiede l’adozione di questa misura è quello di mantenere lo status quo ed evitare che la situazione fattuale si modifichi e generi il periculum paventato.

La disciplina di queste quattro tipologie di provvedimenti risulta eccellente. Il legislatore, infatti, configura i diversi tipi di sequestro (artt. 670, 671, 687 c.p.c.) definendone la funzione, il periculum che si mira a neutralizzare e il loro il contenuto, regolamenta, inoltre, il termine di efficacia (art 675 c.p.c.), la custodia nel caso di sequestro giudiziario (art 676 c.p.c.), l’intera fase di attuazione (artt. 677, 678 e 679 c.p.c.), la vendita delle cose deteriorabili (art. 685 c.p.c.) e la conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.).

Inoltre, a seguito della novella del 1990, la quale ha razionalizzato il complesso sistema del processo sommario cautelare, le norme sul procedimento unico cautelare — regolato dagli artt. da 669-bis a 669-terdecies c.p.c. — si applicano direttamente ai sequestri ex artt. 670 ss c.p.c.

L’art. 669-quaterdecies c.p.c., che stabilisce l’ambito di applicazione di tutte le norme sul procedimento cautelare unitario, prevede, appunto, che “le disposizioni della seguente sezione” si applicano anche ai provvedimenti previsti nella sezione seconda cioè i sequestri.

Partendo dall’analisi del sequestro giudiziario disciplinato dall’art. 670 c.p.c., anzitutto questo può avere ad oggetto beni (così come previsto dal n. 1) oppure prove (come previsto, invece, dal n. 2).

Le due figure sono profondamente diverse in relazione al diritto che, in via cautelare, mirano a tutelare, mentre nella prima figura il rapporto di strumentalità riguarda l’azione di merito in cui si controverta della proprietà o del possesso dei beni; nella seconda, invece, tale rapporto attiene al diritto processuale all’esibizione o alla comunicazione del mezzo istruttorio[2]. La ratio del sequestro giudiziario, come per ogni misura cautelare, è caratterizzata dal requisito della “strumentalità”: l’invocata misura cautelare, infatti, non può essere fine a sé stessa, perché preordinata all’emanazione di un ulteriore provvedimento giudiziale definitivo.

Punto in comune alle due tipologie di sequestro è, invece, il presupposto dell’opportunità di provvedere alla custodia (dei beni o delle prove) nonché la funzione di carattere conservativo.

Il sequestro giudiziario, inoltre, poiché rientra tra i provvedimenti cautelari, affinché possa essere concesso richiede la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Nel dettaglio, il fumus boni iuris è rappresentato dall’esistenza di elementi idonei a far ritenere presumibile l’esistenza di un diritto che necessita di tutela attraverso il sequestro; il periculum in mora, invece, è generalmente rappresentato dall’opportunità di procedere alla gestione temporanea o alla custodia dei beni che costituiscono l’oggetto del sequestro, al fine di evitare che essi siano sottoposti a pericoli, come ad esempio la loro distruzione o la loro sottrazione.

Partendo dall’analisi della prima tipologia, il sequestro giudiziario di beni, si tratta dell’ipotesi disciplinata dall’art. 670 c.p.c. n.1[3], il quale prevede che il giudice possa autorizzare il sequestro “di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea”.

I presupposti che devono ricorrere per aversi sequestro giudiziario sono: a) la sussistenza di una “controversia”; b) l’attinenza di essa alla “proprietà” o al “possesso” [4]c) l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni.

In altre parole, per la concessione del provvedimento cautelare in analisi, i requisiti che devono sussistere sono la probabile esistenza del diritto fatto valere ed il periculum di deterioramenti, alterazioni, o sottrazioni del bene prima che la parte ricorrente ottenga una sentenza che gli consenta di mantenere o di acquisire la proprietà o il possesso del bene stesso.

Pertanto, la funzione del sequestro giudiziario di beni è quella di assicurare l’utilità pratica della sentenza di merito di condanna, alla consegna o al rilascio, di quegli stessi beni sottoposti al vincolo cautelare; ove, infatti, tali beni fossero sottratti, alterati o deteriorati, la parte vittoriosa non potrebbe più ottenere l’effettiva soddisfazione del proprio diritto alla consegna o al rilascio e l’esecuzione, di conseguenza, sarebbe infruttuosa.

La misura cautelare in esame è volta alla conservazione dell’oggetto del diritto fatto valere e, poiché i beni dei quali si domanda il sequestro possono necessitare anche di una temporanea gestione, la funzione eventuale di questo provvedimento, accanto a quella conservativa dell’integrità materiale, è quella di conservare la produttività degli stessi fino al momento in cui venga definito il giudizio di merito.

Per quanto riguarda, invece, l’oggetto del provvedimento, l’elencazione dei beni assoggettabili a sequestro giudiziario non coincide con l’elencazione dei beni contenuta negli art. 812 ss c.c. in quanto per l’attuazione del sequestro in esame si esige che il bene sia suscettibile di detenzione, di proprietà e di possesso[5].

Il sequestro giudiziario di prove[6] è, invece, disciplinato dal n. 2 dell’art 670 nel quale si stabilisce che il giudice “può autorizzare il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende di desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto all’esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea”.

I presupposti per la concessione della misura, dunque, sono i seguenti: a) la pretesa di desumere elementi di prova dai documenti indicati; b) l’esistenza di una controversia relativa al diritto all’esibizione[7] o alla comunicazione; c) l’opportunità di provvedere alla custodia temporanea di tali documenti.

I presupposti per la concessione della misura cautelare consistono, pertanto, nell’astratta idoneità del documento o della cosa a fornire elementi di prova e nell’opportunità di provvedere alla loro custodia in funzione della cognizione. Il sequestro giudiziario di prove può essere quindi concesso quando sia controverso il diritto all’esibizione o comunicazione delle prove ed è opportuno (in quanto sussista periculum in mora di sottrazione o alterazione dei suddetti necessari mezzi di prova) provvedere alla loro custodia temporanea.

Infatti, affinché il sequestro possa essere chiesto ed autorizzato, è necessario che sussista una controversia relativa al diritto dell’esibizione o alla comunicazione dei beni indicati nell’art 670 n.2 c.p.c., tale controversia sussiste nel caso in cui il ricorrente affermi di avere un diritto sul documento o sulla cosa da cui presume di poter trarre elementi di prova e sussista, al tempo stesso, il fondato timore della loro sottrazione. Si aprirà, pertanto, una sorta di giudizio incidentale che ha ad oggetto l’accertamento di questi due diritti e, in attesa di avere questo accertamento, lo strumento per salvaguardare l’integrità della prova documentale è proprio il sequestro giudiziario.

Nel corso di giudizio di merito, infatti, la parte può chiedere al giudice di ordinare alla controparte o ad un terzo l’esibizione o la comunicazione di prove di tipo documentale qualora queste ultime non siano nella disponibilità della parte che li voglia utilizzare. Il diritto all’esibizione riguarda qualsiasi tipo di prova documentale, il diritto alla comunicazione attiene, invece, alle scritture contabili nella disponibilità dell’imprenditore art. 2711 c.c.; l’imprenditore commerciale infatti ha sempre l’obbligo di mettere a disposizione le scritture contabili quando la controversia abbia ad oggetto lo scioglimento della società e in tutti gli altri casi in cui il giudice lo ritenga opportuno.

L’obiettivo, ancora una volta, è salvaguardare lo status quo ed evitare che questi strumenti probatori siano danneggiati o alterati nel tempo necessario ad ottenere la risoluzione della controversia.

Il bene oggetto del sequestro, come abbiamo visto, è un bene specifico, di conseguenza, si tratta di uno strumento cautelare utilizzabile solo laddove nasca controversia sul diritto ad esibizione e comunicazione di prove di tipo documentale.

Per quanto riguarda la disciplina del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. il codice prevede un unico procedimento, non distinguendo e predisponendone due distinti (uno per il sequestro giudiziario ed uno per quello conservativo) salva l’integrazione con alcune norme specificamente riferite all’uno o all’altro tipo di sequestro.

In particolare, una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo[8] il sequestro per produrre i suoi effetti di cautela, deve essere eseguito. L’art 675 c.p.c., in proposito, dispone che se l’attuazione non avviene entro trenta giorni dalla data della pronuncia il provvedimento diviene inefficace.

In merito alla perdita di efficacia, dobbiamo ricordare che tutti i provvedimenti di sequestro regolati dalla sezione seconda — tra cui, chiaramente, il sequestro giudiziario di beni o di prove — perdono efficacia non soltanto a norma dell’art. 675 c.p.c. per la tardiva o mancata esecuzione, ma anche per tutte le cause previste dalla norma dell’art. 669 novies c.p.c.

Venendo alla fase di attuazione del sequestro giudiziario quest’ultima ha delle caratteristiche strutturali assimilabili a quelle dell’esecuzione forzata. In entrambe le tipologie di sequestro analizzate, infatti, siamo in presenza di beni specifici ed è questa la ragione per cui nell’eventualità in cui una volta pronunciato il provvedimento, questo, non dovesse essere adempiuto spontaneamente, le modalità di attuazione vengono individuate dall’art 677 c.p.c. il quale si riferisce “alle forme dell’esecuzione su cose determinate, ossia all’esecuzione per consegna o rilascio”.

Si tratterà, pertanto, di incaricare l’ufficiale giudiziario perché provveda ad effettuare la consegna del bene mobile o il rilascio del bene immobile oggetto del sequestro.

Una volta ottenuta la consegna o il rilascio del bene con riferimento al quale è stato pronunciato il sequestro, l’art 676 c.p.c. stabilisce che il giudice nomini un custode[9] il quale provvederà a custodire il bene in questione per il tempo in cui il sequestro rimarrà efficace.

Generalmente il soggetto incaricato della custodia è un soggetto terzo rispetto alle parti interessate, tuttavia, è possibile che venga nominato custode uno dei contendenti, in particolare, colui che offre maggiori garanzie. Il giudice, poi, stabilirà i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

In merito agli effetti del sequestro, il codice, per il sequestro giudiziario, non configura alcun effetto che investa la disponibilità delle cose sequestrate, né alcun altro effetto di natura sostanziale. L’efficacia di questa misura, vertendo sulla disponibilità materiale delle cose e non sul valore di scambio delle cose sequestrate, va ricondotta direttamente alle norme sulla custodia della cosa sequestrata, nonché quelle che sanzionano penalmente l’eventuale violazione di tali disposizioni ed in generale la sottrazione o il danneggiamento delle cose sottoposte a sequestro o a pignoramento (art 334 c.p.).

Infine, per quanto riguarda l’impugnazione del provvedimento, si richiamano le norme dedicate all’istituto del reclamo ex art 669 terdecies c.p.c.

 

[1] Con riferimento generale al sequestro nei suoi diversi tipi v. A. SCAGLIONI, Il sequestro nel processo civile, Milano, 1942; CANTILLO, SANTANGELI, Il sequestro nel processo civile, 2003; MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile. L’esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali. Vol. IV, Torino, 2016, pag. 320 ss; CONIGLIO, Il sequestro giudiziario e conservativo, Milano, 1949; C. FERRI, Sequestro, in Dig. civ. XVIII, Torino, 1998, pag. 460 ss; SANTULLI, Sequestro (sequestro giudiziario e conservativo), in Enc. Giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1998; D. DALFINO, Il sequestro giudiziario, Il sequestro conservativo, Il sequestro liberatorio, in I procedimenti cautelari, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013; CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Torino, 2000; VERDE, Il sequestro nel diritto processuale civile, Padova, 1999; CAPONI, Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile: profilo storico-sistematico, Milano, 2000.

[2] D. DALFINO, voce Sequestro giudiziario, in Diritto on line Treccani, in www.treccani.it.

[3] Tale articolo ha fuso in un’unica norma le due distinte previsioni della disciplina previgente, infatti, nel codice civile ed in quello di procedura civile del 1865 si disponeva in modo reciprocamente complementare del sequestro giudiziario. Secondo l’art. 1875 c.c., “oltre i casi stabiliti dal Codice di procedura civile l’autorità giudiziaria può ordinare il sequestro di un immobile o di una cosa mobile la cui proprietà o il cui possesso sia controverso fra due o più persone” mentre l’art. 921 del codice di procedura civile disponeva che “oltre i casi indicati nell’art. 1875 del Codice civile l’autorità giudiziaria può, sulla domanda delle parti interessate, ordinare il sequestro di una cosa mobile od immobile quando siavi pericolo di alterazione, sottrazione o deteriorazione”. Lo scopo del legislatore era quello di assicurare l’integrità della cosa mobile od immobile, oggetto di controversia o sulla quale il sequestrante vantava un diritto reale, alla tutela del quale era necessario un provvedimento di conservazione.

[4] Secondo l’opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, la nozione della controversia sulla proprietà e sul possesso va intesa in senso ampio, comprensiva delle ipotesi di azioni tendenti alla restituzione della cosa (c.d. iura ad rem) quali quelle di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione del contratto, nonché simulazione, nonché azioni ex art. 2932 c.c., azioni relative a contratti prevedenti l’obbligo di consegna, quali il deposito, locazione, mandato, comodato ecc. Per controversie sul “possesso” debbono intendersi anche quelle relative a contrasti tra possessore e detentore qualificato e non solo quelle tra più possessori di beni comuni o quelle che sorgono nell’ambito delle azioni possessorie ex artt. 1168 e 1170 riguardanti la reintegrazione o la manutenzione.

[5] Sono, quindi, esclusi dall’assoggettabilità le energie, i crediti, mentre è discussa in dottrina e in giurisprudenza la possibilità di assoggettare a sequestro le quote di società a responsabilità limitata, le quote di società in nome collettivo. Per un approfondimento in merito a tale questione v. MANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile. L’esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali. Vol. IV, Torino, 2016, pag. 322 nota 3 e C. FERRI, Sequestro, in Dig. civ. XVIII, Torino, 1998, pag. 460 ss in particolare §7.

[6] Sotto il profilo della funzione a questo tipo di sequestro giudiziario si può accostare il sequestro convenzionale che, tuttavia, si distingue nettamente dall’istituto processualistico del sequestro per la sua natura negoziale. Infatti, il sequestro conservativo è disciplinato dall’art 1798 c.c. quale “contratto col quale due o più persone affidano ad un terzo una cosa o una pluralità di cose rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.”

[7] È sorto, peraltro, un vivace dibattito in ordine al rapporto tra sequestro giudiziario di prove e ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c., che sembra provvedere alla tutela del medesimo diritto processuale. Per un’analisi più dettagliata della questione v. BONATTI, Il difficile compromesso tra sequestro di prove e ordine di esibizione: una proposta interpretativa, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 691; C. FERRI, Sequestro, in Dig. civ. XVIII, Torino, 1998, 460; DALFINO, Il sequestro giudiziario, Il sequestro conservativo, Il sequestro liberatorio, in I procedimenti cautelari, a cura di A. CARRATTA, Bologna, 2013; ANDRIOLI-CARRATTA, Diritto processuale civile. L’esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali. Vol. IV, Torino, 2016, pag. 324, nota 6; CAVALLONE, Esibizione delle prove nel diritto processuale civile, in Dig. civ., VII, Torino, 1991, 664.

 

[8] La fase autorizzativa del sequestro viene disciplinata dagli artt. 669 bis a 669 octies c.p.c.

[9] In merito alla figura del custode questi è un ausiliare del giudice, infatti, la corte in Cass. civ., sez. III, 30-10-2007, n. 22860, sostiene che “il sequestratario giudiziario va qualificato come ausiliario del giudice, da cui ripete l’investitura oltre ai poteri e sotto la cui direzione e controllo opera e può compiere tutti gli atti di ordinaria e, con l’autorizzazione del giudice, di straordinaria amministrazione.”

La Suprema Corte sostiene in Cass. civ., sez. lav., 08-04-2013, n. 8483 che “il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand’anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell’art. 676 c.p.c., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati”. V. a tal proposito anche Cass. civ., sez. lav., 15-07-2002, n. 10252; Cass. civ., sez. I, 28-08-1997, n. 8146.

Avv. Mazzei Martina

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