Il sequestro notificato e trascritto dal difensore, invece che dall’ufficiale giudiziario, rende inefficace la misura cautelare? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
1. La questione: l’inesistenza della notifica del provvedimento
Il Tribunale di Asti confermava un decreto emesso G.u.p. del Tribunale della medesima città, che aveva disposto il sequestro conservativo di alcuni immobili e di alcuni automezzi, in relazione ad un caso di riciclaggio, rispetto al quale colui, nei confronti era stato disposto siffatto sequestro, aveva riportato condanna a pena detentiva e al pagamento di una provvisionale a favore di un istituto di creditizio.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge per inesistenza della notifica del decreto di sequestro conservativo.
In particolare, secondo il ricorrente, la notifica del provvedimento di sequestro conservativo era inesistente in quanto la trascrizione del decreto e la sua successiva notifica avvenivano a opera del difensore della parte civile, mentre l’art. 317, comma 3, cod. proc. pen.[1] dispone che esse siano eseguite dall’ufficiale giudiziario, con le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Secondo l’impugnante, pertanto, la notifica e la sua successiva trascrizione dovevano essere effettuate dall’ufficiale giudiziario e non direttamente dal difensore della parte civile. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Cosa cambia nel processo penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
Nel dettaglio, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il provvedimento di sequestro notificato e trascritto dal difensore anziché dall’ufficiale giudiziario non integra una violazione procedurale tale da determinare l’inefficacia della misura cautelare, atteso che il richiamo alle norme procedurali civilistiche attiene alla modalità esecutiva e non alla validità del sequestro, che viene meno esclusivamente quando si verifichino i presupposti indicati dal comma 4 dell’art.317 cod. proc. pen.[2], che menziona esclusivamente la pronuncia di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta ad impugnazione (in tal senso cfr., Sez. 6, n. 45480 del 06/10/2015; Sez. 2, n. 29113 del 22/06/2011; Sez. 6, n. 31565 del 09/07/2009).
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3. Conclusioni: il sequestro notificato e trascritto dal difensore invece che dall’ufficiale giudiziario non rende inefficace la misura cautelare
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il sequestro notificato e trascritto dal difensore, invece che dall’ufficiale giudiziario, rende inefficace la misura cautelare.
Si fornisce difatti una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che il sequestro notificato e trascritto dal difensore, anziché dall’ufficiale giudiziario, non invalida la misura cautelare, poiché la violazione riguarda solo la modalità esecutiva e non la validità del sequestro, che cessa solo nei casi previsti dall’art. 317, comma 4, c.p.p., come la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’inefficacia di una misura cautelare ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Secondo cui: “Il sequestro è eseguito dall’ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili”.
[2] Ai sensi del quale: “Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l’interessato può proporre incidente di esecuzione”.
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